POPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILEâ€

 

 

 

Art.1(Finalità)

1. La Regione Basilicata con la presente legge provvede, nelle funzioni attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, al riordino organico delle funzioni in materia di protezione civile, assumendo quali finalità prioritarie quelle della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale.

2. All’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le forme associative di volontariato, che svolgono sul territorio regionale compiti operativi di interesse per la protezione civile.

3. I soggetti di cui al comma 2 costituiscono il sistema regionale di protezione civile, che persegue l’obiettivo di garantire la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo derivanti da eventi calamitosi.   

4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità Statali e con il sistema delle Autonomie Locali.

5. Al fine di assicurare l’unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell’amministrazione, viene istituita l’Agenzia di Protezione Civile della Regione Basilicata (ARPC), di seguito denominata Agenzia Regionale. L’Agenzia Regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.

 

Art.2 (Natura giuridica e compiti dell’Agenzia regionale di protezione civile)

1.  L’Agenzia Regionale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile.

2.   L’Agenzia Regionale provvede in particolare:

a) alla predisposizione di tutte le proposte degli atti riguardanti la presente legge;

b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, in armonia con gli indirizzi nazionali;

c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze, sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformità ai criteri di massima formulati a livello nazionale;

d) alla predisposizione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in collaborazione con l’Ufficio regionale competente in materia forestale e/o ogni altro Organismo a ciò preposto;

e) all’istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile;

f) all’emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro Operativo Regionale, previsto al punto 4. dell’Art.5 della presente legge, ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;

g) alle attività connesse all’organizzazione, all’impiego, alla formazione e all’addestramento del volontariato di protezione civile;

h) alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.

3. Per la redazione dei piani e dei programmi l’Agenzia Regionale opera in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, nonché con l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAB) ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso altri Organismi  pubblici o privati, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all’interno della Regione.

 Art.3(Organi dell’Agenzia Regionale per la Protezione Civile)

1. Sono organi dell’Agenzia Regionale:

a)       il Direttore;

b)       Il Comitato tecnico operativo.

Art.4(Il Direttore)

1.        Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia Regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell’Agenzia Regionale, nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta Regionale per l’approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell’Agenzia Regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta Regionale sono trasmessi, per l’approvazione, tutti gli atti di variazione tra le unità previsionali di base previste nel bilancio di previsione;

b) propone alla Giunta, che acquisisce il parere della competente Commissione Consiliare, il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia Regionale;

c)  adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia Regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartite dalla Giunta Regionale;

d)  adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia Regionale.

2.        L’incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.

3.        L’incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all’Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.

4.        Nel caso di cui al comma 3, il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori generali sulla base della normativa vigente.

5.        Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell’incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine dell’incarico stesso.

 Art.5 (Il Comitato Tecnico Operativo Regionale)

1.  Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di protezione civile, è istituito il Comitato Tecnico Operativo Regionale (CTOR), di seguito denominato.

2.  Il Comitato è nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Direttore dell’Agenzia Regionale e si avvale di esperti di elevato profilo tecnico-scientifico in relazione alle tipologie di rischio più frequenti registrate sul territorio regionale. Il Comitato rimane in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

3.  La Giunta Regionale con apposito atto disciplina i compiti del CTOR, prevedendo che alle riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, i dirigenti regionali competenti nelle specifiche materie, nonché i dirigenti in rappresentanza di altri Enti Pubblici interessati.

4.  Il CTOR può inoltre avvalersi del supporto tecnico-scientifico di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.

5.  Presso l’Agenzia Regionale è costituito, quale presidio permanente della Regione, il Centro Operativo Regionale per la protezione civile (COR).

Art.6(Personale dell’Agenzia regionale per la Protezione Civile)

1.  Al fabbisogno del personale si provvede con quello dipendente della Regione, che verrà distaccato presso l’Agenzia Regionale.

2.  Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

3.  La Giunta Regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il personale occorrente, anche quello utilizzabile attraverso contratti a tempo determinato, ed i relativi limiti di spesa.

Art.7 (Norme transitorie)

 1.Entro quattro mesi dall’approvazione della presente legge l’ Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale di Basilicata provvede ad adeguare e rendere coerenti con la presente le seguenti norme L.R. n.25/98, L.R. n.13/05, L.R. n. 1/2000, L.R. n.39/96, ecc.(°), d’intesa con gli attuali Uffici Regionali interessati. Fintanto che l’iter non sarà concluso, permangono le attuali disposizioni di legge.

 2.Nelle more che l’Agenzia entri nella sua piena operatività, le funzioni sono svolte dall’attuale struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile.

 Art.8(Norma finanziaria)

1. Le entrate dell’Agenzia Regionale sono costituite da:

a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l’espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all’Agenzia Regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell’articolo 8 lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per il dichiarato stato di emergenza sul territorio regionale;

e) risorse del fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

2. La Regione istituisce apposite unità previsionali di base nel bilancio regionale, che verranno dotate delle necessarie disponibilità finanziarie in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Art.9(Pubblicazione)

1.La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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(°) Nota  L.R. Protezione civile, L.R. Incendi Boschivi, L.R. Volontariato, L.R. Sisma, Dissesto Idrogeologico ecc… ecc…

 

 

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