PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“MISURE PER ORGANIZZARE LO SVILUPPO NELLE AREE REGIONALI IN REGRESSIONE ECONOMICA E SOCIALE (O.S.A.R.E)”
Art.1
(Finalità)
- Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la Regione avvia con la presente norma il progetto innovativo “Organizzare lo Sviluppo nelle Aree in Regressione Economica e Sociale”, di seguito riportato come O.S.A.R.E, da affidare ad un Organismo Gestionale, quale strumento che consente alla pubblica amministrazione di attivare forme dirette di compartecipazione con i soggetti sociali ed economici locali.
Art.2
(Obiettivi)
- In particolare il progetto OSARE si prefigge i seguenti e prioritari obiettivi:
a) orientare e sensibilizzare il territorio a promuovere significative azioni imprenditoriali locali;
b) sostenere le condizioni di fattibilità per la nascita delle imprese locali;
c) sostenere le azioni per la realizzazione delle imprese locali.
Art.3
(Organismo Gestionale)
1. L’Organismo Gestionale (O.G.) è la struttura a cui è affidata la realizzazione delle azioni indicate nel successivo Art.4 e che garantisce la presenza delle componenti pubbliche, sociali ed economiche, nonché le competenze tecnico-scientifiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, potendo per questo garantire:
a) risposte efficaci ed aderenti alle varie esigenze territoriali della regione;
b) l’unicità nel metodo d’intervento;
c) il monitoraggio costante ed omogeneo delle condizioni socio-economiche delle aree svantaggiate della regione;
d) un’adeguata raccolta d’informazioni utili per ulteriori e più confacenti programmazioni regionali;
e) lo snellimento dei tempi e delle procedure burocratico-amministrative per la concretizzazione delle azioni finanziabili.
- L’Organismo Gestionale è composto da Enti Pubblici Locali e da soggetti o raggruppamenti d’organismi senza fini di lucro (consorzi, società consortili, associazioni temporanee d’impresa, organismi datoriali e sindacali, ecc.), presenti o comunque rappresentati sul territorio regionale. I soggetti privati devono comunque dimostrare il possesso delle seguenti caratteristiche:
· conoscenza approfondita a livello regionale delle condizioni socio-economiche del territorio interessato agli interventi;
-
- esperienza pluriennale nel campo delle attività produttive;
- capacità organizzative.
Art.4
(Compiti della Regione)
- La Giunta Regionale provvede, non oltre tre mesi dalla presente norma, ad emanare le disposizioni per la costituzione dell’Organismo Gestionale, in cui dovranno essere inoltre definite:
- l’ammontare delle risorse finanziarie poste a disposizione,
- la durata della missione affidata all’O.G.,
- la rispondenza delle azioni da finanziare ai programmi comunitari,
- i limiti contributivi da concedersi in conto capitale e/o in conto interesse,
- le procedure di controllo sulle iniziative ammesse a finanziamento,
- le modalità per il reclutamento del Comitato Scientifico e del personale da affidare alla Struttura Tecnica Operativa, di cui al successivo articolo 5,
- la nomina di un Dirigente regionale a capo della Struttura Tecnica Operativa,
- le indicazioni circa il numero ed i compensi, che l’Organismo Gestionale deve corrispondere ai componenti del Comitato Scientifico;
- quant’altro necessario per rendere coerente il presente provvedimento con le norme e le disposizioni normative e programmatiche regionali.
Art.5
(Funzioni e compiti dell’Organismo Gestionale)
1. L’Organismo Gestionale dovrà a sua volta dotarsi, entro due mesi dalla sua costituzione, del Comitato Scientifico d’alto profilo professionale, in cui siano presenti personalità che risultino essere esperti di politiche attive imprenditoriali, di formazione professionale, di gestione aziendale, d’aspetti economici e finanziari legati alla gestione delle imprese, di politiche di marketing e di ricerche di mercato, di validazione delle idee per la loro concretizzazione in progetti fattibili, d’aspetti sociali e di gestione del personale, e di quant’altro necessario al pieno raggiungimento delle azioni e degli obiettivi previsti nella presente norma.
2. L’Organismo Gestionale, per meglio concretizzare la propria azione, dovrà mettere in atto le seguenti attività:
· definire con quadri programmatici annuali i settori potenziali su cui proporre le azioni da doversi realizzare nelle aree interne e svantaggiate della regione;
· definire i beneficiari delle provvidenze;
· definire le procedure amministrative per l’attivazione delle richieste con tempi certi e celeri;
· stabilire i criteri e le priorità per la valutazione delle istanze prodotte;
· costituire una Struttura Tecnica, composta dal personale degli Enti pubblici e da quello proveniente dagli organismi privati partecipanti alla costituzione dell’Organismo Gestionale, cui affidare l’esame dei progetti proposti, onde definire gli importi finanziari da sottoporre successivamente all’approvazione dell’Organismo Gestionale;
· assicurare un’ampia e capillare azione d’informazione e di sensibilizzazione delle azioni da realizzarsi sul territorio;
· garantire le attività di tutoraggio a sostegno dell’effettiva realizzazione delle iniziative, attraverso servizi quali l’orientamento e il supporto tecnico finalizzati alla progettazione e l’attuazione degli interventi;
· gestire il fondo finanziario per assicurare le dovute garanzie bancarie agli imprenditori che fanno ricorso agli istituti di credito.
