PROPOSTA DI LEGGE (°)

 

“MONITORAGGIO E MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO E IN PARTICOLARE SUI CANTIERI EDILIâ€

 

TITOLO I

(Istituzione Osservatorio Regionale sugli Infortuni e sulle Malattie Professionali)

 

Art.1

(Finalità)

 

1.     La Regione Basilicata, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali, promuove azioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

2.     A tal fine la Regione Basilicata:

a)     coordina, attraverso il Comitato di Coordinamento previsto dall’art.27 de D.Lgs n.626/94, tutti gli Enti ed Istituti che hanno competenza in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;

b)    promuove, presso le aziende datoriali, azioni di informazione e formazione atte a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza;

c)     promuove l’informazione e la formazione scolastica in merito alla sicurezza sui posti di lavoro;

d)    verifica e monitorizza il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali denunciati in Basilicata attraverso l’Osservatorio Permanente degli Infortuni e delle Malattie Professionali.

 

Art.2

(Istituzione dell’Osservatorio Permanente degli Infortuni e delle Malattie Professionali)

 

1.     E’ istituito presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale l’Osservatorio Permanente degli Infortuni e delle Malattie Professionali, di seguito indicato come Osservatorio Permanente, così composto:

a)     Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b)    Dirigente Generale del Dipartimento della Giunta Regionale o suo delegato;

c)     Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità o suo delegato;

d)    Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale o suo delegato;

e)     Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio o suo delegato;

f)      Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa o suo delegato;

g)     Dirigente Generale del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport o suo delegato;

h)     Dirigente Generale del Dipartimento del Consiglio Regionale.

 

2.     L’Osservatorio Permanente, su convocazione del Presidente, si insedia entro e non oltre un mese dall’approvazione della presente legge e si dota di un apposito regolamento, che ne disciplina il proprio funzionamento.

3.     Il Presidente dell’Osservatorio Permanente può convocare di volta in volta alle riunioni dirigenti o funzionari regionali e/o rappresentanti di Enti od Organismi pubblici e privati.

4.     Il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale assicura il funzionamento dell’Osservatorio Permanente attraverso idoneo personale regionale.

 

Art.3

(Compiti dell’Osservatorio Permanente)

 

1.     All’Osservatorio Permanente degli Infortuni e delle Malattie Professionali sono affidati i seguenti compiti:

a)    verificare e monitorare trimestralmente, in modo analitico e sulla base dei dati forniti dall’Inail, gli infortuni e le malattie professionali denunciati in Basilicata;

b)   effettuare studi sulle cause che provocano infortuni e malattie professionali, potendo per questo stabilire intese di collaborazione con l’Inail, con l’Università di Basilicata, con i Comitati Paritetici, con le Organizzazioni Sindacali e Datoriali e con le strutture pubbliche e/o private che si occupano di infortunistica sul lavoro;

c)   promuovere la diffusione dei risultati delle ricerche effettuate, attraverso convegni, pubblicazioni, mezzi multimediali, ecc.;

d)    redigere annualmente il rapporto sullo stato di sicurezza sui luoghi di lavoro in Basilicata, da trasmettersi al Comitato di Coordinamento, di cui all’ex art.27 del D.Lgs 626/94;

e)    acquisire ogni utile informazione dalle Aziende Sanitarie Locali in merito agli infortuni registrati;

f)     proporre azioni per l’attenuazione dei fenomeni infortunistici in regione.

 

Art.4

      (Azioni di Informazione e Formazione)

 

1. La Giunta Regionale, per favorire l’applicazione degli artt. 21 e 22 D.lgs n.626/94 ed accrescere la cultura della sicurezza e della prevenzione, promuove progetti di formazione ed informazione, anche scolastica, secondo modalità da definirsi con apposito provvedimento, in cui saranno stabiliti risorse finanziarie, beneficiari e procedure per l’accesso ai contributi, nonché le fasi d’istruttorie e di controllo.

