Articoli 9 e 12
Art.9
Trasporto Pubblico Locale
1. L’art. 12 della Legge Regionale n. 31 del 6 Settembre 2001 è modificato ed integrato nelle seguenti parti:
al comma 2, i capoversi a), b), e c) sono sostituiti dai seguenti:
a) Servizi di interesse provinciale:
- Percorrenze fino a Km.1.000.000: costo di euro 1,65266/km. (£.3.200) e contributo di euro 1,07423/Km. (£2.080);
- Percorrenze da Km.1.000.001 a Km.2.500.000: costo di euro 1,73374/km. (£.3.357) e contributo di euro 1,12690/km. (£.2.182) ;
- Percorrenze da Km.2.500.001a Km. 5.000.000: costo di euro1,78797/km.(£.3.462) e contributo di euro 1,16202/km. (£.2.250) ;
- Percorrenze superiori a Km.5.000.000; costo di euro 2,05808/km. (£.3.985) e contributo di euro1,33775/km. (£.2.590);
b) Servizi di interesse regionale:
- Per qualsiasi percorrenza: costo di euro 1.48740/Km.(£.2.880) e contributo di euro 0,74370 K/m (£.1.440).
c) Fino al 31/12/2003 il contributo chilometrico previsto dal comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2001, n. 4, è rideterminato in euro 0.69205/Km. (£.1.340).
Il comma 3, dopo il capoverso f), è integrato dal seguente capoverso:
g) laddove le imprese concessionarie dei servizi di T.P.L. dovessero svolgere minori percorrenze rispetto a quelle concesse e tali minori percorrenze siano imputabili a cause comunque indipendenti dalla volontà delle stesse imprese, idoneamente attestate e/o certificate, il relativo contributo di esercizio è corrisposto nella misura del 75% rispetto a quello stabilito al comma 2 dell’art. 2 dell’art. 12 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 31, così come modificato dal comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 34 [1].
Articolo 12
Interventi di somma urgenza a edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico
1. La Regione Basilicata autorizza interventi di carattere urgente allo scopo di salvaguardare la conservazione, funzionalità ed agibilità di edifici di culto, ivi comprese le pertinenze e gli impianti tecnologici [2].
2. Le richieste, avanzate dall’ordinario Diocesano o suo delegato al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, devono essere corredate da una descrizione sommaria dei danni riscontrati ad immobili e/o impianti esistenti e delle cause che li hanno determinati indicando la spesa presunta per gli interventi [2].
3. La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte delle competenti strutture regionali, assegna il contributo ammissibile, determinato in relazione alle disponibilità di bilancio [2].
4. Alla esecuzione dei lavori provvede l’Ordinario Diocesano o suo delegato [2].
5. Per la realizzazione di interventi su immobili sottoposti al vincolo di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e D.Lgvo 29 ottobre 1999, n. 490, è necessaria l’acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dalla competente amministrazione in materia di beni ed attività culturali [2].
6. L’erogazione della spesa avverrà da parte delle competenti strutture regionali secondo le seguenti modalità:
a) 50% a seguito della trasmissione del verbale di inizio lavori:
b) il residuo, a saldo, ad avvenuta ultimazione dei lavori, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, con rendiconto di spesa [2].
7. Omissis [3].
8. Omissis [3].
9. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo saranno utilizzate le risorse regionali già previste per l’attuazione della legge regionale 30 dicembre 1995, n.69 e stanziate alla Unità Previsionale di Base 0473.01 “Interventi di recupero del patrimonio storico, artistico, termale e di realizzazione di opere di culto” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002.
Loading ...

