PROPOSTA DI LEGGE

MISURE D’INTERVENTO E DI PREVENZIONE

SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO”

 

 

Art.1

(Finalità)

 

  1. La Regione Basilicata, al fine di prevenire e mitigare i rischi derivanti da eventi calamitosi, di salvaguardare il patrimonio edilizio pubblico e privato esistente e di programmare interventi in merito, istituisce il fascicolo del fabbricato.
  2. Il fascicolo del fabbricato, là dove adottato dalle amministrazioni comunali, è obbligatorio per tutti gli immobili pubblici e privati situati nei centri abitati e per tutti quelli realizzati al di fuori dei centri abitati con oltre trenta anni di vita.
  3. In tutti gli altri casi, la redazione del fascicolo del fabbricato è facoltativo, divenendo obbligatorio al verificarsi delle condizioni del precedente punto 2.

 

 

Art.2

(Definizioni)

 

  1. Ai fini della presente legge s’intende per:

a)      “fabbricato”, indipendentemente dai materiali usati e dalla destinazione d’uso, qualsiasi immobile realizzato, fatta eccezione delle serre e dei tunnel serre destinati ad uso agricolo;

b)     “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

c)      “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

d)     “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico d’opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

e)      “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico d’opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione d’alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

  

Art.3

(Autorizzazioni)

 

1.      Non è richiesta nessuna particolare autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria.

2.      Sono soggetti al rilascio del permesso a costruire (ex concessione edilizia) gli interventi di ristrutturazione edilizia.

3.      Sono soggetti a denuncia d’inizio attività (D.I.A.):

a)      gli interventi di manutenzione straordinaria;

b)      gli interventi di restauro e risanamento conservativo;

c)      le varianti ad interventi soggetti al rilascio di permesso a costruire, purché non modifichino i parametri urbanistici, le volumetrie, la destinazione d’uso e la categoria edilizia, la sagoma e le eventuali prescrizioni contenute nel permesso a costruire.

4.  Gli interventi, che riguardano gli immobili sottoposti a tutela storico - artistica o paesaggistico - ambientale, sono soggetti al rilascio dei pareri o delle autorizzazioni previste per legge.

 

Art.4

(Predisposizione del Fascicolo del Fabbricato)

 

  1. Il fascicolo deve contenere una conoscenza approfondita del fabbricato in questione dall’epoca della costruzione sino alla data di redazione dello stesso fascicolo, riportando, là dove è possibile acquisirne le informazioni, i dati progettuali e le relative autorizzazioni ad edificare, nonché le informazioni architettoniche, geologiche, catastali, strutturali, impiantistiche e gli interventi eseguiti nel tempo.
  2. La redazione del fascicolo del fabbricato è affidato dai proprietari degli immobili a tecnici professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze previste dalle vigenti normative.
  3. Per i fabbricati con più unità abitative va redatto un unico fascicolo del fabbricato.
  4. Il fascicolo del fabbricato va aggiornato ogni dieci (10) anni o ogni qual volta sull’immobile vengono eseguiti interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo.
  5. Qualora lo stato del fabbricato lo richieda, il tecnico incaricato della redazione del fascicolo sottopone ai proprietari un programma specifico di interventi.
  6. Il fascicolo, completo degli elaborati previsti a corredo, è depositato all’ufficio tecnico del comune, sul cui territorio insiste il fabbricato, per gli eventuali controlli di merito, e consegnato in copia al proprietario o al legale rappresentante dell’immobile.

 

Art.5

(Oneri e contributi)

 

  1. Gli oneri derivanti dalla redazione del fascicolo del fabbricato sono a carico del proprietario o dei proprietari.
  2. In caso di inadempienza da parte degli interessati il Comune si sostituisce, addebitando le spese al proprietario o ai proprietari degli immobili.
  3. I Comuni, per la redazione del fascicolo del fabbricato, possono concedere una riduzione sull’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura stabilita con propri provvedimenti amministrativi.
  4. La Regione Basilicata assegna ai Comuni contributi per l’istituzione dell’anagrafe dei fabbricati nella misura da stabilirsi con provvedimento della Giunta Ragionale.

  

Art.6

(Compiti della Regione)

 

  1. L’Ufficio Regionale competente in materia entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge:

a)      predispone lo schema del fascicolo del fabbricato e l’elenco degli elaborati tecnici a corredo dello stesso;

b)     definisce i tempi di predisposizione e consegna dei fascicoli del fabbricato da parte dei tecnici incaricati;

c)      predispone uno schema tipo di convenzione da sottoscrivere tra le Amministrazioni Comunali e gli Ordini ed i Collegi Professionali;

d)     istituisce una propria anagrafe regionale a cui devono confluire trimestralmente i dati dai Comuni e sulla cui base poter programmare gli interventi destinati a soddisfare le esigenze abitative in ragione delle diverse necessità rilevate sul territorio;

e)      definisce, con proprio provvedimento legislativo nel caso in cui si dovessero verificare fatti calamitosi, le azioni da adottare circa la mancata applicazione della presente normativa;

f)       propone al Governo Nazionale una possibile rimodulazione degli sgravi fiscali sulle spese da sostenere per il recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle differenti condizioni fisico-ambientali dei territori e alla diversa densità demografica dei comuni, nonché alla vocazione produttiva ed economica dei territori.

 

Art.7

(Compiti affidati ai Comuni)

 

1.  I Comuni hanno, nell’ambito delle proprie competenze legislative, la facoltà di applicare l’uso del fascicolo del fabbricato.

2.      I Comuni, che istituiscono il fascicolo del fabbricato, sono preposti, nell’ambito del proprio territorio, a vigilare sull’applicazione della presente legge.

3.      I Comuni devono inoltre:

a)      provvedere a raccogliere su supporto cartaceo ed informatico i dati relativi alle schede del fascicolo del fabbricato, istituendo l’anagrafe dei fabbricati;

b)     sostituirsi ai proprietari o amministratori condominiali inadempienti per la redazione del fascicolo del fabbricato;

c)      definire le unità minime per la redazione del fascicolo del fabbricato nei comparti condominiali complessi. Nei centri colpiti da recenti eventi sismici può essere utilizzata l’individuazione delle unità minime d’intervento previste dagli specifici strumenti urbanistici;

d)     fornire trimestralmente alla Regione Basilicata i dati dell’anagrafe dei fabbricati.

 

Art.8

(Fabbricati parzialmente crollati o fatiscenti)

 

     1.  I tecnici incaricati della redazione del fascicolo del fabbricato definiscono, per i fabbricati in

            parte crollati o in grave stato di deterioramento, anche il grado di pericolosità, proponendo ai

            proprietari adeguati interventi.

2.      I proprietari degli immobili parzialmente crollati o fatiscenti devono provvedere alla      rimozione delle cause che potrebbero arrecare danni alla pubblica e privata incolumità.

3.      In caso d’inosservanza gli interventi sono eseguiti dal Comune interessato, provvedendo successivamente al recupero delle spese dal proprietario o dai proprietari dell’immobile.    

 

Art.9

(Norma Finanziaria)

 

1.      Per l’istituzione dell’anagrafe regionale e comunale, è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo denominato “Spese per la costituzione dell’anagrafe dei fabbricati”.

2.      Per gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si farà fronte con specifiche risorse finanziarie iscritte o da iscriversi nelle apposite unità previsionali di base del Bilancio Regionale.

 

Art.10

(Pubblicazione)

 

1. La presente legge è pubblicata sul BUR ed è fatto obbligo a chiunque rispettarla e farla     osservare come legge della Regione Basilicata.