PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“ABOLIZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE ED ISTITUZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE E DEI DISTRETTI RURALI DI MONTAGNA”
TITOLO I°
SCOPI
Art.1
(Finalità)
1. La Regione Basilicata, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di eliminare le tante sovrapposizioni di enti ed organismi insistenti sul territorio, con la presente legge provvede alla soppressione delle Comunità Montane affidandone i compiti e le funzioni in materia ambientale e di sviluppo delle aree montane rispettivamente all’Azienda Regionale delle Foreste e ai Distretti Rurali di Montagna.
TITOLO II°
AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE
Art.2
(Istituzione dell’Azienda Regionale delle Foreste)
1. La Regione Basilicata con la presente legge istituisce l’Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.), di seguito indicata come Azienda.
2. L’Agenzia (A.R.F.) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile.
3. L’Azienda, con sede in Potenza, per ragioni funzionali, è organizzata per livelli territoriali con presidi nel Materano, nel Lagonegrese e nel Vulture - Alto Bradano.
Art.3
(Compiti e funzioni dell’Azienda)
1. All’Azienda sono attribuiti i compiti e le funzioni previste dalla L.R. n.42/1998, così come riportati e modificati nei successivi articoli.
2. In particolare all’A.R.F. sono attribuiti i seguenti compiti:
· il rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati, nonché dei boschi distrutti da incendi sia ai fini della difesa idrogeologica che della riqualificazione ambientale e paesaggistica e dell’ampliamento delle superfici boscate, compresi i lavori colturali dei boschi esistenti;
· lo sviluppo della selvicoltura e dell’arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
· la conservazione, il miglioramento, l’ampliamento e la gestione del patrimonio forestale regionale;
· la prevenzione, la lotta e la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;
· la produzione di materiale vivaistica, nel rispetto della tradizione del territorio boschivo regionale e delle assenze autoctone;
· la conservazione, il miglioramento e l’ampliamento del verde pubblico;
· le sistemazioni idraulico-forestali, le opere di rinsaldamento e consolidamento dei versanti, di stabilizzazione dei sistemi dunali litoranei e la difesa e conservazione del suolo mediante l’uso di tecniche e tecnologie a basso impatto ambientale;
· il miglioramento della viabilità forestale, anche finalizzata alle attività antincendio;
· il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dimesse, delle cave e torbiere e delle discariche abusive o abbandonate, il ripristino ambientale e restauro del paesaggio, la sentieristica ed in genere le opere per la fruizione naturalistica e turistica dei boschi pubblici;
· la protezione e la valorizzazione dei boschi a fini ambientali, paesaggistici, turistici e ricreativi;
· la sistemazione e la regimazione dei corsi d’acqua finalizzati alla rinaturalizzazione al recupero ambientale ed alla difesa idro-geologica,;
· lo sviluppo e la gestione dei sistema informatico delle risorse forestali ed ambientali collegate alle finalità di cui alla presente legge;
· gli interventi di valorizzazione e di utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
· la ricerca dei boschi da seme e l’iscrizione nel Libro Nazionale;
· la tutela e l’incremento della flora e della fauna con particolare riferimento a quelle autoctone;
· la predisposizione e l’aggiornamento dell’Intervento Forestale Regionale, ivi compreso i beni immobili e le opere presenti sul patrimonio forestale;
· l’aggiornamento professionale degli addetti alla gestione e alla realizzazione degli interventi forestali;
· la realizzazione di ogni altra opera pubblica di bonifica ambientale e montana;
· gli interventi di manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;
· la predisposizione del Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale e dei Programmi Triennali di intervento;
· l’approvazione dei Piani di Assestamento Forestale;
· il rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai cambi di destinazione d’uso, sia temporanea che permanente dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del pascolo, all’uso delle strutture immobiliari e alle utilizzazioni dei prodotti non legnosi e del sottobosco;
· la ricerca e la sperimentazione forestale, l’assistenza tecnica, la divulgazione, la statistica, gli studi e la valutazione;
· la promozione ed il sostegno di azioni di sensibilizzazione ambientale, forestale e di valorizzazione turistica e ricreativa del demanio pubblico;
· le opere di pronto intervento così come previste e disciplinate dal successivo Art.4;
· la tenuta del registro delle ditte boschive, secondo le disposizioni approvate dalla Giunta Regionale;
· il rilascio del Martello Forestale, secondo le procedure approvate dalla Giunta Regionale.
