NORME PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DALLA FAUNA SELVATICA O INSELVATICHITA
Articolo 1
Finalità
La presente legge è finalizzata all’indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico da parte della fauna selvatica o inselvatichita.
Articolo 2
Casi di risarcimento
Sono indennizzabili i danni causati agli allevamenti bovini, ovicaprini ed equini condotti allo stato brado o semibrado.
Le condizioni, che consentono l’indennizzo del danno ricevuto, devono essere accertate o certificate dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio.
Articolo 3
Accorgimenti allevatori
Le aziende zootecniche indennizzabili devono porre in essere gli accorgimenti che evitino o limitino i danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita, tenendo a base le indicazioni ed i provvedimenti previsti nel successivo art.7.
Articolo 4
Procedure
L’allevatore danneggiato deve comunicare, entro massimo 48 ore dall’evento, al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l’avvenuta aggressione facendo seguire certificazione sanitaria di veterinario abilitato.
Il Servizio Veterinario accerta l’accaduto entro massimo 24 ore dalla avvenuta comunicazione, inviando la documentazione all’Ufficio competente della Regione Basilicata.
Il mancato rispetto della tempistica, di cui al comma precedente, comporta l’automatico riconoscimento del danno subito.
L’indennizzo è concesso agli allevatori in regola con le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione del bestiame e delle profilassi sanitarie.
Articolo 5
Risarcimento
I danni sono risarcibili all’80% del valore degli animali, riferito al prezziario del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, eventualmente adeguato annualmente ai valori di mercato e comunque non oltre i 30 milioni ad azienda/anno.
L’indennizzo sarà concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’A.S.L. competente per territorio.
Il risarcimento del danno non è cumulabile con altri interventi concessi per la stessa ragione da altri Enti o Organismi Pubblici.
Articolo 6
E’ fatto divieto assoluto arrecare danno o uccidere le specie faunistiche protette, ad eccezione di comprovata difesa a persone.
Articolo 7
Carta regionale
L’Ufficio regionale competente provvede, sulla scorta delle segnalazioni e degli indennizzi pagati, a redigere la carta regionale della localizzazione della fauna selvatica o inselvatichita ed a proporre annualmente alla Giunta Regionale i regionale. provvedimenti adeguati alla salvaguardia del patrimonio zootecnico
Articolo 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede per l’esercizio finanziario 2000 con lo stanziamento di L. 100.000.000 di cui al capitolo di spesa 5458, che assume la seguente nuova denominazione “Spese per il risarcimento dei danni alle produzioni zootecniche causati dalla fauna selvatica o inselvatichita”.
2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.
Articolo 9
Abrogazione
Con la presente legge viene abrogata la L.R. 15 luglio 1974, n. 10 “Contributo in favore degli allevatori per danni causati al patrimonio zootecnico dai lupi”.
Articolo 10
Pubblicazione
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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