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	<title> &#187; Attività Legislativa</title>
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	<description>Blog</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:10:48 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>Legge Regionale Basilicata 1 marzo 2005, n. 23, B. U. R N.18 del 07 marzo 2005</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Mar 2005 20:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

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		<description><![CDATA[Costituzione e Disciplina del Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali
Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La Regione Basilicata, riconoscendo agli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro (CNEL) una funzione sociale ed un ruolo significativo per lo sviluppo regionale:
a) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="titolo">Costituzione e Disciplina del Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali</h1>
<p class="articolo"><span id="more-651"></span>Art. 1<br />
Finalità e obiettivi</p>
<p class="comma">1. La Regione Basilicata, riconoscendo agli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro (CNEL) una funzione sociale ed un ruolo significativo per lo sviluppo regionale:</p>
<p class="el">a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell&#8217;esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini;</p>
<p class="el">b) promuove e attua una politica di informazione e di partecipazione;</p>
<p class="el">c) assicura il corretto e legale esercizio delle professioni, la qualità delle prestazioni ed il rispetto delle regole deontologiche;</p>
<p class="el">d) agevola l&#8217;inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;</p>
<p class="el">e) studia le evoluzioni professionali, l&#8217;avvio e la individuazione di nuove figure professionali, mediante l&#8217;istituzione di un osservatorio permanente;</p>
<p class="el">f) assicura un più stretto collegamento tra mondo imprenditoriale, accademico ed istituzionale per un proficuo impiego delle professioni.</p>
<p class="articolo">Art. 2<br />
Istituzione del Comitato Consultivo</p>
<p class="comma">1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi di cui all&#8217;articolo1, istituisce il &#8220;Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali&#8221;, di seguito denominato Comitato Consultivo Regionale delle Professioni.</p>
<p class="articolo">Art. 3<br />
Compiti attribuiti</p>
<p class="comma">1. I compiti attribuiti al Comitato Consultivo Regionale delle Professioni sono:</p>
<p class="el">a) approfondire i problemi della difesa e tutela delle professioni;</p>
<p class="el">b) formulare proposte e pareri sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;</p>
<p class="el">c) esprimere, su richiesta, pareri su questioni attinenti lo sviluppo socio economico della Regione;</p>
<p class="el">d) suggerire azioni circa un facilitato inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;</p>
<p class="el">e) studiare le evoluzioni delle attività professionali, proponendo l&#8217;avvio e la istituzione di nuove figure professionali.</p>
<p class="comma">2. Il Comitato Consultivo redige una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettersi agli organi istituzionali della Regione.</p>
<p class="articolo">Art. 4<br />
Criteri di ammissione delle rappresentanze professionali</p>
<p class="comma">1. Sono ammessi al Comitato Consultivo gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali, istituiti e disciplinati dalle norme vigenti, che ne facciano richiesta.</p>
<p class="comma">2. Gli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali provvedono a presentare alla Regione idonea documentazione comprovante l&#8217;avvenuta costituzione.</p>
<p class="comma">3. Per la formazione del primo Comitato Consultivo Regionale delle Professioni sono considerati gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali operanti prima dell&#8217;entrata in vigore della presente legge.</p>
<p class="articolo">Art. 5<br />
Composizione del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni</p>
<p class="comma">1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da:</p>
<p class="el">a) il Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede;</p>
<p class="el">b) un rappresentante designato da ciascun Ordine, Collegio e Associazione Professionale provinciale presente in Regione;</p>
<p class="el">c) due rappresentanti designati uno dall&#8217;Università degli Studi di Basilicata ed uno dalla Direzione Regionale degli Studi;</p>
<p class="el">d) due rappresentanti designati da Istituti di ricerca di rilevanza nazionale e/o europea con sede in Regione;</p>
<p class="el">e) tre rappresentanti designati dalle Associazioni del mondo imprenditoriale;</p>
<p class="el">f) tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio Regionale secondo la normativa vigente.</p>
<p class="comma">2. Il Comitato si intende validamente costituito anche senza la designazione di tutti i componenti.</p>
<p class="comma">3. Esplica le funzioni di Segretario del Comitato Consultivo un funzionario regionale nominato dal Presidente della Giunta.</p>
<p class="comma">4. Alle sedute possono partecipare i dirigenti o funzionari regionali o altre professionalità appositamente convocati dal presidente del Comitato.</p>
<p class="articolo">Art. 6<br />
Funzionamento del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni</p>
<p class="comma">1. Il Comitato Consultivo è nominato all&#8217;inizio di ogni legislatura e rimane in carica per tutta la sua durata e i suoi componenti possono essere riconfermati, per una sola volta.</p>
<p class="comma">2. Il Comitato Consultivo predispone ed approva il regolamento, riguardante il proprio funzionamento, entro due mesi dal suo insediamento.</p>
<p class="articolo">Art. 7<br />
Pubblicazione</p>
<p class="comma">1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>
<p class="comma">2. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.</p>
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		<item>