ARTICOLO 4
(Opere e attività di pronto intervento)
1. L’Azienda, nell’ambito degli stanziamenti di cui alla presente legge, interviene per lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali interessanti il territorio agro-forestale.
2. Qualora gli interventi dovessero riguardare i terreni privati, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni, L’Azienda, per ragioni di pubblico interesse, dispone l’occupazione temporanea dei terreni.
3. Ai proprietari dei terreni è concessa un’indennità di durata non inferiore a 10 anni, commisurata all’entità media dei canoni di fitto registrati nella zona per i terreni similari. Tale indennità è rivalutata ogni triennio secondo gli aggiornamenti ISTAT.
4. Nel caso di mancata accettazione dell’indennità da parte dei proprietari, si procede all’occupazione dei terreni ai sensi della legge n. 2359 del 25/6/1865 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I proprietari dei terreni oggetto dell’intervento, allo scadere del periodo di occupazione temporanea non inferiore a 10 anni, rientrano in possesso degli stessi, avendo l’obbligo di tenere in debito conto le prescrizioni impartite dall’Azienda ad ultimazione lavori, pena la restituzione dell’indennità di occupazione riscossa con gli interessi legali maturati.
Art.5
(Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale)
1. L’Azienda, d’intesa con il Comitato Tecnico, di cui al successivo Art.15, provvede a redigere il Piano per la Salvaguardia e la Valorizzazione Ambientale e Forestale, di seguito riportato come Piano Pluriennale.
2. Il Piano Pluriennale è attuato mediante Programmi Triennali.
3. L’Azienda assicura la partecipazione anche degli Enti Locali, alla formazione del Piano Pluriennale, mediante conferenze programmatiche.
4. Il Piano Pluriennale, approvato dal Consiglio Regionale, deve inoltre essere coerente con i piani di bacino regionali ed interregionali ed in loro assenza ha valore di programma stralcio ai sensi dell’art. 17 della L. n. 183/1989 e successive modificazioni.
Art.6
(Programma Triennale)
1. Il Programma Triennale, in coerenza con il Piano Pluriennale, deve definire le priorità, gli obiettivi e le azioni da privilegiare, le dotazioni finanziarie, nonché l’impiego della manodopera occorrente per la sua realizzazione.
2. Il Programma Triennale, predisposto dall’Azienda, è approvato dalla Giunta Regionale.
Art.7
(Progettazione ed esecuzione dei lavori)
1. L’Azienda, sulla base del Piano Triennale di Forestazione approvato, predispone i progetti esecutivi, la cui realizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.
2. L’esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente punto è attuata in economia mediante la forma dell’amministrazione diretta, con l’impiego di lavoratori, che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori idraulico-forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale e che siano stati avviati all’attività in esecuzione dei Programmi di Forestazione nell’anno precedente a quello in cui la prestazione lavorativa deve essere svolta, fatte salve le tutele previste per legge in favore dei lavoratori, o di lavoratori che abbiano superato i corsi di formazione organizzati dalla Regione Basilicata. L’assunzione degli addetti forestali deve avvenire secondo le vigenti disposizioni di legge in merito.
3. I lavori, le opere e i servizi in ambito forestale possono essere eseguiti anche mediante affidamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 227/2001, alle imprese del settore forestale regolarmente iscritte.
4. Inoltre possono essere affidati in appalto le realizzazioni di opere, la cui complessità tecnico-economica, debitamente comprovata, ne giustifichi il ricorso.
Art.8
(Servizio antincendio)
1. L’ Azienda Regionale delle Foreste opera, per la protezione dei boschi dagli incendi, nell’ambito e nel rispetto della L.R.n.13/2005 e sue modifiche ed integrazioni.
Art.9
(Piani di Assestamento Forestale)
1. I beni silvopastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici devono essere gestiti ed utilizzati in conformità ai Piani di Assestamento Forestale prodotti dagli Enti all’Azienda Regionale delle Foreste e valutati dal Comitato Tecnico.
2. I Piani di Assestamento Forestale, a valenza decennale, devono essere compilati secondo i criteri approvati dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Azienda d’intesa con il Comitato Tecnico.
3. I Piani, proposti dagli Enti pubblici, proprietari o delegati o da privati, devono essere trasmessi all’Azienda, dopo l’avventa affissione presso le sedi municipali interessate per la durata di 20 giorni.
