PROPOSTA DI LEGGE

 

“L’USO DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELLA DIFESA DEL SUOLOâ€

 

Art.1

(Finalità ed obiettivi)

1. La Regione Basilicata, con la presente normativa ed in coerenza con la normativa nazionale vigente, promuove iniziative di progettazione ambientale attraverso l’applicazione di materiali e tecnologie innovative a basso impatto ambientale e di tecniche d’ingegneria naturalistica negli interventi di difesa e tutela del suolo, al fine:

·        di garantire una maggiore sicurezza pubblica,

·        di salvaguardare i beni e le infrastrutture presenti sul territorio,

·        di sensibilizzare ed incentivare gli operatori tecnici e i liberi professionisti ad una maggiore attenzione verso le problematiche ambientali, paesaggistiche, ecocompatibili ed ecosostenibili,

·        di favorire gli aspetti conoscitivi degli ecosistemi presenti sul territorio regionale, nonché una migliore e maggiore interrelazione tra i diversi ecosistemi esistenti.

 

2.  La Regione Basilicata, mediante l’applicazione degli interventi con tecnologie innovative a basso impatto ambientale e tecniche d’ingegneria naturalistica, si prefigge inoltre di raggiungere alcuni significativi obiettivi:

a) ecologici, ossia di salvaguardia e di ricostituzione di habitat naturali con una migliore compatibilità e con un minor impatto ambientale delle opere da realizzarsi;

b) idrogeologici, ossia di difesa e salvaguardia dei territori e di tutto ciò che vi è presente nel sotto e soprasuolo;

c) estetico-naturalistici, ossia di costituzione o di ricostituzione di habitat naturali degradati, favorendo al tempo stesso gli aspetti della biodiversità;

d) economico-occupazionali, favorendo, gli interventi con tecnologie innovative a basso impatto ambientale e d’ingegneria naturalistica, l’utilizzo di maggiore manodopera e potendo essere realizzati a costi più contenuti rispetto a tecniche d’ingegneria tradizionali;

e) arrestare lo spopolamento e creare condizioni di sviluppo nelle aree montane e svantaggiate della regione;

f) favorire la costituzione di imprese, cooperative e consorzi con personale qualificato e tecnici specializzati negli interventi di difesa e tutela del suolo.

 

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) tecnologie innovative a basso impatto ambientale, tutte le tecniche e i metodi costruttivi, le tecnologie ed i materiali presenti sul mercato e frutto delle più recenti ricerche ed applicazioni, capaci di ridurre drasticamente l’impatto delle opere sull’ambiente;

b) ingegneria naturalistica, tutti gli interventi e le tecniche che utilizzano materiale inerte, possibilmente locale, e piante vive autoctone o parti di esse per ricreare idonee condizioni naturali, ambientali e paesaggistiche;

c) ecosistema, l’insieme di componenti viventi e non, presenti in un determinato territorio;

d) analisi ecosistemica, lo studio degli elementi che compongono l’ecosistema dell’area oggetto d’intervento, le relazioni che intercorrono tra loro, nonché la previsione delle loro possibili evoluzioni;

e) progettazione ambientale, tutte le fasi di redazione progettuale degli interventi eseguiti con tecnologie innovative a basso impatto ambientale e tecniche d’ingegneria naturalistica, attraverso una specifica analisi ecosistemica dei luoghi oggetti d’interventi.  

 

Art.3

(Ambiti di intervento)

1. Gli interventi di difesa e tutela del suolo, da eseguirsi con tecnologie e materiali innovativi a basso impatto ambientale e con tecniche di ingegneria naturalistica, dovranno, in maniera specifica e sistematica, essere individuati e realizzati nei seguenti ambienti e nelle seguenti circostanze:

a) lungo i corsi d’acqua, per consolidare le sponde soggette ad erosione, per la loro rinaturalizzazione, per realizzare briglie e rampe di risalita della fauna ittica;

b) sui versanti oggetto di dissesti idrogeologici, per il loro consolidamento;

c) lungo le strade e le ferrovie, per consolidarne i versanti e regimare il deflusso delle acque superficiali onde evitare pericoli derivanti da frane, caduta massi, colate di fango e di detriti;

d) nelle aree marine per la protezione dall’azione erosiva delle coste;

e) negli ambienti lacustri e in quelli in cui sia necessario realizzare ambienti idonei alla sosta e alla riproduzione della fauna stanziale e/o migrante;

f) nelle cave e nelle discariche attive e dimesse per il loro recupero ambientale;

g) nelle situazioni ove è necessario attenuare l’impatto visivo, del rumore, delle polveri, ecc.;

h) nelle aree turistico-naturalistiche per accentuarne gli aspetti ludico-ricreativi e paesaggistici;

i) nelle aree urbane, ove tali tecniche dovessero dimostrarsi progettualmente idonee ed efficaci.

