DISCIPLINA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE E DEI TUNNEL SERRE

Articolo 1

Finalità

La presente legge disciplina la costruzione delle serre e dei tunnel serre nelle sole zone agricole.

Articolo 2

Definizione di serre e tunnel serre

Ai fini della presente legge è da considerarsi serra o tunnel serra ogni manufatto che realizzi un ambiente artificiale mediante il controllo di luce e/o umidità per il conseguimento di produzioni intensive ortoflorofrutticole e/o per la moltiplicazione di piante.

Articolo 3

Tipologia

Per serra si intende un manufatto realizzato in struttura metallica e copertura in vetro o materiale similare.
Per tunnel serra si intende un manufatto realizzato con tubolari ad arco o altro materiale e teli plastici.

Articolo 4

Rilascio concessione edilizia

Per la realizzazione di serre e/o di tunnel serre, poggianti su fondazione in cemento armato reticolare o isolata, è richiesto il rilascio della concessione edilizia, nel rispetto della normativa sulla valutazione di impatto ambientale.

Articolo 5

Rilascio autorizzazione

Per la realizzazione di tunnel serre rimovibili è richiesto il rilascio dell’autorizzazione comunale.
Alle richieste di concessione e di autorizzazione va allegata una relazione tecnica di miglioramento fondiario.

Articolo 6

Condizioni costruttive

La predisposizione di serre o tunnel serre non rimovibili deve rispettare le seguenti condizioni:
a) la superficie coperta non deve superare il 60% dell’area disponibile, che non deve a sua volta essere inferiore ai 2000mq;
b) la distanza minima dai fabbricati non deve essere inferiore a 5 metri;
c) la distanza dalle strade dovrà essere quella prevista dal codice della strada e dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 7

Fini volumetrici

La superficie e la volumetria investita a serre o tunnel serre di cui all’art.2non incidono sui parametri volumetrici della zona agricola.
Nella realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il Piano di campagna o l’utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l’esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l’immediato e semplice smontaggio.
Per tutte le altre tipologie costruttive si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

Articolo 8

Divieti    [1]

Fatta salva l’applicazione del D.Lgs 20 Ottobre 1999, n. 490 e le eventuali prescrizioni contenute nei piani paesistici o nei piani urbanistico - territoriali, la costruzione di serre o tunnel serre non è ammessa qualora interessi i beni e luoghi di cui alle lettere d), e), f), g), l), m) dell’art. 146 D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490.

Articolo 9

Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

[1] Articolo così sostituito dall’articolo 1 della L. R. N. 52 del 22-08-2000.