Proposta di Legge Regionale
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA LUCANA E DELL’INFORMAZIONE LOCALEâ€
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CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
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Art.1
(Finalità )
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1. La Regione Basilicata, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, sostiene e promuove lo sviluppo della imprenditoria editoriale, quale strumento della diffusione delle conoscenze e dell’informazione, nonché della crescita sociale e culturale della regione.
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CAPO II.
PROMOZIONE EDITORIA REGIONALE
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Art.2
(Destinatari)
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1.     Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati agli editori lucani.
- Per editore si intende:
a)     chi è iscritto nel registro delle imprese e che abbia prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, almeno tre volumi;
b)     la cui casa editrice abbia sede legale ed attività produttiva in un comune della Basilicata;
c)Â Â Â Â Â che sia una casa editrice non appartenente ad un grande gruppo editoriale.
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Art.3
(Interventi a sostegno dell’editoria regionale)
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1.Per il conseguimento delle finalità previste dall’Art.1, la Regione attua i seguenti interventi di:
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b)Â Â Â Â Â contribuzione per la pubblicazione di testi rivolti alla scoperta e promozione di autori lucani ed alla valorizzazione della cultura regionale (storia, tradizioni, politica, economia, sport, narrativa, poesia, arte, ecc.);
c)Â Â Â Â Â erogazione di contributi per la traduzione in lingua straniera di testi, di comprovato successo, pubblicati dagli editori lucani;
d)Â Â Â Â Â acquisto da parte della Regione di copie di opere prodotte da editori lucani;
e)Â Â Â Â Â predisposizione del catalogo delle pubblicazioni edite dagli editori lucani con scadenza triennale;
f)Â Â Â Â Â Â Â promozione e sostegno di accordi, convenzioni ed altre intese tra editori, enti locali, consorzi, aziende pubbliche, aziende specializzate nella distribuzione ed associazioni per iniziative editoriali qualificate al fine di realizzare sedi di promozione e commercializzazione di opere edite in Basilicata.
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Art.4
(Eventi promozionali)
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1.                  La Regione cura la realizzazione di eventi promozionali, quale la mostra annuale delle case editrici e degli autori lucani, anche al di fuori del territorio regionale, secondo il programma predisposto dall’Assessorato al ramo.
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Art.5
(Pubblicazione di opere di particolare pregio)
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1.La Regione ha la facoltà di provvedere direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare pregio.
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Art.6
(Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo e delle opere pubblicate)
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1.Oltre al deposito di due copie dei documenti per la costituzione dell’archivio nazionale della produzione editoriale ed al deposito di due ulteriori copie presso gli istituti della Regione nella quale ha sede il soggetto obbligato per l’archivio della produzione editoriale regionale, in attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), cinque copie delle opere, che beneficiano delle provvidenze previste dalla legge, da depositarsi presso la biblioteca del Consiglio Regionale.
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CAPO III.
PROMOZIONE PERIODICI LOCALI
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Art.7
(Interventi a sostegno della pubblicazione dei periodici locali)
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- In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione pone inoltre in essere attività finalizzate a:
a)Â Â Â Â Â sostenere la stampa di informazione periodica locale;
b)Â Â Â Â promuovere la definizione e l’attuazione di progetti per la diffusione e la lettura della stampa d’informazione locale.
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Art.8
(Interventi a sostegno dell’informazione periodica locale)
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- Per il perseguimento delle attività di cui all’articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:
a)Â Â Â Â Â erogazione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l’ammodernamento tecnologico;
b)Â Â Â Â erogazione di contributi per la pubblicazione dei periodici locali.