 

2. Nelle aree naturali protette le opere da realizzarsi dovranno essere eseguite esclusivamente con l’applicazione di materiali e tecnologie innovative a basso impatto ambientale e con tecniche d’ingegneria naturalistica, fatta eccezione per quelle circostanze ove tali tecniche dovessero dimostrarsi inapplicabili o inefficienti.

 

Art.4

(Attribuzioni delle funzioni amministrative)

1. Alla Regione Basilicata sono demandate le seguenti funzioni:

a)      emanare le direttive tecniche e procedurali circa l’applicazione degli interventi di difesa e tutela del suolo con materiali e tecnologie innovative a basso impatto ambientale e con interventi d’ingegneria naturalistica, in cui vengono in special modo evidenziati gli elementi a base dell’analisi ecosistemica, individuati i casi della progettazione ambientale definibili semplici o complessi, indicati i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta o in affidamento, definiti e quantificati i lavori manutentori agli impianti realizzati con materiale vegetale vivo, specificati gli interventi da eseguirsi nelle aree demaniali e in quelle private, e quant’altro necessario;

b)      predisporre il manuale ed il prezziario delle opere e dei materiali da impiegarsi negli interventi con materiali e tecnologie innovative a basso impatto ambientale e d’ingegneria naturalistica;

c)      programmare e finanziare corsi e stage di formazione rivolti ai tecnici professionisti ed agli operatori tecnici delle imprese circa le tecniche e le applicazioni degli interventi con materiali e tecnologie innovative a basso impatto ambientale e d’ingegneria naturalistica; nonché la realizzazione e la gestione di campi prova sperimentali per l’applicazione e la diffusione delle nuove conoscenze e delle esperienze maturate in merito;

d)      finanziare pubblicazioni, studi e ricerche;

e)      attivare collaborazioni o convenzioni con associazioni nazionali o regionali di settore per una migliore e più qualificata azione della Regione in merito;

f)        predisporre, con l’ausilio delle associazioni nazionali o regionali di settore, la certificazione di qualità regionale, nonché le relative procedure di riconoscimento e di rilascio, per i professionisti e le imprese, in cui si attesta la qualità progettuale o quell’esecutiva delle opere di difesa e tutela del suolo eseguite con materiali e tecnologie innovative a basso impatto ambientale e con tecniche d’ingegneria naturalistica;

g)      programmare e realizzare gli interventi nell’ambito della propria competenza;

h)      costituire il Comitato Tecnico Scientifico Interdipartimentale ed Interdisciplinare per l’applicazione e la diffusione dei materiali e delle tecnologie innovative a basso impatto ambientale e delle tecniche d’ingegneria naturalistica.

 

2. La Regione Basilicata, entro e non oltre un anno dalla promulgazione della presente legge, provvede ad approvare gli atti di cui alle lettere a), b), c), e) e f) del precedente punto.

 

3. Tutto quanto non espressamente richiamato nel precedente comma 1 è demandato alle Autorità di Bacino Distrettuali, alle CC. MM., alle Province, ai Consorzi di Bonifica, agli Enti Parco, ognuno per le rispettive competenze territoriali e per le funzioni attribuite per legge, ed in modo specifico sono loro affidate le funzioni di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di difesa del suolo con materiali e tecnologie innovative a basso impatto ambientale e con tecniche d’ingegneria naturalistica.

 

Art.5

(Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico)

1. La Regione Basilicata, per l’attuazione della presente legge, istituisce il Comitato Tecnico Scientifico Interdipartimentale ed Interdisciplinare per la Difesa del Suolo e l’Ingegneria Naturalistica, di seguito indicato come Comitato, in tutto coincidente nella sua composizione con il CROP (Comitato Regionale delle Opere Pubbliche) previsto dal comma cinque dell’Art.6 della L.R.n.4/2005 e con la sola integrazione del Dirigente dell’Ufficio Regionale Tutela della Natura o suo delegato.