3. L’Organismo Gestionale dovrà inoltre impegnarsi a ché la concessione dei contributi finanziari avvenga secondo criteri d’efficienza e trasparenza, impedendo per quest’ultimo aspetto qualsiasi situazione di conflitto d’interesse, che potrebbe coinvolgere nella concessione dei contributi le diverse articolazioni dell’O.G.
4. L’Organismo Gestionale per l’attuazione delle iniziative da realizzarsi opera inoltre come sportello unico autorizzativo per le aziende ammesse a finanziamento, potendo per questo coinvolgere tutti gli Uffici pubblici preposti ed interessati al rilascio delle diverse autorizzazioni per la realizzazione delle iniziative riconosciute.
5. Ai Componenti dell’Organismo Gestionale non è corrisposto alcun compenso.
Art.6
(Azioni ammissibili)
- Al fine di raggiungere gli obiettivi individuati nel precedente Art.2, la presente norma promuove:
- Le azioni d’orientamento e sensibilizzazione del territorio che devono riguardare:
a) la capacità di individuare gli imprenditori locali disposti ad investire in proprio e/o in partenariato in attività produttive nelle aree svantaggiate della regione;
b) l’individuazione d’iniziative produttive che siano sostenibili per il territorio interessato ed adeguate agli scenari economici regionali, nazionali ed internazionali.
- Le azioni a sostegno delle condizioni alla nascita delle imprese devono essere indirizzate a promuovere:
a) le idee d’impresa ad alto contenuto tecnologico, in cui l’elemento fondamentale è costituito dall’utilizzo d’adeguato know-how scientifico e tecnologico;
b) le idee d’imprese innovative basate su nuovi business o su modelli di business innovativi, ivi compreso la conversione delle aziende adeguandole a nuovi e più competitivi processi produttivi;
c) le idee d’impresa innovative derivanti da possibili percorsi di spin-off aziendale o strategie di diversificazione produttiva;
d) i progetti di ricerca in cui l’attività si sostanzia in indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per la messa a punto di nuovi prodotti, di processi produttivi o di servizi, o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, dei processi produttivi o dei servizi esistenti, compresa la creazione di prototipi non a fini commerciali;
- Le misure rivolte alla realizzazione delle imprese locali dovranno riguardare i benefici finanziari da concedersi per sovvenzionare le seguenti azioni:
a) la progettazione e gli studi di fattibilità;
b) i servizi specialistici: indagini di mercato, consulenza per il Business Planning, pianificazione economico-finanziaria, consulenza legale, organizzazione aziendale, strategie commerciali e marketing, ecc.;
c) l’acquisizione di terreni, l’acquisizione o la realizzazione di manufatti, da utilizzare esclusivamente per le attività imprenditoriali;
d) la realizzazione di opere edili e infrastrutturali, ad integrazione delle attività imprenditoriali;
e) gli strumenti, le attrezzature e gli impianti speciali, nuovi di fabbrica, idonei ai processi produttivi da realizzarsi;
f) la formazione degli imprenditori locali richiedenti le sovvenzioni pubbliche;
e) la formazione delle maestranze da impiegarsi nei processi produttivi finanziati;
f) le spese di gestione per un periodo da tre a cinque anni dall’avvio delle produzioni;
g) accordi di trasferimento tecnologico, in cui si realizzano trasferimenti di tecnologia o di conoscenze pratiche tra organizzazioni aziendali, accordi di licenza o di commercializzazione, accordi di sviluppo congiunto, formazione o scambio di personale;
h) la concessione di garanzie bancarie, qualora l’imprenditore ricorra agli istituti di credito per la parte di propria spettanza.
Art.7
(Are interessate)
- Gli interventi e le azioni finanziabili con la presente norma devono essere realizzati esclusivamente nelle aree interne e svantaggiate della regione Basilicata, individuate secondo parametri oggettivi ed ufficiali, quali quelli fisici, sociali ed economici, che evidenzino lo stato di declino e di arretramento dei territori interessati verificatesi nel tempo.
- Le azioni devono comunque garantire annualmente un numero minimo di interventi da realizzarsi nei comuni, così come precedentemente individuati.
Art.8
(Norma finanziaria)
- Le iniziative previste dalla presente norma trovano copertura finanziaria nelle risorse destinate dall’Unione Europea per l’attuazione dei Programmi Operativi.
- Per la copertura delle garanzie bancarie la Regione Basilicata istituisce un apposito fondo da iscriversi nel bilancio di previsione con proprie risorse.
Art.9
(Pubblicazione)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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