		<title>Titolo II° Legge Regionale Basilicata 25 febbraio 2005, n. 17, B. U. R N.17 del 02 marzo 2005</title>
		<link>http://www.aldomicheleradice.it/2005/titolo-ii%c2%b0-legge-regionale-25-febbraio-2005-n-17-b-u-r-n17-del-02-marzo-2005/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Mar 2005 20:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

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		<description><![CDATA[ Agriturismo e turismo rurale
 
TITOLO I
AGRITURISMO
CAPO I
(Disposizioni Generali)
Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Unione europea, sostiene l&#8217;agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l&#8217;acquacoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. La presente disciplina è finalizzata a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="titolo" style="text-align: center;"> Agriturismo e turismo rurale</h1>
<p class="pubblicazione"> </p>
<p class="capo" style="text-align: center;"><span id="more-647"></span>TITOLO I<br />
AGRITURISMO</p>
<p class="capo">CAPO I<br />
(Disposizioni Generali)</p>
<p class="articolo">Art. 1<br />
Finalità</p>
<p class="comma">1. La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Unione europea, sostiene l&#8217;agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l&#8217;acquacoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. La presente disciplina è finalizzata a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli ed ittici nelle zone rurali attraverso l&#8217;integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, favorire la conservazione e la tutela dell&#8217;ambiente, valorizzare i prodotti tipici, favorire i rapporti tra la città e la campagna.</p>
<p class="comma">2. Le azioni in favore di idonee forme di turismo nelle campagne, come definite e regolate dalla presente legge, si integrano nelle azioni di marketing territoriale per l&#8217;ottimizzazione dell&#8217;offerta turistica regionale.</p>
<p class="articolo">Art. 2<br />
Forme idonee di turismo nelle campagne</p>
<p class="comma">1. Sono forme idonee di turismo nelle campagne le attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, di pescaturismo e di ittiturismo, come definite nella presente legge.</p>
<p class="articolo">Art. 3<br />
Definizione di attività agrituristiche</p>
<p class="comma">1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all&#8217;articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all&#8217;articolo 230-bis del codice civile, attraverso l&#8217;utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame.</p>
<p class="comma">2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.</p>
<p class="comma">3. Rientrano fra tali attività:</p>
<p class="el">a) dare ospitalità, nell&#8217;abitazione dell&#8217;imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all&#8217;interno dell&#8217;azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all&#8217;interno dell&#8217;azienda stessa;</p>
<p class="el">b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;</p>
<p class="el">c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell&#8217;ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l&#8217;organizzazione di fattorie didattiche;</p>
<p class="el">d) svolgere, anche all&#8217;esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell&#8217;impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino;</p>
<p class="el">e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.</p>
<p class="comma">4. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell&#8217;azienda agricola o nelle aziende ad essa collegate, anche in zone di province contermini, tramite forme societarie, associative o consortili, nonché quelli ricavati da materie prime dell&#8217;azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.</p>
<p class="articolo">Art. 4<br />
Definizione di pescaturismo e ittiturismo</p>
<p class="comma">1. Si intendono per pescaturismo e ittiturismo le seguenti attività esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, e connessi a quelli di pesca, purchè non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l&#8217;utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall&#8217;attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell&#8217;azienda normalmente impiegate nell&#8217;attività ittica esercitata:</p>
<p class="el">a) imbarco di persone non facenti parte dell&#8217;equipaggio su imbarcazione da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;</p>
<p class="el">b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, attraverso l&#8217;utilizzo della propria abitazione o struttura di pesca nella disponibilità dell&#8217;imprenditore ittico, sinteticamente denominate ittiturismo.</p>
<p class="articolo">Art. 5<br />
Soggetti</p>
<p class="comma">1. Fra i soggetti di cui agli articoli 3 e 6 rientrano le persone fisiche e giuridiche, che rivestono la qualità di imprenditore agricolo o di imprenditore ittico ai sensi dell&#8217;art. 2135 codice civile e delle leggi speciali.</p>
<p class="comma">Sono imprese agricole e possono svolgere attività agrituristiche le imprese agri-turistico-venatorie.</p>
<p class="comma">Possono svolgere attività agrituristica, di pescaturismo e di ittiturismo le cooperative di imprenditori agricoli e le cooperative di imprenditori ittici, i loro consorzi e le altre strutture associative fra imprenditori agricoli e fra imprenditori ittici, che utilizzano prevalentemente risorse, attrezzature e prodotti dei propri associati.</p>
<p class="articolo">Art. 6<br />
Connessione</p>
<p class="comma">1. Le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si reputano connesse a quelle principali, agricola o di pesca, quando non sottraggono risorse all&#8217;esercizio dell&#8217;attività agricola o dell&#8217;attività di pesca, ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzata anche ad una più efficace commercializzazione dei prodotti.</p>
<p class="comma">2. Le attività agricole o di pesca devono essere svolte con continuità per l&#8217;intero arco dell&#8217;anno ai fini della produzione per il mercato.</p>
