NUOVA NORMATIVA PER LO SVILUPPO DELL’ACQUACOLTURA
Articolo 1
Finalità
Con la presente legge la Regione Basilicata promuove l’acquacoltura e le attività ad essa connesse in armonia con le disposizioni nazionali e comunitarie.
Articolo 2
Tipologia degli interventi
Per consentire le finalità della presente legge, la Regione Basilicata incentiva le seguenti iniziative:
a) investimenti per la costruzione, l’ammodernamento o l’ampliamento degli impianti per l’allevamento di pesci, crostacei e molluschi, nonché l’acquisto della relativa attrezzatura;
b) investimenti per la costruzione, l’ammodernamento o l’ampliamento degli impianti da destinarsi alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, nonché l’acquisto della relativa attrezzatura;
c) programmi di studio, d’azioni pilota e di progetti dimostrativi nel settore dell’acquacoltura;
d) programmi di formazione o di aggiornamento professionale per gli operatori del settore;
e) programmi di assistenza tecnica, di divulgazione e di marketing nel settore dell’acquacoltura.
Articolo 3
Soggetti beneficiari ed iniziative assimilabili
1. Possono accedere agli incentivi previsti dalla presente legge:
a) gli Imprenditori Agricoli a Titolo Principale, così come individuati dalla L.R. n. 31/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli Imprenditori Agricoli singoli o associati;
c) le Associazioni o i Consorzi di Produttori;
d) gli Enti e gli Organismi Pubblici.
2. Le Associazioni, i Consorzi di Produttori, gli Enti e gli Organismi Pubblici possono accedere esclusivamente agli investimenti previsti ai punti c), d) ed e) del precedente art. 2.
Articolo 4
Incentivi
1. Per le iniziative di cui all’art. 2 sono previsti contributi in conto capitale nella misura massima del:
65% della spesa riconosciuta per la realizzazione delle strutture attinenti ai punti a) e b);
50% della spesa riconosciuta per l’acquisto delle attrezzature attinenti ai punti a) e b);
90% della spesa riconosciuta per le attività previste ai punti c) ed e).
2. Per le attività di cui al punto d) dell’art. 2 si fa riferimento ai piani previsti in materia di Formazione Professionale Regionale.
3. Le aliquote contributive, così come individuate, possono, nell’ambito dei programmi annuali regionali, essere ulteriormente differenziate e/o adeguate alle normative comunitarie e nazionali.
Articolo 5
Provvedimenti della Giunta Regionale
La Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio competente e previo parere della Commissione Consiliare competente, approva il programma annuale di interventi, in cui vengono stabiliti le priorità, l’iter procedurale amministrativo, nonché i limiti contributivi in relazione alle disponibilità finanziarie.
Articolo 6
Divieto di cumulo
Gli incentivi della presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze ottenute o in procinto di essere concesse per gli stessi scopi da altri Enti pubblici.
Articolo 7
Vincoli di destinazione
1. I beni realizzati o acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 5 anni per i beni mobili e 10 anni negli altri casi.
2. In tali periodi non è ammessa la vendita di beni acquisiti con le agevolazioni contributive, pena la revoca dei benefici e la restituzione dei contributi.
Articolo 8
Restituzione dei contributi
L’accertata inosservanza del divieto di cumulo, previsto dall’art. 6, e del vincolo di destinazione, previsto dall’art. 7, comporta la restituzione dei contributi da parte dei beneficiari interessati oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.
Articolo 9
Finanziamenti
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2000 e seguenti, con gli stanziamenti corrispondenti all’attuale capitolo di spesa 5075 nonché con i finanziamenti previsti a livello comunitario e nazionale.
Articolo 10
Abrogazioni
La presente legge abroga la Legge Regionale 3 maggio 1988, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11
Pubblicazione
La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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