 

TITOLO II

(Misure per la Prevenzione e la Sicurezza sui Cantieri Edili e d’Ingegneria Civile)

 

Art. 5

(Istituzione Fondo Sicurezza Cantieri Edili)

 

1. La Regione Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di assicurare in maniera continuativa ed efficace le necessarie azioni di tutela dei lavoratori impiegati nei lavori edili e d’ingegneria civile, istituisce un fondo denominato “Fondo permanente in materia di sicurezza e salute del lavoro nei cantieri edili e d’ingegneria civileâ€, di seguito indicato come Fondo.

2. Ai fini della presente legge i lavori edili e d’ingegneria civile sono quelli riportati nell’Allegato I del D. Lgs. 14 agosto 1996, n.494 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Fondo è destinato a finanziare attività d’informazione e di formazione dei lavoratori utilizzati o da utilizzarsi nei cantieri edili e d’ingegneria civile, al fine di accrescerne le misure di prevenzione e di diffondere la cultura della sicurezza, anche attraverso la realizzazione di supporti informativi di tipo tradizionale e multimediale.

 

Art. 6

(Alimentazione Fondo)

 

1.  Il Fondo è alimentato dall’accantonamento dell’aliquota dell’0,05% dell’importo dei lavori di ciascuna opera da realizzarsi, da parte della Regione, dalle Amministrazioni Locali, da Enti ed Organismi Pubblici regionali, da soggetti privati con finanziamenti a totale carico pubblico ovvero con finanziamenti pubblici non inferiori al 50% del costo ovvero con contributi pubblici superiori ai 250.000 EURO.

2. L’indicazione dell’accantonamento della predetta aliquota va riportata nel quadro finanziario riepilogativo dell’opera da realizzarsi.

3. Il committente o il responsabile dei lavori prima dell’inizio dell’opera è tenuto al versamento sul Fondo delle somme così come determinate ai sensi del precedente comma uno.

 

Art. 7

(Utilizzazione del Fondo)

 

1. Il Fondo è attivato per la predisposizione del materiale informativo attinente ai lavori da eseguirsi nei cantieri e per la tenuta dei corsi formativi del personale regolarmente assunto dalle imprese edili e/o per nuovo personale da doversi impegnare nei lavori edili e d’ingegneria civile.

2. I contenuti ed i tempi dei corsi formativi sono preliminarmente definiti dalla Regione d’intesa con le Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali di categoria e gli Enti e gli Organismi preposti alla tutela e alla salute dei lavoratori, tenuto conto delle varie categorie di lavoratori maggiormente soggette a rischi mortali o d’invalidità permanente.

3. I costi per la tenuta dei corsi formativi non possono eccedere quelli previsti e riconosciuti dal Fondo Sociale Europeo.

4. Il Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno e su proposta degli organismi paritetici del settore e previa valutazione dei contenuti, così come definiti dal precedente comma due, il Programma d’utilizzo del Fondo delle risorse accantonate nell’anno precedente.

5. La Giunta Regionale nei successivi 30 giorni approva il Programma delle iniziative, autorizzando la tenuta dei corsi ai soggetti abilitati ad operare in materia di informazione e di formazione nel settore della prevenzione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

 

Art. 8

(Attività di controllo)

 

1. Il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, mediante personale regionale, nel periodo di tenuta dei corsi esegue i dovuti accertamenti.

2. Il rimborso spese per il personale impegnato è a carico del Fondo, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 9

(Norma Finanziaria)

 

1. Nel Bilancio Regionale sono istituiti nella Parte delle Entrate, alla Categoria 3.02, e in quella dell’Uscite, alla Funzione Obiettivo 1211, i seguenti Capitoli:

     “Fondo permanente in materia di sicurezza e salute del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civileâ€, alimentato dall’accantonamento dell’aliquota dell’0,05 % di ogni opera finanziata con risorse o contributi pubblici.

 

Art. 10

(Pubblicazione)

 

1. La presente legge è pubblicata sul BUR ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge   della Regione Basilicata.

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(°) Proposta approvata con modifiche ed integrazioni con Legge Regionale n.

 

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