<p class="comma">3. La connessione è dimostrata mediante la presentazione del piano aziendale redatto secondo le prescrizioni regionali, fissate nell&#8217;ambito del Regolamento attuativo della presente legge, di cui al successivo art. 8, emanato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. Lo stesso Regolamento potrà altresì prevedere l&#8217;adozione di parametri per il confronto tra la consistenza dell&#8217;attività agricola e la consistenza dell&#8217;attività agrituristica.</p>
<p class="comma">4. I soggetti che svolgono le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono tenuti a rispettare le previsioni dei piani aziendali.</p>
<p class="comma">5. Per attività di &#8220;piccolo agriturismo&#8221; o di &#8220;piccolo ittiturismo&#8221;, si intendono le attività di ridotte dimensioni, fino ad un massimo di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori, nelle quali la connessione con l&#8217;attività agricola o di pesca si presume anche in assenza di piano aziendale, di cui al precedente comma 2, in presenza di una superficie aziendale pari ad almeno 2 ettari e caratterizzata da ordinamento colturale funzionale all&#8217;attività di somministrazione di pasti e bevande e di una sufficiente dotazione di attrezzature da pesca per l&#8217;ittiturismo. Nelle attività di &#8220;piccolo agriturismo&#8221; e di &#8220;piccolo ittiturismo&#8221; è consentita la somministrazione di pasti alle sole persone alloggiate nell&#8217;azienda.</p>
<p class="comma">6. Le attività agrituristiche, di pescaturismo e di ittiturismo possono essere svolte anche esclusivamente su prenotazione.</p>
<p class="capo">CAPO II<br />
(Immobili, criteri e obblighi)</p>
<p class="articolo">Art. 7<br />
Utilizzazione immobili</p>
<p class="comma">1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell&#8217;abitazione dell&#8217;imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzioni dello stesso.</p>
<p class="comma">La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.</p>
<p class="comma">2. Con il Regolamento di cui al successivo articolo 8 la Regione individua i Comuni rurali, nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall&#8217;imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.</p>
<p class="comma">3. Il recupero ed il restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.</p>
<p class="comma">4. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tradizionali e tipiche della zona.</p>
<p class="comma">5. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, e di pescaturismo e ittiturismo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 17 del DPR n.380/2001, nonché la disposizione di cui all&#8217;articolo 24 comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104 in materia di utilizzo di opere provvisionali per l&#8217;accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, in caso di utilizzo o riuso di immobili esistenti.</p>
<p class="articolo">Art. 8<br />
Determinazione di criteri e limiti di svolgimento delle attività</p>
<p class="comma">1. Con Regolamento emanato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, sentita la competente Commissione Regionale, fatta eccezione nella sua prima applicazione, vengono fissati criteri, limiti ed obblighi amministrativi, compreso il regime sanzionatorio connesso alle violazioni:</p>
<p class="el">a) per lo svolgimento dell&#8217;attività agrituristica in funzione dell&#8217;azienda e del fondo interessati;</p>
<p class="el">b) per lo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.</p>
<p class="comma">2. Con il medesimo Regolamento vengono altresì adottate le disposizioni igienico-sanitarie ai sensi dell&#8217;articolo 9.</p>
<p class="articolo">Art. 9<br />
Norme igienico-sanitarie</p>
<p class="comma">1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività disciplinate dalla presente legge sono stabiliti con il Regolamento di cui all&#8217;articolo 8.</p>
<p class="comma">2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p class="comma">3. Nell&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta e per la somministrazione sul posto, l&#8217;autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.</p>
<p class="comma">4. La Regione, con il Regolamento di cui all&#8217;articolo 8, definisce gli indirizzi per l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle Autorità Sanitarie Locali.</p>
<p class="articolo">Art. 10<br />
Elenco regionale</p>
<p class="comma">1. La Regione istituisce l&#8217;elenco dei soggetti abilitati all&#8217;esercizio delle attività di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, distinto per Sezioni.</p>
<p class="comma">2. I soggetti che intendono intraprendere un&#8217;attività agrituristica, di pescaturismo o ittiturismo vengono iscritti nell&#8217;elenco regionale, nelle rispettive sezioni, subordinatamente alla dimostrazione della disponibilità di un&#8217;azienda agricola, di pesca o di acquacoltura e della sussistenza degli elementi di connessione tra l&#8217;attività agricola o di pesca e l&#8217;attività agrituristica o di ittiturismo a norma del precedente art. 8, nonché del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Regolamento di cui al precedente art.8.</p>
<p class="comma">3. La Regione accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge, effettuando gli opportuni controlli.</p>
<p class="comma">4. Ove vengano meno i requisiti di cui alla presente legge, la Regione provvede alla cancellazione dell&#8217;operatore dall&#8217;elenco regionale e contestualmente la comunica al comune territorialmente competente per la revoca dell&#8217;autorizzazione di cui al successivo art.11.</p>
<p class="comma">5. L&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:</p>
<p class="el">a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;</p>
<p class="el">b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.</p>
<p class="comma">6. La Regione provvede su domanda dell&#8217;interessato alla iscrizione nell&#8217;apposita sezione dell&#8217;elenco rilasciando apposito certificato.</p>
