PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI”

 

 

 

 

Art.1

(Finalità)

 

  1. La Regione Basilicata, al fine di semplificare i rapporti tra i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni, di migliorare l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione, di ampliare l’offerta dei servizi pubblici, istituisce l’agenzia regionale per gli acquisti di beni e servizi, che opera come centro di committenza ai sensi dell’Art.33 del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D. Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 e secondo quanto stabilito dalla L. n.296/2006 “legge finanziaria 2007”.

 

  1. L’agenzia, di seguito denominata Ageacquisti, gestisce gli acquisti di beni e servizi attraverso strumenti informatici e telematici innovativi, utilizzando il sistema informatico e di rete realizzato dalla Regione Basilicata.

 

 

Art.2

(Istituzione Ageacquisti)

 

1.      La Giunta Regionale, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, provvede:

a)     alla costituzione dell’Ageacquisti, definendone la dotazione del personale, nonché i beni e gli strumenti operativi necessari,

b)     alla nomina del Direttore, scelto all’interno della dirigenza regionale. 

 

2.      L’agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

 

3.      L’agenzia opera con criteri d’efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento dei compiti assegnati.

       

 

Art.3

(Compiti dell’Ageacquisti)

 

1.      L’Ageacquisti opera per:

a)     sviluppare ed incentivare modalità d’acquisti di beni e servizi attraverso sistemi informatici e telematici, sostenendo la diffusione d’acquisti on line (e-procurement) e promuovendo la standardizzazione dei processi;

b)     contenere la spesa pubblica, svolgendo attività di riduzione dei prezzi unitari attraverso l’aggregazione della domanda e il monitoraggio dei consumi, le procedure selettive dei fornitori e l’adeguamento degli standard di qualità ai fabbisogni reali;

c)     semplificare i processi d’acquisizione dei beni e servizi nella pubblica amministrazione;

d)     assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando efficaci processi concorrenziali;

e)     perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato;

f)       promuovere l’utilizzo dei servizi offerti, mediante una diffusa pubblicizzazione del sistema ed un’adeguata promozione d’adesione presso le Pubbliche Amministrazioni site in regione.

 

2.      Per il conseguimento degli scopi riportati nel precedente comma, l’Ageacquisti si avvale:

a)     di un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili realizzato attraverso la stipula d’apposite convenzioni;

b)     di procedure d’acquisto di beni e servizi, realizzate attraverso gare informatiche e telematiche, ai sensi della normativa vigente in materia;

c)     della partecipazione delle imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria.

 

Art.4

(Istituzioni pubbliche beneficiarie dei servizi)

 1.   L’agenzia svolge la propria attività in favore:

a)     della Regione e degli enti regionali, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica di tipo privatistico, nonché di loro consorzi ed associazioni;

b)     delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali;

c)     degli Enti locali, nonché degli enti, delle aziende e degli istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle società e in generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché di loro consorzi ed associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale, che vogliono avvalersi dei servizi offerti dell’agenzia e che con essa sottoscrivono specifici accordi, nei modi indicati nel successivo Art.8.

2.   L’agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, operando per conto e in nome degli stessi in qualità di stazione appaltante.

 3.   L’agenzia può prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati siti in altre regioni.

 

Art.5

(Adempimenti dell’Ageacquisti)

 

  1. In fase di prima applicazione l’Ageacquisti può avvalersi dell’apporto e della consulenza di altri organismi similari siti in altre regioni.

 

  1. L’Ageacquisti costituisce con altre centrali regionali di acquisto e con la CONSIP s.p.a. un’efficace rete di collegamento al fine di economizzare e razionalizzare la spesa pubblica e di creare utili ed opportune sinergie di tipo conoscitivo e procedurale.

 

  1. L’agenzia è tenuta inoltre alla redazione di un rapporto annuale esaustivo del suo operato, da pubblicarsi su tutti gli organi di stampa a valenza regionale.

 

Art. 6

(Funzionamento del sistema centralizzato degli acquisti)

 

  1. L’Ageacquisti stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente comunitaria e nazionale, per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro, con le quali le imprese prescelte si impegnano a rispettare, ai prezzi ed alle condizioni prestabiliti, i contratti delle forniture.

 

  1. Dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata e le quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.

 

  1. L’agenzia può svolgere per beni e servizi non ricompresi nelle convenzioni la funzione di stazione appaltante per nome e per conto di uno o più soggetti, che ne facciano specifica richiesta.

 

 

Art. 7

(Procedure informatiche e telematiche di acquisto)

 

  1. L’Ageacquisti provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare informatiche e telematiche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l’acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi.

 

2.  L’agenzia cura l’aggiornamento e l’ampliamento dei soggetti operanti nell’ambito del mercato elettronico regionale, selezionando i fornitori anche in considerazione dei diversi settori merceologici.

 

 

Art. 8

(Accordi sull’offerta dei servizi)

 

  1. Gli Enti, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’Art.4, sono tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro previste dal comma 1 dell’Art.6

 

  1. Gli Enti, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’Art.4, hanno facoltà di aderire alle convenzioni-quadro, di cui al comma 1. dell’Art.6, ed in particolare possono aderire a singole convenzioni attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l’opportunità, oppure possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, fermo restante la necessità di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti.

 

  1. Per le attività, di cui al comma 3 dell’Art.6, i rapporti tra l’agenzia e gli Enti sono regolati da appositi accordi sottoscritti tra le parti. Detti accordi hanno una durata di 24 mesi ed in essi vanno specificati gli obiettivi, i settori merceologici e i costi dei beni e dei servizi richiesti, gli indicatori per il conseguimento dei risultati prefissati, e le modalità che garantiscano, attraverso appropriate forme di partecipazione degli Enti agli oneri di gestione, l’equilibrio di bilancio della struttura stessa.

  1. Gli accordi, prima della loro scadenza naturale, vanno eventualmente rivisitati e riapprovati dalle parti interessate.

 

Art.9

(Compiti della Regione)

 

1.      La Giunta Regionale, in fase di avvio dell’Ageacquisti, emana i primi indirizzi operativi ed assicura la piena efficienza e la perfetta sicurezza del sistema informatico e telematico regionale.

 

2.      La Regione, inoltre, espleta, nei confronti dell’agenzia, funzioni di indirizzo e di controllo secondo le procedure normative previste per gli enti strumentali di emanazione regionale.

 

 

Art. 10

(Copertura finanziaria)

 

1.   Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione provvede con l’istituzione di apposite unità previsionali di base o nell’ambito di quelle esistenti e dei relativi capitoli presenti nel bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità finanziaria.

 

 

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

 

1.      I procedimenti d’acquisto di beni e servizi, che risultano in corso alla data d’entrata in vigore della presente legge e fin tanto che l’agenzia non sarà pienamente operativa, sono conclusi secondo le procedure d’avvio.

 

 

Art. 12

(Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza)

 

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

  1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.