Articolo 12
Art.12
Trasporto Pubblico Locale
1. Nel periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, previsto dal comma 3/bis dell’art. 18 del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e successive integrazioni, la Regione, le Province ed i Comuni hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale agli attuali concessionari.
2. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 i contributi di esercizio, di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 26, sono rideterminati nella seguente misura massima:
a) Servizi di interesse provinciale:
- Percorrenze fino a Km.1.000.000: costo di euro 1,65266/km. (£.3.200) e contributo di euro 1,07423/Km. (£2.080);
- Percorrenze da Km.1.000.001 a Km. 2.500.000: costo di euro 1,73374/km. (£.3.357) e contributo di euro 1,12690/km. (£.2.182) ;
- Percorrenze da Km.2.500.001a Km. 5.000.000: costo di euro1,78797/km. (£.3.462) e contributo di euro 1,16202/km. (£.2.250) ;
- Percorrenze superiori a Km.5.000.000: costo di euro 2,05808/km. (£.3.985) e contributo di euro1,33775/km. (£.2.590) [1].
b) Servizi di interesse regionale:
- Per qualsiasi percorrenza: costo di euro 1.48740/Km.(£.2.880) e contributo di euro 0,74370 K/m (£.1.440) [1].
c) Fino al 31/12/2003 il contributo chilometrico previsto dal comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2001, n. 4, è rideterminato in euro 0.69205/Km. (£.1.340) [1].
3. Nel periodo transitorio e fino alla stipula dei contratti di servizio a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali vigono le seguenti disposizioni:
a) le concessioni relative ai servizi balneari e di gran turismo, già assentite ed esercitate al 31.12.1999, sono rinnovabili alle stesse imprese senza alcun onere finanziario o contributo a carico delle Pubbliche Amministrazioni;
b) le modifiche di esercizio, di lieve entità che comunque non alterino la finalità originaria del servizio, ma servono a migliorare il Trasporto Pubblico Locale, sono concesse con atto deliberativo dall’Ente concedente, entro i limiti chilometrici massimi fissati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1194 del 28.09.99;
c) la decadenza e la revoca delle concessioni sono disciplinate dagli articoli 19 e 20 dell’abrogata Legge Regionale 10.07.81 n. 19;
d) i concessionari, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, hanno l’obbligo di presentare all’Ente concedente apposita autocertificazione, resa nei modi previsti dalla legge, attestante le percorrenze chilometriche annuali effettivamente svolte, in relazione alle quali si procederà al conguaglio finale dei contributi di esercizio erogati in via anticipata. Per il riconoscimento dei contributi relativi ad eventuali corse bis, le stesse dovranno essere autorizzate preventivamente, nei casi di comprovata necessità, dall’Ente concedente;
e) per l’accertamento delle violazioni alle norme sull’esercizio dei servizi si applicano gli articoli 16 e 17 dell’abrogata Legge Regionale 25 agosto 1981 n. 29. Anche la mancata applicazione del C.C.N.L. al personale dipendente costituisce causa di decadenza delle concessioni. L’Ente concedente irroga le sanzioni di cui all’art. 5 dell’abrogata Legge Regionale 11 agosto 1987 n. 23;
f) per tutti gli autobus sovvenzionati si applicano, oltre alle norme previste dall’art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e dalla L.R. 2 febbraio 2000, n. 2, l’art. 4 della L.R. 11 agosto 1987, n. 23 secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n° 5141 del 16/10/87 e dalle eventuali successive modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate.
g) laddove le imprese concessionarie dei servizi di T.P.L. dovessero svolgere minori percorrenze rispetto a quelle concesse e tali minori percorrenze siano imputabili a cause comunque indipendenti dalla volontà delle stesse imprese, idoneamente attestate e/o certificate, il relativo contributo di esercizio è corrisposto nella misura del 75% rispetto a quello stabilito al comma 2 dell’art. 2 dell’art. 12 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 31, così come modificato dal comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 34 [2].
4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.
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