<p class="comma">7. La Regione comunica ai diversi uffici pubblici competenti, anche per via telematica, le generalità dei soggetti iscritti nell&#8217;elenco di cui al presente articolo, e le variazioni intervenute nel corso del tempo.</p>
<p class="comma">8. Entro un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge l&#8217;elenco regionale verrà suddiviso in sezioni provinciali con l&#8217;affidamento alle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera delle competenze in ordine alla verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge ivi compreso l&#8217;espletamento degli opportuni controlli.</p>
<p class="comma">9. A tal fine la Giunta Regionale provvederà a definire con apposito atto procedure e modalità operative per il passaggio delle funzioni e per la disciplina delle relazioni con la struttura regionale competente e le autorità locali interessate alla materia.</p>
<p class="articolo">Art. 11<br />
Autorizzazione all&#8217;esercizio delle attività agrituristiche, ittituristiche e di pescaturismo</p>
<p class="comma">1. Il Regolamento di cui all&#8217;art. 8 della presente legge fisserà criteri e procedure per l&#8217;inoltro ai comuni delle domande di autorizzazione all&#8217;esercizio delle attività agrituristiche, ittituristiche o di pescaturismo. I Comuni interessati sono quelli dove ha sede l&#8217;immobile aziendale destinato alle attività medesime o dove insiste la parte del fondo destinata ad ospitare turisti campeggiatori dotati di tende o di altri mezzi di soggiorno autonomo, o dove ha sede legale l&#8217;impresa di pesca.</p>
<p class="comma">2. Il Regolamento potrà anche prevedere forme di immediato avvio delle attività previa comunicazione all&#8217;amministrazione comunale da parte delle ditte interessate a norma dell&#8217;art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. In ogni caso la domanda di autorizzazione o la comunicazione di inizio attività dovrà comprendere:</p>
<p class="el">a) la certificazione che il richiedente è un soggetto di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge;</p>
<p class="el">b) l&#8217;indicazione degli edifici e delle aree da interessare all&#8217;attività agrituristica o ittituristica, e dei mezzi da destinare alle attività di pescaturismo; la descrizione del tipo di attività da svolgere e della capacità ricettiva;</p>
<p class="el">c) l&#8217;idonea documentazione dalla quale emergano le tipologie produttive, la dimensione e gli indirizzi dell&#8217;azienda;</p>
<p class="el">d) la determinazione delle tariffe da praticare, rapportate ai periodi di attività nell&#8217;anno solare;</p>
<p class="el">e) la richiesta documentata di concessione edilizia per la trasformazione e ristrutturazione degli edifici aziendali e degli annessi agricoli e l&#8217;impegno a realizzare ed a mantenere le opere nel corretto rispetto del loro inserimento nel paesaggio circostante ed a garantire un&#8217;efficace sistema di dotazione idrica e di smaltimento dei rifiuti;</p>
<p class="el">f) certificato di iscrizione nell&#8217;apposita sezione dell&#8217;elenco regionale.</p>
<p class="comma">3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo o l&#8217;eventuale diniego sarà comunicato al Prefetto, all&#8217;autorità locale di Polizia e al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione.</p>
<p class="articolo">Art. 12<br />
Certificazione</p>
<p class="comma">1. Nell&#8217;ambito degli accertamenti di cui agli articoli 10 e 11, la Regione ed i comuni possono avvalersi anche delle attestazioni rilasciate da organismi privati accreditati di certificazione.</p>
<p class="articolo">Art. 13<br />
Riserva di denominazioni</p>
<p class="comma">1. L&#8217;uso delle denominazioni &#8220;agriturismo&#8221;, &#8220;pescaturismo&#8221; e &#8220;ittiturismo&#8221;, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nell&#8217;elenco regionale di cui all&#8217;articolo 10 e con riferimento alla sola sezione di iscrizione di ciascun soggetto.</p>
<p class="comma">2. A tutti i soggetti autorizzati verrà rilasciato apposito contrassegno dalla Regione, con l&#8217;indicazione della specifica categoria di appartenenza ed il relativo simbolo.</p>
<p class="articolo">Art. 14<br />
Obblighi degli operatori</p>
<p class="comma">1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 6 della presente legge sono obbligati a:</p>
<p class="el">a) esporre al pubblico copia dell&#8217;autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate;</p>
<p class="el">b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell&#8217;autorizzazione stessa;</p>
<p class="el">c) comunicare al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, i prezzi massimi per ciascuna prestazione che si impegnano a praticare per l&#8217;anno successivo, rapportate ai periodi di attività nell&#8217;anno solare, nonché l&#8217;aggiornamento, in caso di variazione, delle caratteristiche funzionali dei servizi principali e di quelli complementari; in difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell&#8217;anno precedente;</p>
<p class="el">d) osservare il disposto di cui all&#8217;art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n.773;</p>
<p class="el">e) rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune:</p>
<p class="el">f) apporre all&#8217;esterno dell&#8217;edificio, in modo stabile e ben visibile, la targa contrassegno secondo il modello predisposto dalla Regione;</p>
<p class="el">g) comunicare al Sindaco, che ne dà notizia all&#8217;Ufficio regionale per l&#8217;agriturismo l&#8217;eventuale cessazione dell&#8217;attività entro 30 giorni dall&#8217;evento;</p>
<p class="el">h) registrare i prodotti e le relative quantità provenienti dalle aziende collegate;</p>
<p class="el">i) consentire l&#8217;accesso agli addetti alla vigilanza per effettuare i controlli previsti;</p>
<p class="el">j) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e con la indicazione della data di arrivo e di partenza, adempiendo alle formalità previste per la registrazione degli ospiti e la relativa comunicazione alle autorità di polizia, che è tenuto a fornire le indicazioni e la modulistica necessaria;</p>
