PROPOSTA DI LEGGE

“ABROGAZIONE BRUCIATURA DELLE STOPPIE”

 

 

 

 

Art.1 (Finalità)

1.    E’ abrogato l’Art.9 (Bruciatura delle stoppie) della Legge Regionale del 22 febbraio 2005, n.13.

 

 

Art.2 (Pubblicazione)

1.                La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2.                È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.