 

Art.6

(Compiti e funzionamento del Comitato)

1. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

a)      predisporre le direttive tecniche e procedurali previste alla lettera a) del precedente Art.4;

b)      provvedere all’individuazione delle procedure amministrative per la predisposizione del manuale delle opere tipo di difesa e tutela del suolo con materiali e tecnologie innovative a basso impatto ambientale e con tecniche d’ingegneria naturalistica;

c)      provvedere all’individuazione delle procedure amministrative per la predisposizione del prezziario delle opere e dei materiali da impiegarsi negli interventi con tecnologie innovative a basso impatto ambientale e d’ingegneria naturalistica;

d)      programmare i corsi d’aggiornamento professionale per i tecnici professionisti e gli operatori tecnici delle imprese, nonché definirne i contenuti;

e)      esprimere pareri obbligatori:

·        sui progetti per la difesa e tutela del suolo, realizzati esclusivamente con materiali e tecnologie innovative a basso impatto ambientale e con tecniche d’ingegneria naturalistica, d’importo superiore a 2,5 milioni d’Euro;

·        sui progetti di qualsiasi importo che gli uffici regionali e non ritengono opportuno sottoporre ad esso;

·        sulle varianti relative ai progetti dei punti precedenti.

 

2.  Per il funzionamento del Comitato valgono le modalità e le procedure previste dai commi 2, 6, 7, 8 e 9 dell’Art.6 della L.R.n.4/2005.

 

 

 

 

 

 

 

Art.7

(Norma Finanziaria)

1.      Per le finalità e gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si farà fronte con specifiche risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie iscritte o da iscriversi nelle apposite unità previsionali di base del Bilancio Regionale.

 

Art.8

(Pubblicazione)

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a

    chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata

 

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Note (1): Di seguito è riportato integralmente l’Art.6 della L.R. n.4/2005 richiamato nella proposta di legge regionale.

Articolo 6
(Modifiche all’art.68 della L.R. n.7 dell’8 marzo 1999)

1. L’art.68 è sostituito dal seguente:

“Art.68 (Funzioni Consultive)

1. E’ istituito presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità il Comitato Regionale delle Opere Pubbliche di seguito denominato CROP, con funzioni di organo consultivo della Regione.

2. Il CROP provvede, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a dotarsi di apposito regolamento, che ne disciplina il proprio funzionamento.

3. Al CROP compete di esprimere pareri obbligatori:

a) su progetti relativi ad opere pubbliche di importo progettuale complessivo superiore a 7,5 milioni di Euro da eseguirsi a cura di soggetti aggiudicatari;

b) su progetti d’opere pubbliche di qualsiasi importo d’interesse sovra regionale o nazionale, ovvero per i quali la Regione svolge le funzioni di stazione appaltante, nonché su progetti di qualsiasi importo cofinanziati dalla U.E. che gli uffici regionali ritengono sottoporre;

c) sulle varianti relative ai progetti di cui alle lettere a) e b).

4. Il Comitato esprime inoltre parere su ogni altro argomento d’interesse generale in materia di lavori pubblici, che il Presidente della Giunta e la Giunta stessa gli sottoponga.

5. Il CROP è composto:

a ) dal Dirigente Generale del Dipartimento che ha competenza in materia di Lavori Pubblici, o suo delegato, che lo convoca e lo presiede;

b ) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Difesa del Suolo o suo delegato;

c ) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia d’Infrastrutture o suo delegato;

d ) dal Dirigente dell’Ufficio regionale, con sede a Matera, che ha competenza in materia di Difesa del Suolo ed Infrastrutture o suo delegato;

e ) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia d’Urbanistica e di Tutela del Paesaggio o suo delegato;

f ) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Geologia o suo delegato;

g ) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Protezione Civile e Completamento di Costruzione o suo delegato;

h ) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Compatibilità Ambientale o suo delegato;

i ) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia Forestale e di Tutela del Territorio o suo delegato;

l) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia d’Edilizia o suo delegato;

j ) dalla Segreteria Generale dell’Autorità di Bacino con sede in Potenza o suo delegato.

6. Il parere del CROP è reso a maggioranza assoluta dei componenti.

7. Il Presidente del Comitato può convocare di volta in volta alle adunanze dirigenti o funzionari regionali dei settori interessati e/o rappresentanti d’organi e d’uffici centrali e periferici dello Stato e/o d’altri Enti interessati.

8. I pareri del CROP sono espressi entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione, per i progetti facenti parte di programmi regionali o delegati dalla Regione ad altre amministrazioni, ed entro 60 giorni in tutti gli altri casi.

9. I pareri espressi positivamente dal CROP sostituiscono a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza regionale.â€

 

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