<p class="el">m) fornire al Comune e alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative al bilancio economico - finanziario delle attività.</p>
<p class="comma">2. Entro un anno dell&#8217;autorizzazione comunale, gli operatori, fatti salvi gli impedimenti indipendenti dalle loro volontà, debbono iniziare l&#8217;attività, pena la decadenza dell&#8217;autorizzazione.</p>
<p class="capo">CAPO III<br />
(Controlli e violazioni)</p>
<p class="articolo">Art. 15<br />
Controlli comunali</p>
<p class="comma">1. Il Comune mediante verifiche periodiche, di iniziativa o su sollecitazione dell&#8217;Ufficio regionale per l&#8217;agriturismo accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui all&#8217;autorizzazione ed il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.</p>
<p class="comma">2. L&#8217;autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di violazioni di alcuno degli obblighi di cui al precedente articolo 14 comma 1.</p>
<p class="comma">3. L&#8217;autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l&#8217;interessato:</p>
<p class="el">a) non abbia intrapreso l&#8217;attività entro un anno dalla data di autorizzazione ovvero l&#8217;abbia sospesa da almeno un anno, senza previa autorizzazione alla sospensione;</p>
<p class="el">b) abbia perduto i requisiti di legge e/o sia stato cancellato dall&#8217;Elenco regionale;</p>
<p class="el">c) abbia subito nel corso dell&#8217;anno solare n.3 (tre) provvedimenti di sospensione;</p>
<p class="el">d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature;</p>
<p class="comma">4. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all&#8217;interessato, che può controdedurre entro trenta giorni dalla contestazione.</p>
<p class="comma">5. Il Comune decide entro i successivi trenta giorni.</p>
<p class="comma">6. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto, all&#8217;autorità locale di polizia ed al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per i provvedimenti di competenza.</p>
<p class="articolo">Art. 16<br />
Rapporto sulle violazioni</p>
<p class="comma">1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, consistenti nello svolgimento delle attività, di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall&#8217;autorità, è trasmesso al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, che applica le sanzioni amministrative nel rispetto della normativa regionale.</p>
<p class="comma">2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.</p>
<p class="capo">CAPO IV<br />
(Coordinamento e competenze)</p>
<p class="articolo">Art. 17<br />
Attività di coordinamento e raccordo finanziario</p>
<p class="comma">1. La Giunta Regionale, nell&#8217;ambito della programmazione regionale per l&#8217;agricoltura, e avuto riguardo agli strumenti di programmazione relativi ai settori disciplinati della presente legge, emana annualmente indirizzi per un efficace coordinamento delle attività tra i soggetti istituzionali a vario titolo interessati alla materia e per lo snellimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie.</p>
<p class="articolo">Art. 18<br />
Competenze del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale</p>
<p class="comma">1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha il compito di:</p>
<p class="el">a) tenere l&#8217;elenco degli operatori, di cui agli artt. 3 e 4, autorizzati ai sensi della presente legge;</p>
<p class="el">b) accertare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per le iscrizioni nell&#8217;elenco e valutare la idoneità dei richiedenti;</p>
<p class="el">c) provvedere all&#8217;aggiornamento dell&#8217;elenco;</p>
<p class="el">d) decidere della cancellazione dall&#8217;elenco in caso di accertate violazioni degli obblighi degli operatori;</p>
<p class="el">e) esaminare i ricorsi relativi alla tenuta dell&#8217;Elenco e deciderli.</p>
<p class="comma">2. La classificazione delle strutture viene operata dall&#8217;Ufficio Regionale competente in esecuzione di apposita disciplina, approvata dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con la quale saranno definiti i criteri di classificazione delle strutture in ragione della qualità dei servizi offerti e della capacità ricettiva delle aziende.</p>
<p class="comma">3. L&#8217;Ufficio annota, altresì, su apposito registro, la data di inizio dell&#8217;attività, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia utile.</p>
<p class="comma">4. Nello svolgimento dell&#8217;attività di competenza, l&#8217;Ufficio coopera con l&#8217;APT.</p>
<p class="articolo">Art. 19<br />
Commissione Regionale per l&#8217;Agriturismo</p>
<p class="comma">1. E&#8217; istituita la Commissione regionale per l&#8217;Agriturismo.</p>
<p class="comma">2. La Commissione esprime pareri sui programmi regionali di interesse per l&#8217;ospitalità nelle zone rurali.</p>
<p class="comma">3. La Commissione è nominata con delibera della Giunta Regionale ed è composta oltre che dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Regionale per l&#8217;Agriturismo, o da un suo delegato, che la presiede, dai seguenti membri:</p>
<p class="el">a) un funzionario del Dipartimento Attività Produttive (Ufficio Turismo);</p>
<p class="el">b) un funzionario del Dipartimento Assetto del Territorio;</p>
<p class="el">c) un rappresentante designato da ciascuna associazione agrituristica riconosciuta a livello nazionale, presente sul territorio regionale;</p>
<p class="comma">4. La Giunta Regionale nomina la Commissione anche in mancanza di alcuna delle designazioni richieste, purchè siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.</p>
<p class="comma">5. La Commissione si avvale di un funzionario dell&#8217;Ufficio di cui al comma 2, designato dal dirigente, con compiti di segretario.</p>
<p class="comma">6. La Commissione si riunisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, su convocazione del suo presidente e dura in carica per l&#8217;intera legislatura. Per la validità delle determinazioni occorre che alle sedute intervenga, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione la commissione risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. I pareri vengono adottati a maggioranza assoluta dei partecipanti.</p>