4. Entro detto termine chiunque può formulare eventuali osservazioni.
5. I Piani di Assestamento Forestale vengono approvati in via definitiva dalla Giunta Regionale su proposta dell’Azienda e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta.
6. Il Comitato Tecnico deve esprimersi entro 90 giorni dalla data di avvenuta trasmissione dei Piani, avendo cura di esaminare le eventuali osservazioni prodotte.
7. In caso di richiesta di integrazione, o modifiche o chiarimenti da parte del Comitato Tecnico, si convoca la Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 11 luglio 1995, n. 273 recante «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle Pubbliche amministrazioni», specificamente art. 3-bis e 3-ter.
8. I privati singoli o associati possono presentare Piani di Assestamento dei boschi di loro proprietà, secondo le procedure e con i benefici previsti per gli Enti pubblici.
9. Per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale l’Ente proponente, i privati ed i Consorzi forestali dovranno attenersi alle disposizioni dettate dalla legge 152/1992.
10. Gli Enti proponenti, su richiesta di singoli privati proprietari di beni silvo-pastorali, potranno includere nei Piani di Assestamento Forestale i beni degli stessi.
11. I Piani di Assestamento Forestale dovranno contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla normativa vigente.
12. Fino alla revisione dei piani già scaduti e comunque non oltre i primi cinque anni, il prelievo annuale di massa legnosa non potrà superare la ripresa media annuale determinata dal piano scaduto, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato in materia forestali ed approvato dagli Enti delegati territorialmente competenti.
13. Le direttive tecniche, contenute nei Piani di Assestamento Forestale scaduti, restano valide fino alla revisione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, decorsi i quali si farà riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigente.
14. I Piani di Assestamento Forestale approvati vengono pubblicati sul B.U.R.
15. La Regione, mediante l’Azienda, contribuisce alle spese per la redazione dei Piani nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dando priorità a quelli proposti dagli Enti Pubblici.
Art.10
(Taglio dei boschi)
1. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale, le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate dall’Azienda, previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La Giunta Regionale, su proposta dell’Azienda d’intesa con il Comitato Tecnico, approva il regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi, nonché le sue modifiche ed integrazioni, e procede all’aggiornamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
3. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.
4. Per le operazioni di martellata e di assegno dei lotti boschivi da tagliare i proprietari pubblici o privati possono dare incarico ad un tecnico abilitato in materia, che farà uso per tale operazione di un Martello Forestale recante impresso il numero di iscrizione all’Ordine Provinciale di appartenenza.
5. I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati dalle imprese boschive iscritte all’Albo della Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato e si deve prevedere, in presenza dei Piani di Assestamento Forestale, l’accantonamento della somma non inferiore al 15% dei proventi delle utilizzazioni boschive da versare alla Tesoreria regionale.
6. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale la suddetta percentuale viene stabilita nella misura non inferiore al 20%.
7. Una quota della somma accantonata di cui ai precedenti commi 5 e 6 è utilizzata per la compilazione dei Piani di Assestamento e per l’esecuzione di lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi. Alla quantificazione della predetta quota si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.
8. L’Azienda, d’intesa con l’Ente proprietario del bosco, predispone il programma dei lavori da eseguirsi con i fondi accantonati e provvede alla loro realizzazione in amministrazione diretta con l’impiego degli addetti al settore forestale o mediante l’affidamento, ai sensi dell’art. 17 della legge 97/1994, alle cooperative forestali regolarmente iscritte.
9. Sono esclusi dall’obbligo dell’accantonamento le utilizzazioni a macchiatico nullo o negativo.
Art.11
(Vincolo Idrogeologico)
1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione Basilicata, nell’ambito delle competenze assegnate dalla L. n. 183/1989, affida all’Azienda le necessarie risorse finanziarie per procedere all’aggiornamento del Vincolo Idrogeologico.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approva, su proposta dell’Azienda le disposizioni circa le autorizzazioni che attengono alle trasformazioni colturali o ai cambi di destinazione d’uso, sia temporanea che permanente, dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, o all’esercizio del pascolo, nonché le norme di Polizia Forestale.
3. Fino all’emanazione delle disposizioni di cui al precedente comma in materia di determinazione, esclusione e di esenzione dei terreni nei confronti del vincolo idrogeologico, si applicano le norme e le procedure di cui al regio decreto 230 dicembre 1923, n. 3267, al R.D.L. n. 1126/1926 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle more restano valide le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, che si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.