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Art.9
(Destinatari)
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1.     Gli interventi di cui all’articolo 8 sono erogati a favore di editori lucani con sede legale ed attività produttiva in Basilicata e non appartenenti ad alcun grande gruppo editoriale, che pubblicano riviste locali:
a)     con regolarità da almeno un anno dall’entrata in vigore della presente legge;
b)Â Â Â Â Â con frequenza mensile o plurimensile;
c)     con periodicità regolare di uscita;
d)Â Â Â Â Â con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovra comunale;
e)     finalizzati esclusivamente all’informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Basilicata;
f)Â Â Â Â Â Â Â con le seguenti caratteristiche editoriali:
§       impaginazione in colonne;
§       consistenza di almeno trentadue pagine;
§       pluralità dei contenuti informativi;
§       destinazione non inferiore al 60 per cento delle pagine sui temi della vita politica, sociale ed economica, sulla cronaca e sulle istituzioni, e non superiore al 40 per cento di pubblicità .
2. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â I destinatari di cui al comma 1, al fine di beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti ad avere una struttura minima di due dipendenti, anche part-time, e ad utilizzare come collaboratori redazionali, almeno due, giornalisti pubblicisti regolarmente retribuiti.
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CAPITOLO IV
MODALITA’ OPERATIVE
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Art.10
(Concessione contributi)
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1.     Per gli interventi previsti alle lettere a) degli Artt.3 e 8 sono concessi contributi nella misura consentita dalla normativa comunitaria, statale e regionale o da specifici programmi.
2.     Per la pubblicazione dei testi, di cui alla lettera b) dell’Art.3, è concesso un contributo nella misura massima di 3000 Euro a tiratura e per un numero non inferiore a 2000 copie da documentarsi.
3.     Per la pubblicazione dei periodici, di cui alla lettera a) dell’Art.7, è concesso un contributo nella misura massima di 1000 Euro a tiratura e per un numero non inferiore a 2000 copie da documentarsi.
4.     Contributi per l’attuazione della lettera c) dell’Art.3 sono concessi nella misura di 1500 Euro a testo tradotto.
5.     Inoltre per le case editrici, le imprese, le aziende, le cooperative e le associazioni, che editano in Basilicata, è prevista la riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,25 per cento, a partire dall’anno 2009.
6.     I predetti contributi sono tra essi cumulabili e concessi secondo le procedure contenute nel programma regionale annuale di attuazione.
7.     La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato competente, adegua i predetti valori di norma ogni tre anni.
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Art.11
(Programma annuale degli interventi per la editoria)
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1.     Gli interventi previsti nella presente legge sono attuati sulla base di un programma annuale che dovrà contenere:
a)     lo stato delle attività editoriali in Basilicata;
b)Â Â Â Â i criteri a base della elaborazione del programma;
c)Â Â Â Â Â la individuazione degli interventi, che si intendono realizzare nel corso dell’anno, con l’identificazione dei relativi ammontare di spesa;
d)    le modalità erogative dei contributi, nonché l’iter burocratico/amministrativo per la documentazione a corredo delle istanze e di quella per la liquidazione delle provvidenze.
- Il programma, predisposto dall’Assessorato competente in materia di cultura, è approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, previo parere della Commissione Consiliare competente, che si pronuncia non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorsi inutilmente il termine previsto per l’espressione del parere esso si considera acquisito positivamente.
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Art.12
(Modalità di presentazione delle domande di contributo)
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1.                 Le domande finalizzate all’ottenimento dei contributi regionali sono presentate, con la relativa documentazione richiesta, entro il 30 novembre di ogni anno all’Assessorato competente.
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Art.13
(Interventi formativi e promozionali)
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1.     La Regione, nell’ambito della programmazione degli interventi formativi e promozionali, promuove la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per il personale del settore dell’editoria libraria e della stampa periodica locale e favorisce l’instaurazione di rapporti tra le scuole e gli editori per la previsione di visite periodiche, stages, partecipazione e presentazione di opere di particolare interesse.
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CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
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Art.14
(Norma finanziaria)
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1.Per l’attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l’esercizio finanziario 2009 ammonta a ……………… Euro, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi nelle seguenti unità previsionale di base (UPB):
a)     …………………… per ………………….. Euro                        Â
b)     …………………… per ………………….. Euro  Â
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Art.15
(Pubblicazione)
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- La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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