<p class="articolo">Art. 20<br />
Consorzi Agrituristici</p>
<p class="comma">1. I consorzi agrituristici possono:</p>
<p class="el">a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;</p>
<p class="el">b) promuovere l&#8217;immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie, preferibilmente nel contesto delle iniziative di marketing territoriale;</p>
<p class="el">c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;</p>
<p class="el">d) istituire centri aziendali di promozione e servizi;</p>
<p class="el">e) promuovere la registrazione di marchi collettivi di qualità.</p>
<p class="comma">2. Possono partecipare ai consorzi anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le aziende di Viaggi e Turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.</p>
<p class="comma">3. E&#8217; istituito l&#8217;elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dall&#8217;Ufficio regionale competente. L&#8217;iscrizione all&#8217;elenco è condizione indispensabile per l&#8217;ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge.</p>
<p class="comma">4. Possono iscriversi all&#8217;elenco i consorzi agrituristici con sede in Basilicata che associano non meno di dieci operatori agrituristici, con disponibilità complessiva di un numero di posti letto non inferiore a 100.</p>
<p class="comma">5. Ai fini dell&#8217;iscrizione i consorzi agrituristici presentano all&#8217;Ufficio regionale competente apposita domanda corredata della seguente documentazione:</p>
<p class="el">a) copia autentica dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto da cui si rilevi che il consorzio:</p>
<p class="el">1) ha come fine istituzionale il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione dell&#8217;agriturismo sull&#8217;intero territorio regionale;</p>
<p class="el">2) impronta la sua azione al soddisfacimento delle esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo sviluppo dell&#8217;agriturismo lucano;</p>
<p class="el">3) certificato di vigenza, con elenco nominativo dei soci e dei componenti gli organi sociali ed ogni altra idonea documentazione.</p>
<p class="comma">6. Le variazioni dello statuto, delle cariche sociali e dell&#8217;elenco dei soci sono comunicate all&#8217;Ufficio Regionale entro 15 giorni dal loro verificarsi.</p>
<p class="comma">7. Qualora venga a mancare uno o più requisiti, l&#8217;Ufficio regionale dispone la cancellazione del Consorzio dall&#8217;elenco ed il recupero degli eventuali finanziamenti erogati.</p>
<p class="articolo">Art. 21<br />
Attività di studio e di ricerca e formazione professionale</p>
<p class="comma">1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull&#8217;agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.</p>
<p class="articolo">Art. 22<br />
Promozione dell&#8217;offerta</p>
<p class="comma">1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative in atto nella Regione.</p>
<p class="comma">2. L&#8217;APT comunica annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, all&#8217;Ufficio regionale per l&#8217;Agriturismo le iniziative di marketing territoriale che intende programmare per l&#8217;anno successivo, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative.</p>
<p class="capo">TITOLO II<br />
IL TURISMO RURALE</p>
<p class="capo">CAPO I<br />
(Disposizioni Generali)</p>
<p class="articolo">Art. 23<br />
Finalità</p>
<p class="comma">1. Le norme di cui al presente titolo hanno la finalità di promuovere il turismo nelle aree della Regione Basilicata classificate rurali, di seguito chiamato Turismo Rurale, dove il settore agricolo-zootecnico-forestale, della pesca e dell&#8217;acquacoltura rappresentano le realtà economiche più significative.</p>
<p class="articolo">Art. 24<br />
Turismo Rurale</p>
<p class="comma">1. Per Turismo Rurale si intende l&#8217;offerta turistica da promuovere nelle aree e nei centri rurali al fine di valorizzare gli aspetti naturali, ambientali, sociali, culturali, storico-monumentali ed archeologici, preservando nel contempo le peculiarità del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale.</p>
<p class="comma">2. Le azioni del turismo rurale comprendono l&#8217;ospitalità, la ristorazione, le attività di tempo libero e di servizio, le attività sportive, le attività artigianali tipiche locali legate e collegabili ad altre forme di turismo, da esercitarsi in immobili esistenti ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità.</p>
<p class="comma">3. L&#8217;esercizio del Turismo Rurale relativamente all&#8217;ospitalità, alla ristorazione e alle attività artigianali deve avvenire in immobili con caratteristiche costruttive tipiche del luogo.</p>
<p class="comma">4. Ai fabbricati utilizzati per le attività di turismo rurale si applicano gli articoli n.19 del D.P.R. n.380/2001 e n.24 comma 2 della Legge n.104/1992 in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.</p>
<p class="comma">5. La ristorazione, inoltre, deve essere basata prevalentemente sui prodotti tipici locali e regionali, prioritariamente con prodotti DOC. DOCG., DOP. e IPG e prodotti tradizionali di cui all&#8217;art.8 D.L.vo del 30 aprile 1998 n.173, e in ogni caso con prodotti locali e/o regionali, di cui sia garantita la tracciabilità.</p>
<p class="comma">6. Gli arredi devono essere confacenti alla tradizione e alla cultura rurale della zona.</p>
<p class="articolo">Art. 25<br />
Aree rurali e centri urbani</p>
<p class="comma">1. La Regione Basilicata entro tre mesi dall&#8217;approvazione della presente legge predispone la mappa della ruralità regionale, sulla base delle seguenti suddivisioni:</p>
<p class="el">a) zone di montagna: territori che presentano condizioni climatiche difficili dovute all&#8217;altitudine (media comunale 700 mt. slm), all&#8217;accidentalità del suolo con basse produzioni agricole, alla scarsa densità di popolazione e a fenomeni di spopolamento;</p>
<p class="el">b) zone svantaggiate: territori in cui si registrano simultaneamente fenomeni di spopolamento o di scarsa densità di popolazione, suoli poco produttivi e condizioni ambientali che limitano fortemente le produzioni agricole;</p>