Art.12
(Inventario Forestale Regionale)
1. La Regione affida all’Azienda la redazione e/o l’aggiornamento dell’Inventario Forestale Regionale.
2. L’inventario deve contenere l’elenco dei terreni boscati, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, degli immobili, degli alberi monumentali, delle aree boscate a forte valenza ambientale, paesaggistica, storico - culturale e turistico - ricreativa, dei Parchi Nazionali e Regionali, di tutte le Aree Naturali Protette, delle Oasi e Zone a protezione faunistica, delle aree a forte degrado ambientale e forestale, e la classificazione dei boschi per tipo fisionomico e stato evolutivo.
3. L’inventario viene aggiornato ogni dieci anni.
Art.13
(Organi dell’Azienda)
1. Sono organi dell’Agenzia Regionale delle Foreste:
a) il Direttore;
b) Il Comitato tecnico.
Art.14
(Direttore)
1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia Regionale delle Foreste e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell’Agenzia, nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta Regionale per l’approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell’Agenzia Regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta Regionale sono trasmessi, per l’approvazione, tutti gli atti di variazione tra unità previsionali di base previste nel bilancio di previsione;
b) propone alla Giunta Regionale, che acquisisce il parere della competente Commissione Consiliare, il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia;
c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia per fronteggiare situazioni di pronto intervento;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia Regionale.
2. L’incarico di Direttore è conferito dalla Giunta Regionale a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3. L’incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all’Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.
4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori generali sulla base della normativa vigente.
5. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell’incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine dell’incarico stesso.
L’Art.15
(Comitato Tecnico)
1. E’ istituito, presso l’Azienda Regionale delle Foreste, il Comitato Tecnico, in sostituzione del Comitato Misto ed Interdipartimentale e della Commissione tecnico-amministrativa previsti dalla L.R. n.42 del1998, ed è composto da:
a) il Direttore dell’Azienda Regionale delle Foreste o suo delegato, che la presiede;
b) il Dirigente dell’Ufficio Regionale dell’Autorità di Bacino o suo delegato;
c) il Dirigente dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente o suo delegato;
d) il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Dipartimento Ambiente o suo delegato;
e) il Dirigente del Coordinamento Regionale del Corpo forestale o suo delegato;
f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici della Basilicata o suo delegato;
g) un Docente di assestamento forestale presso l’Università degli Studi della Basilicata;
h) un Docente di Selvicoltura dell’Università degli Studi della Basilicata.
2. Il Comitato Tecnico svolge compiti di supporto scientifico nella fase di pianificazione e programmazione dell’Azienda, nonché nella fase di approvazione dei Piani Assestamento Forestale e in quant’altro ritenuto indispensabile dalla stessa Azienda.
3. Ai componenti esterni del Comitato Tecnico è riconosciuta una indennità, così come già corrisposta ai componenti dell’ex Comitato Misto ed Interdipartimentale e alla Commissione tecnico-amministrativa ed approvata con provvedimento della Giunta Regionale.
4. L’Azienda con proprio personale assicura il funzionamento del Comitato Tecnico.
Art.16
(Personale Azienda Regionale delle Foreste)
1. Al fabbisogno del personale dell’Azienda si provvede con parte di quello proveniente dalle disciolte Comunità Montane.
2. Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
3. La Giunta Regionale, su proposta del Direttore dell’Azienda, stabilisce il personale occorrente, anche quello utilizzato e/o utilizzabile attraverso contratti a tempo determinato, ed i relativi limiti di spesa.
TITOLO III°
Distretti Rurali di Montagna
Art.17
(Istituzione Distretti Rurali di Montagna)
1. La Regione Basilicata, nel riconoscere, ai sensi dell’Art.44 della Costituzione, il proprio territorio montano come risorsa di preminente interesse regionale e nel volerne promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, con la presente legge istituisce i Distretti Rurali di Montagna (Di.R.M.), di seguito riportati come Distretti.
Art.18
(Finalità)
1. I Distretti hanno nelle loro finalità quelle di favorire lo sviluppo delle aree montane e svantaggiate, di valorizzare le risorse naturali del territorio e di consolidare l’integrazione e l’interrelazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale.
