”TUTELA E VALORIZZAZIONI DEI PRODOTTI TRADIZIONALI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI DELLA BASILICATA”
PROPOSTA DI LEGGE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI DELLA BASILICATA
Art.1
(Finalità)
2. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e valorizzare i prodotti agricoli ed agro-alimentari, che presentano particolari proprietà organolettiche o costituiscono elementi tipici dei luoghi d’origine o rappresentano elementi della cultura e delle tradizioni locali regionali, con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) riscoprire i prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali della regione, nonché le tecniche di lavorazione e di trasformazione degli stessi, mediante la eventuale acquisizione d’idonea documentazione riguardante l’origine, lo sviluppo storico ed i processi evolutivi;
b) sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali locali;
c) favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche locali sia sul mercato interno sia internazionale;
d) diffondere la conoscenza delle tecniche delle produzioni e dei requisiti di manualità e di professionalità insiti nelle lavorazioni dei prodotti tradizionali;
e) finanziare corsi formazione, anche attraverso il patrimonio delle conoscenze delle precedenti generazioni.
3. La Regione Basilicata, per le finalità della presente legge, istituisce l’elenco regionale dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali e ne stabilisce le procedure per la loro individuazione, così come previsto dall’art.8, comma 1, del D.Lgs 30 aprile 1998, n.173.
Art.2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono considerati:
a) prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali della regione Basilicata o di uno specifico territorio regionale, tutti quei prodotti la cui produzione è ottenuta da materie prime locali e le cui trasformazioni e/o conservazioni e/o stagionature risultano essere consolidate nel tempo, in ogni caso per un periodo non inferiore a venticinque anni, e tutti quei prodotti di cui è garantita la tracciabilità (o rintracciabilità) e il non uso degli organismi geneticamente modificati (OGM);
b) organismi proponenti, qualsiasi organismo pubblico o privato che promuove il riconoscimento regionale dei prodotti agricoli o agro-alimentari tradizionali della regione Basilicata o di uno specifico territorio regionale;
c) riconoscimento dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali, l’esito positivo della richiesta di riconoscimento e l’avvenuta iscrizione nell’elenco regionale dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali;
d) tracciabilità (o rintracciabilità) dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali, il percorso di un prodotto agricolo o agro-alimentare nelle diverse fasi di produzione, raccolta, trasformazione, conservazione, stagionatura, confezionamento e distribuzione.
Art.3
(Iscrizione nell’elenco regionale)
1. Per l’ottenimento del riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco regionale dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali gli organismi proponenti devono produrre, all’Ufficio Regionale competente del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, la seguente documentazione:
a) la richiesta con l’esatta indicazione del nome del prodotto e dell’area in cui è realizzato;
b) il disciplinare di produzione in cui è descritto il metodo di produzione, di lavorazione e di conservazione, compreso quello della natura e delle caratteristiche delle materie prime impiegate, delle attrezzature adoperate e dei locali utilizzati e quant’altro occorrente a realizzare il prodotto tradizionale;
c) tutte le informazioni che permettono di valutare le caratteristiche di tradizionalità del prodotto;
d) i certificati d’analisi riportanti gli elementi fisici, chimici, microbiologici e/o organolettici del prodotto;
e) le procedure di controllo;
f) il versamento relativo alle spese per la valutazione della richiesta da parte della Commissione preposta, la cui quantificazione sarà fissata con provvedimento della Giunta Regionale entro i 30 giorni successivi all’approvazione della presente legge.
2. Fanno già parte dell’elenco regionale i prodotti riconosciuti ai sensi dell’Art.8 del D. Lgs 30 aprile 1998, n.173 e così come riportati nell’allegato 1, che è parte integrante e sostanziale della presente legge e per i quali è possibile una loro rivisitazione.
3. Dall’elenco regionale sono invece esclusi tutti i prodotti che hanno ottenuto la denominazione e la registrazione ai sensi del Regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.
4. Per i nuovi prodotti, ai quali è stato concesso il riconoscimento regionale, sarà successivamente richiesto l’inserimento nell’elenco nazionale dei prodotti agro-alimentari, così come previsto dal D.Lgs n.173/98. Per gli stessi si potranno attivare le procedure previste:
§ dal Regolamento (CE) n.509/2006 per il riconoscimento quali “Specialità Tradizionali Garantite” (STG);
§ dal Regolamento (CE) n.2081/92 per il riconoscimento quali prodotti a “Denominazione d’Origine Protetta” (DOP) o di “Indicazione Geografica Protetta” (IGP).
Art.4
(Istituzione Commissione Valutativa)
1. La Regione Basilicata ai fini della presente legge istituisce la Commissione per l’esame e la valutazione delle istanze di riconoscimento.
2. La Commissione Valutativa si compone dei seguenti membri:
e) Dirigente dell’Ufficio Regionale competente, che la presiede;
f) n.2 Professori della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Basilicata designati dal Preside di Facoltà;
g) n.2 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative in Basilicata, designati di concerto dalle stesse;
h) n.2 esperti in rappresentanza rispettivamente delle Camere di Commercio di Potenza e Matera.
3. La Commissione Valutativa opera anche in assenza di tutte le designazioni da parte degli organi che ne fanno parte.
4. Entro e non oltre un mese dall’approvazione della presente legge la Commissione Valutativa si dota di un regolamento interno per il proprio funzionamento.
