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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
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“REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PREZZIARIO LAVORI PUBBLICIâ€
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ART.1(Finalità )
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1.     La Regione Basilicata, al fine di garantire la realizzazione di qualità delle opere e dei lavori pubblici e l’incremento dei parametri di sicurezza dei lavoratori dell’edilizia in relazione alla natura e alla messa in opera dei materiali, istituisce la Consulta Permanente per la gestione e l’aggiornamento del prezziario regionale.
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2.     La Giunta Regionale con propria deliberazione individua gli Enti Pubblici, gli Organismi Privati preposti alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, nonché le Associazioni datoriali, gli Ordini Professionali e gli Organismi Paritetici, ed approva lo schema di convenzione, che reca le disposizioni attuative e definisce gli impegni in materia di predisposizione, adozione e pubblicazione dell’elenco prezzi, tra la Regione, gli Enti e gli Organismi interessati.  |
3.     La Giunta Regionale unitamente agli Enti interessati definisce:
a) la Consulta Permanente nella sua composizione numerica. La Consulta è presieduta dal Responsabile Regionale in materia di opere e lavori pubblici o da un suo qualificato delegato;
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b) la costituzione dell’Organismo di supporto, informazione, valutazione e controllo in materia di prezzi di riferimento per le opere e lavori pubblici.; c) definisce i compensi per i componenti dell’Organismo di supporto e i rimborsi spesa per i componenti della Consulta Permanente.   |
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Art.2(Compiti della Consulta Permanente)
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1.     Alla Consulta Permanente sono affidati i seguenti compiti:
a) definire gruppi di lavoro specifici su materie settoriali, avvalendosi dell’Organismo di supporto;
b) coordinare e valutare l’operato dei soggetti referenti per le diverse sezioni del prezziario tramite opportuni indirizzi;
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c) attuare la revisione e l’aggiornamento delle varie discipline settoriali attualmente vigenti, alla luce delle nuove normative in vigore (sicurezza del lavoro, risparmio energetico, diffusione delle nuove tecnologie costruttive, ecc.). d) definire le modalità d’analisi dei prezzi, non contemplati nel prezziario, da redigersi a cura dei tecnici progettisti; e) definire i nuovi settori di intervento (bioedilizia, risparmio energetico, ingegneria naturalistica, recupero ambientale, agricoltura, materiali tipici locali, restauro beni mobili e delle superfici decorate, bonifica dei siti, ecc. ecc.) e) definire le procedure per l’inserimento delle nuove voci all’interno del prezziario; f) definire gli eventuali correttivi in aumento o in diminuzione dei prezzi derivanti dalle oggettive difficoltà ambientali e logistiche per la esecuzione delle opere; g) dettare le procedure per la redazione del prezziario in forma semplificata e maggiormente accessibile e fruibile, attraverso la individuazione dei prezzi elementari, quelli dei semilavorati e quelli di opere o lavori finiti; h) definire i costi della manodopera, delle spese generali, dei materiali, dei noli, delle opere per la sicurezza sui cantieri; i) validare il prezziario di riferimento unitario per tutto il territorio regionale.   |
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Art.3(Validità del prezziario)
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1.     Il prezziario regionale delle opere e lavori pubblici è aggiornato annualmente.
2.     Il prezziario è vincolante per i lavori di competenza regionale e costituisce riferimento per le amministrazioni che realizzano opere o lavori di interesse pubblico.
3.     La Giunta Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta della Consulta Permanente, adotta apposita deliberazione di approvazione.
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Art.4(Diffusione del prezziario regionale)
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1.     La Regione assume l’onere della pubblicizzazione del prezziario, attraverso la consultazione direttamente sul sito della Regione e la predisposizione di supporti informatici.
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Art.5(Norma finanziaria)
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1.     Alle spese relative alla presente legge si fa fronte con …………………………………………..
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Art.6(Pubblicazione)
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La presente legge è pubblicata sul BUR e spetta a chiunque rispettarla quale legge della Regione Basilicata.
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