2. I Distretti hanno inoltre l’intento di integrare e rafforzare le funzioni di autogoverno responsabile del territorio montano, secondo il disegno di cooperazione istituzionale attraverso l’attivazione di appropriati strumenti di programmazione degli interventi destinati alle aree montane e svantaggiate.
Art.19
(Definizioni)
1. Si definiscono Distretti Rurali di Montagna i sistemi economici territoriali caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea montana e svantaggiata derivante dall’integrazione fra le attività agricole e le altre attività produttive locali, nonché dalla produzione di beni e servizi, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.
2. I Distretti Rurali di Montagna, ai fini della presente legge, sono costituiti dai territori montani e svantaggiati, così definiti:
a) zone di montagna: territori che presentano condizioni climatiche difficili dovute all’altitudine (media comunale 700m s.l.m.), all’accidentalità del suolo con basse produzioni agricole, alla scarsa densità di popolazione e a fenomeni di spopolamento.
b) zone svantaggiate: territori in cui si registrano simultaneamente fenomeni di spopolamento o di scarsa densità di popolazione, suoli poco produttivi e condizioni ambientali che limitano fortemente le produzioni agricole.([1])
3. I centri urbani ricadenti nelle aree classificate montane e svantaggiate, ai sensi del comma precedente, sono da ritenersi anch’essi all’interno dei Distretti Rurali di Montagna, fatta eccezione dei comuni capoluoghi di Provincia e di quelli la cui popolazione supera i 5000 abitanti. ([2])
Art.20
(Compiti e funzioni dei Distretti Rurali di Montagna)
1. Ai Distretti sono affidati gli interventi per le aree montane le cui azioni devono essere organiche e coordinate, nonché dirette allo sviluppo globale della montagna, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano e svantaggiato.
2. Le azioni dovranno rivolgersi essenzialmente:
a) al territorio montano e svantaggiato, mediante forme di tutela e di promozione delle risorse ambientali, che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
b) al sistema economico per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani;
c) al sistema sociale mediante la garanzia di adeguati servizi alle persone e alle aziende;
d) al sistema culturale e alle tradizioni locali;
e) a promuovere l’associazione di funzioni e di servizi comunali, quali:
· la costituzione di strutture tecniche di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di promozione e di tutela del territorio;
· la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
· l’organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
· l’organizzazione del servizio di polizia municipale;
· la realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani e le famiglie, capaci di corrispondere più in generale ai bisogni della popolazione locale;
· la realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne l’occupazione e quindi la permanenza nei territori montani e svantaggiati;
· la individuazione di opere pubbliche di particolare interesse per il territorio di competenza.
Art.21
(Requisiti)
1. I Distretti Rurali di Montagna devono essere caratterizzati essenzialmente:
a) dalla presenza di attività e funzioni proprie dell’agricoltura e del suo ruolo multifunzionale e di manutenzione dell’ambiente e del paesaggio, del turismo rurale, dell’agriturismo, dell’artigianato, della piccola industria e delle altre attività produttive locali, aventi una base territoriale comune;
b) dalle produzioni di beni e servizi, che siano coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio o significative per l’economia locale anche per tradizione e per vocazione naturale e territoriale, nonché di rilevante interesse sociale e culturale;
c) dall’esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti negli altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;
d) da un’offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica e di formazione professionale, indispensabili per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e per la cura del patrimonio forestale;
e) dalla sensibilità delle istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria locale;
f) dall’omogeneità dell’identità storico - culturale e paesaggistico – naturalistica del territorio.
Art.22
(individuazione)
1. Ai sensi e per effetto della presente legge si individuano i seguenti Distretti Rurali di Montagna caratterizzati da continuità, omogeneità ed identità:
b) Area montana del Vulture – Marmo – Alto Bradano;
c) Area montana del Potentino;
d) Area montana della Val d’Agri – Senisese;
e) Area montana del Lagonegrese – Val Sarmento;
f) Area montana del Materano.
2. La Giunta Regionale, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, provvede alla individuazione dei territori ricadenti nei sopraccitati Distretti. In assenza si procede in fase di loro costituzione.
Art.23
(Costituzione)
1. I Distretti Rurali di Montagna sono costituiti dalla partnership tra il settore pubblico e quello privato, mediante la formazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), ossia da raggruppamenti di partner pubblici e privati operanti a livello locale ed espressione equilibrata e rappresentativa dei vari ambienti socioeconomici del territorio interessato.
