MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ART. 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 38, RECANTE NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO

Articolo 1

L’art. 7, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 38, è sostituito dal seguente:
“Non sono tenuti al rispetto delle norme contenute nella presente legge coloro i quali, alla data di entrata in vigore della stessa abbiano provveduto al deposito degli elaborati progettuali, ovvero abbiano iniziato o ultimato una costruzione.”

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.