<p class="el">c) zone con svantaggi specifici: territori dove, pur non ricorrendo simultaneamente le condizioni delle zone svantaggiate, l&#8217;attività agricola è indispensabile alla tenuta del tessuto socio-economico delle stesse e alla conservazione ed al miglioramento dell&#8217;ambiente naturale;</p>
<p class="el">d) altre zone: tutti quei territori non ricompresi nei precedenti punti, dove le attività extragricole sono prevalenti o fortemente significative.</p>
<p class="comma">2. I centri urbani ricadenti nelle aree classificate rurali sono da ritenersi anch&#8217;essi rurali, fatta eccezione dei comuni capoluoghi di Provincia e di quelli la cui popolazione supera i 5000 abitanti.</p>
<p class="capo">CAPO II (Iniziative finanziabili)</p>
<p class="articolo">Art. 26<br />
Iniziative per il turismo rurale</p>
<p class="comma">1. La Regione Basilicata concede contributi in conto capitale per le seguenti iniziative atte a sviluppare il turismo rurale:</p>
<p class="el">a) il recupero di immobili da destinarsi all&#8217;ospitalità, alla ristorazione, all&#8217;esercizio di attività tipiche artigianali o dei servizi di supporto al turismo rurale;</p>
<p class="el">b) il recupero di immobili da destinarsi alla vendita esclusiva di prodotti tipici locali;</p>
<p class="el">c) l&#8217;arredo e le attrezzature occorrenti all&#8217;ospitalità, al ristoro, alla vendita dei prodotti tipici locali e all&#8217;esercizio delle attività artigianali;</p>
<p class="el">d) la costituzione di servizi di supporto allo sviluppo del turismo rurale;</p>
<p class="el">e) l&#8217;incentivazione di manifestazioni culturali, tradizionali, folkloristiche, sportive, tipiche dei luoghi con la costituzione di gruppi di animazione locale;</p>
<p class="el">f) ricerche di mercato, azioni promozionali creazioni di sistemi di prenotazioni;</p>
<p class="el">g) iniziative per il prolungamento della stagione turistica (soggiorni di fine settimana, valorizzazione di sagre e manifestazioni locali, ecc.);</p>
<p class="el">h) formazione operatori addetti al turismo rurale;</p>
<p class="el">i) costituzione del consorzio degli operatori del turismo rurale.</p>
<p class="comma">2. La Regione Basilicata al fine di diversificare l&#8217;offerta turistica nelle aree rurali incentiva:</p>
<p class="el">a) il restauro di edifici di interesse storico, monumentale, religioso, etc.;</p>
<p class="el">b) il recupero e l&#8217;arredo dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali;</p>
<p class="el">c) il recupero e/o la realizzazione di strutture sportive;</p>
<p class="el">d) il recupero di strutture pubbliche da destinarsi alle attività di turismo rurale individuate al precedente comma 1;</p>
<p class="el">e) il recupero degli antichi mestieri;</p>
<p class="el">f) l&#8217;attrezzamento di spazi all&#8217;aperto o nei boschi di aree di ospitalità;</p>
<p class="el">g) il recupero di ambienti naturali degradati;</p>
<p class="el">h) l&#8217;individuazione degli itinerari enogastronomici, religiosi, storico-monumentali e culturali.</p>
<p class="articolo">Art. 27<br />
Soggetti beneficiari</p>
<p class="comma">1. Possono beneficiare dei contributi, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, per le iniziative del comma 1, del precedente art.26:</p>
<p class="el">a) gli imprenditori agricoli così come definiti dall&#8217;articolo 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro delle imprese così come previsto dall&#8217;articolo 2188 del Codice Civile;</p>
<p class="el">b) gli operatori turistici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;</p>
<p class="el">c) gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;</p>
<p class="el">d) associazioni culturali e sportive;</p>
<p class="el">e) centri di servizi promossi e gestiti prioritariamente da donne e giovani.</p>
<p class="comma">2. Per le iniziative indicate al comma 2 del precedente art.26 i finanziamento sono concessi alle seguenti pubbliche Amministrazioni: Comuni, Sovrintendenze, Comunità Montane, Province.</p>
<p class="comma">3. Le richieste per l&#8217;ottenimento dei finanziamenti vanno prodotte al Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, secondo le procedure adottate con provvedimento della Giunta Regionale entro tre mesi dall&#8217;approvazione della presente legge.</p>
<p class="capo">CAPO III (Compiti)</p>
<p class="articolo">Art. 28<br />
Compiti della Regione</p>
<p class="comma">1. Ai fini dell&#8217;attuazione della presente legge, alla Regione Basilicata sono attribuiti i seguenti compiti:</p>
<p class="el">a) predisposizione del Programma Regionale di Turismo Rurale in sinergia con le azioni previste dall&#8217;Agriturismo, dalla pescaturismo ed ittirusimo, dalla L.R. n.38/2000 &#8220;Sviluppo della ricettività extra-alberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast&#8221; e dalla L.R. n.24/2000 &#8220;Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata&#8221;;</p>
<p class="el">b) predisposizione di apposito regolamento, da redigersi entro tre mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, in cui vengono definite:</p>
<p class="el">1. le caratteristiche dimensionali e strutturali degli immobili da destinarsi alla ristorazione, alla vendita dei prodotti, all&#8217;esercizio delle attività artigianali tipiche locali;</p>
<p class="el">2. le strutture sportive a carattere comprensoriale e locale;</p>
<p class="el">3. la tenuta dell&#8217;elenco degli operatori autorizzati all&#8217;esercizio del turismo rurale, nonché gli obblighi, gli impegni da sottoscrivere da parte dei beneficiari, le procedure di verifiche, le sospensioni e le revoche dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo;</p>
<p class="el">4. gli elementi fisici, economici e sociali occorrenti alla redazione della mappa della ruralità regionale;</p>
<p class="el">5. la predisposizione del simbolo del turismo rurale.</p>
<p class="articolo">Art. 29<br />
Compiti dei Comuni</p>
