Riformulazione della L.R. 4 luglio 2002 n.23 - Istituzione Premi Lucani Insigni

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Basilicata conferisce a personalità lucane e straniere, che vivono in Italia o all’estero, un premio annuale:

a) per i meriti raggiunti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

b) per la diffusione e la conoscenza dell’identità lucana.

Art. 2
Istituzione fondo

1. Per le finalità della presente legge è istituito nel bilancio del Consiglio Regionale il fondo per il conferimento di:

- quattro premi alle personalità, di cui al punto a) del precedente articolo;

- due premi alle personalità, di cui al punto b) del precedente articolo.

Art. 3
Premi da corrispondere

1. Alle personalità premiate verrà corrisposto un premio cadauno nella misura di 2.582,00 Euro.

2. Alle stesse sono inoltre riconosciute le spese di viaggio e di soggiorno.

3. I premi sono attribuiti alle personalità, che a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice risultano meritevoli degli stessi.

4. I premi non ritirati vengono reincamerati nel fondo ed assegnati in beneficenza.

Art. 4
Modalità di presentazione delle istanze

1. Possono produrre domanda per la designazione di personalità, di cui al punto a) del precedente Art. 1, Enti ed Organismi pubblici, Associazioni culturali italiane ed estere, Associazioni e Federazioni dei Lucani nel Mondo, i Consiglieri Regionali.

2. Le domande annualmente dovranno essere presentate entro la fine del mese di Marzo all’Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate di un curriculum vitae e professionale dettagliato, in cui viene precisato per quale campo di attività si propone la personalità: sociale, scientifico, artistico o letterario.

3. Possono produrre domanda per la designazione di personalità, di cui al punto b) del precedente Art. 1, gli Enti e gli Organismi pubblici, le Associazioni culturali italiane ed estere, le Associazioni e le Federazioni dei Lucani nel Mondo, i Consiglieri Regionali, le Case Editrici, i Critici d’arte, gli Autori.

4. Le domande annualmente dovranno essere presentate entro la fine del mese di Marzo all’Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate di un curriculum vitae e professionale dettagliato, unitamente al lavoro prodotto nell’anno precedente, che ha contribuito efficacemente alla diffusione e alla conoscenza dell’identità lucana in Italia e nel mondo.

Art. 5
Commissione giudicatrice

1. La Commissione Giudicatrice è composta da:

a) cinque consiglieri regionali in carica designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;

b) tre accademici o esperti nelle professioni, nelle arti e nel mondo della cultura designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;

c) il Presidente della Commissione dei Lucani all’Estero.

2. Ai componenti esterni all’Amministrazione regionale è riconosciuto un gettone di presenza ed eventualmente il rimborso spese, così come previsto dall’apposito regolamento.

Art. 6
Onorificenze

1. Il Consiglio Regionale della Basilicata tramite l’Ufficio di Presidenza può autonomamente e per circostanze particolari assegnare a concittadini lucani onorificenze secondo le modalità più opportune.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno in corso in € 15.492,00, trovano copertura nello stanziamento di cui alla UPB 01, cap. 3, art.13 del Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale 2005.

Art. 8
Abrogazione

1. La Legge Regionale n.23 del 4 luglio 2002 è abrogata.

Art. 9
Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.