2. I GAL elaborano la strategia di sviluppo locale, articolata in Piani di Sviluppo dei Distretti e sono responsabili del controllo sull’attuazione degli stessi Piani.
3. A livello rappresentativo e decisionale, le parti economiche e sociali e i rappresentanti della società civile (donne, giovani, associazioni, ecc.) devono rappresentare, negli organismi dei Distretti, almeno il 50%.
4. I GAL stabiliscono un capofila amministrativo e finanziario e si avvalgono di strutture tecniche operative, con il pieno supporto della Regione e degli Enti Pubblici Locali.
Art.24
(Piano di Sviluppo del Distretto Rurale di Montagna)
1. I GAL, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, elaborano, in collaborazione con tutti li Organismi di Sviluppo Regionale in essere, e previo confronto con gli Enti Pubblici Locali, nonché con le rappresentanze economiche e sociali, il Piano di Distretto per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio in coerenza con le tradizioni storico - culturali e le vocazioni naturali del territorio.
2. Il Piano di Sviluppo del Distretto, in particolare:
a) contiene una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del Distretto, anche in riferimento alle loro caratteristiche;
b) prevede le iniziative per il perseguimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio, con particolare riguardo al consolidamento dell’agricoltura, all’introduzione e alla diffusione dell’agricoltura biologica ed integrata, allo sviluppo dell’ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alle biodiversità, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla integrazione del mondo agricolo con quello agroalimentare, alla valorizzazione dei fenomeni socio-culturali e turistici che interessano il mondo agricolo e forestale;
c) propone interventi per l’ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agricole ed agroalimentari, per la creazione di efficienti sistemi di commercializzazione;
d) definisce un approccio globale multisettoriale, basato sull’interazione tra attori e progetti di diversi settori dell’economia locale;
e) avvia processi innovativi e di ricerca, anche in materia di energie rinnovabili;
f) attua progetti di cooperazione nazionale ed internazionale;
g) crea reti tra partnership locali;
h) provvede alla diffusione delle conoscenze e allo scambio di buone pratiche;
i) salvaguarda e migliora il patrimonio storico, tradizionale e culturale;
j) promuove nuove iniziative nei settori produttivi, nonché la loro riconversione o adeguamento finalizzate alle esigenze occupazionali e di mercato;
k) promuove iniziative nel turismo, nell’agriturismo e nel turismo rurale, di cui alla L.R.n.17/2005, nonché iniziative della L.R. n.38/2000 “Sviluppo della ricettività extra alberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast”, della L.R. n.5/2000 “Normativa per lo sviluppo dell’acquacoltura”, della L.R. n.24/2000 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata”, della L.R. n.48/1998 “Disciplina sulla raccolta, l’incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati” e della L.R. n.35 del 1995 “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi”;
l) sostiene la riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari e non;
m) incentiva le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;
n) contribuisce al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell’occupazione;
o) effettua il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali del Distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell’esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;
p) favorisce la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti;
q) promuove l’inclusione e l’offerta dei servizi alle persone e alle aziende;
r) migliora la governance locale, promuovendo servizi associati.
3. Il Piano di Distretto ha validità triennale.
Art.25
(Strutture Tecniche dei Distretti Rurali di Montagna)
1. I Distretti Rurali di Montagna sono supportati da Strutture Tecniche Territoriali composte da parte del personale proveniente dalle disciolte Comunità Montane e da personale regionale, nonché da eventuale personale distaccato dagli Enti Locali.
2. Alle Strutture Tecniche Territoriali sono affidati tutti i compiti e le azioni per la pratica realizzazione dei Piani.
3. La Giunta Regionale affida ad un dirigente la responsabilità gestionale della Struttura Tecnica del Distretto Rurale e stabilisce il personale occorrente, anche quello utilizzato e/o utilizzabile attraverso contratti a tempo determinato, nonché i relativi limiti di spesa.
4. Le modalità del distacco del personale sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
Art.26
(Abrogazioni)
1. La L.R. n.42 del 1998 è abrogata. Sono abrogate altresì tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.
Art.27
(Risorse finanziarie dell’Azienda)
1. Agli obblighi derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Azienda Regionale delle Foreste e dei Distretti Rurali di Montagna si fa fronte con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rivenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa dell’ambiente e del suolo e lo sviluppo delle aree montane e svantaggiate.
Art.28
Pubblicazione della Legge
1. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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