5. Ai componenti della Commissione, esterni alla Regione Basilicata, è riconosciuto un rimborso spese nella misura stabilita con provvedimento della Giunta Regionale, potendosi per ciò ricorrere al fondo appositamente istituito con le somme rivenienti dai versamenti di cui al punto f) del precedente Art.3.
6. L’Ufficio Regionale preposto assicura con il proprio personale il funzionamento della Commissione.
Art.5
(Compiti della Commissione Valutativa)
1. La Commissione Valutativa esprime il proprio parere sulle richieste entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di riconoscimento.
2. Detto termine può essere interrotto una sola volta per richiedere chiarimenti o integrazione di documenti.
3. La Commissione esprime parere definitivo entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
4. Le istanze ammesse sono approvate con successivo atto deliberativo della Giunta Regionale entro e non oltre 30 giorni dalla sua ricezione, in mancanza con determina del Dirigente Generale entro i successivi 30 giorni.
Art.6
(Simbolo Regionale)
1. La Regione Basilicata definisce, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, il simbolo regionale che contraddistingue i prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali.
2. Il simbolo regionale deve essere apposto sulle etichette, nella presentazione e nella pubblicizzazione dei prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento regionale ai sensi della presente legge.
Art.7
(Azioni promozionali)
1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti la Giunta Regionale, anche con il concorso degli Enti Locali, degli Organismi Pubblici e Privati, delle Fondazioni, delle Associazioni di Produttori, delle Organizzazioni Professionali, promuove:
a. la realizzazione di rassegne ed esposizioni dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali, che documentino l’evoluzione delle tecniche produttive, di lavorazione, di trasformazione e di conservazione;
b. la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi e magnetici, che illustrano l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci dei prodotti tradizionali;
c. la realizzazione di corsi di addestramento tecnico-pratico nelle aziende agricole accreditate, basati sull’apporto formativo promosso direttamente dagli imprenditori agricoli, secondo quanto previsto nel successivo all’Art.9;
d. ogni altra iniziativa ritenuta utile ed indispensabile alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali della regione Basilicata.
Art.8
(Modalità approvative degli interventi)
1. Gli interventi possono essere promossi direttamente dalla Regione o dagli organismi proponenti.
2. Il finanziamento degli interventi, proposti dagli organismi proponenti, è disposto sulla base di un progetto contenente le iniziative da attuare e in cui sono evidenziati gli obiettivi, che si intendono perseguire, ed indicati i costi e le modalità operative.
3. I progetti vanno presentati all’Ufficio Regionale competente dagli organismi proponenti entro il 31 marzo di ogni anno, che provvede all’esame istruttorio entro i successivi 90 giorni.
4. La Giunta Regionale provvede al finanziamento delle iniziative, nei limiti degli stanziamenti previsti nel proprio bilancio.
5. Le iniziative promosse e realizzate dagli organismi proponenti sono finanziate nei limiti stabiliti dalla L.R. n.4 del 4 gennaio 2002.
Art.9
(Formazione professionale)
1. La Regione Basilicata finanzia appositi corsi di formazione professionale per garantire la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali regionali.
2. I corsi di formazione o di aggiornamento professionale devono favorire l’addestramento tecnico-pratico e devono essere rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche, antiche ed innovative, e dell’abilità manuale connesse ai diversi prodotti tradizionali, avvalendosi anche della conoscenza e dell’esperienza di addetti con età avanzata.
3. I corsi formativi devono inoltre prevedere che almeno la metà delle ore sia svolta presso le aziende agricole o agro-alimentari regionali, potendo per questo gli organismi proponenti ottenere, mediante istanza, dalla Commissione Valutativa il riconoscimento di organismi in grado di svolgere i corsi di formazione ed aggiornamento professionale presso aziende scuola capaci di garantire la tenuta dei corsi stessi.
Art.10
(Attività di controllo)
1. La Regione Basilicata attraverso proprio personale assicura le funzioni di controllo per garantire che i produttori agricoli ed agro-alimentari rispettino i disciplinari di produzione e che i corsi formativi finanziati siano svolti con la dovuta regolarità.
Art.11
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità e gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi rivenienti dai versamenti delle richieste presentate per l’acquisizione del riconoscimento dei prodotti agricoli ed agro-alimentari tradizionali, dalla L.R. n.4 del 4 gennaio 2002 e dalle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie destinate alle iniziative contenute nel presente testo, iscritte o da iscriversi nelle apposite Unità previsionali di base del Bilancio Regionale.
Art.12
(Pubblicazione)
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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(Allegato 1)
Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della REGIONE BASILICATA
Decreto 18 luglio 2005
Tipologia e Prodotti
A) Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione
1 capocollo
2 gelatina di maiale
3 involtini di cotenna
4 lardo
5 pancetta
6 pezzente
7 prosciutto crudo
8 salsiccia
9 soppressata
B) Formaggi
10 caciocavallo
11 cacioricotta
12 caprino
13 casieddo o casieddu
14 falagone
15 manteca
16 mozzarella
17 padraccio
18 pecorino
19 pecorino misto
20 scamorza
21 toma
22 treccia dura
C) Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
23 lampascioni
24 olive nere secche
25 peperoni cruschi
26 pomodori sott’olio
27 rafano
D) Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
28 biscotti glassati
29 calzoni di ceci
30 cicerata
31 gelatina dolce di maiale
32 migliaccio
33 mostaccioli
34 pane di Matera
35 pizza con i cingoli di maiale
36 pizza rustica (cazzola, scarcedda, cuzzola)
37 ravioli
38 sanguinaccio
E) Prodotti d’origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)
39 ricotta
40 ricotta forte
41 ricotta salata
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