<p class="comma">1. I Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano le autorizzazioni in materia di pubblici esercizi.</p>
<p class="comma">2. I Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano apposite autorizzazioni in periodi particolari (festività, fiere per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari ed artigianali locali e regionali).</p>
<p class="comma">3. I Comuni classificati rurali possono riporre sulla cartellonostica ufficiale, sotto il nome del Comune, la dicitura indicante i prodotti tipici &#8220;Luogo di produzione ……………&#8221;.</p>
<p class="comma">4. I Comuni possono autorizzare mostre-mercato dei prodotti agro-alimentari e artigianali tipici locali un giorno al mese in appositi spazi.</p>
<p class="comma">5. I Comuni possono autorizzare l&#8217;apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi in deroga alle vigenti disposizioni di legge.</p>
<p class="capo">TITOLO III<br />
INCENTIVI E ABROGAZIONI</p>
<p class="articolo">Art. 30<br />
Clausola valutativa</p>
<p class="comma">1. Entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dall&#8217;anno successivo a quello dell&#8217;entrata in vigore della legge, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione comprendente:</p>
<p class="el">a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all&#8217;articolo 1;</p>
<p class="el">b) dati relativi all&#8217;attività di vigilanza e controllo di cui all&#8217;articolo 15 svolta dagli enti competenti;</p>
<p class="el">c) dati relativi alla sospensione e alle revoche dell&#8217;autorizzazione disposte ai sensi dell&#8217;articolo 15, nonché l&#8217;entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;</p>
<p class="el">d) dati dell&#8217;elenco regionale delle aziende agrituristiche di cui all&#8217;articolo 10, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell&#8217;anno precedente;</p>
<p class="el">e) rendicontazione in merito all&#8217;istituzione della Commissione di cui all&#8217;articolo 19 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali;</p>
<p class="el">f) il numero dei locali di proprietà dell&#8217;imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche e per attività di turismo rurale;</p>
<p class="el">g) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche e di turismo rurale per i quali è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o di restauro;</p>
<p class="el">h) dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;</p>
<p class="el">i) dati relativi all&#8217;utilizzo di prodotti tipici;</p>
<p class="el">j) la qualità e quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse.</p>
<p class="comma">2. Con periodicità triennale la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione che fornisce le seguenti informazioni:</p>
<p class="el">a) l&#8217;emanazione di regolamenti e programmi e la predisposizione della mappa delle ruralità;</p>
<p class="el">b) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell&#8217;adempimento dei compiti stabiliti dalla legge.</p>
<p class="comma">3. La Giunta Regionale, sulla base dei dati forniti dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall&#8217;Unioncamere della Basilicata e dagli enti competenti è tenuta, altresì, a presentare con cadenza triennale al Consiglio Regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:</p>
<p class="el">a) mobilità attiva e passiva della popolazione residente nei comuni rurali ed analisi dell&#8217;impatto di tale mobilità in seguito all&#8217;entrata in vigore della legge;</p>
<p class="el">b) andamento periodico del reddito pro-capite della popolazione residente ed analisi delle opportunità di sviluppo economico conseguente all&#8217;entrata in vigore della legge;</p>
<p class="el">c) analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge, con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei comuni rurali.</p>
<p class="articolo">Art. 31<br />
Incentivi regionali per l&#8217;agriturismo ed il turismo rurale</p>
<p class="comma">1. La determinazione degli incentivi regionali per il sostegno delle attività regolate dalla presente legge è disciplinata dalla legge regionale n.36 del 6 settembre 2001, &#8220;Norme in materia di aiuti supplementari per l&#8217;agricoltura, l&#8217;agroalimentare e lo sviluppo rurale&#8221; relativamente all&#8217;agriturismo, alla pescaturismo e all&#8217;ittiturismo, e dalla L.R. n.4 del 4 gennaio del 2002 &#8220;Disciplina dei regimi regionali d&#8217;aiuto&#8221;, unitamente alle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie destinate alle iniziative relative al turismo rurale così come contenuto nel presente testo normativo.</p>
<p class="articolo">Art. 32<br />
Abrogazioni e disposizioni transitorie</p>
<p class="comma">1. A far tempo dall&#8217;entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 aprile 1996, n.24 (Nuova disciplina dell&#8217;agriturismo) e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p class="comma">2. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale 27 aprile 1996, n.24, sono iscritti d&#8217;ufficio nell&#8217;elenco regionale di cui al precedente articolo 13 che invia il relativo certificato di iscrizione all&#8217;interessato entro 4 (quattro) mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, previa verifica che l&#8217;autorizzazione concessa osservi le prescrizioni per l&#8217;attività agrituristica di cui alla presente legge.</p>
<p class="comma">3. Ove l&#8217;autorizzazione per l&#8217;attività agrituristica rilasciata ai sensi della legge 27 aprile 1996 n.24 non risulti compatibile con le prescrizioni della presente legge per lo svolgimento di attività agrituristiche, l&#8217;Ufficio comunica all&#8217;operatore agrituristico interessato entro il medesimo termine di 4 (quattro) mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge.</p>
<p class="comma">4. Entro 4 (quattro) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 3, l&#8217;operatore agrituristico deve adeguare la propria attività alle prescrizioni della presente legge per le attività agrituristiche, inviando al Comune ed all&#8217;Ufficio regionale apposita comunicazione con l&#8217;indicazione dettagliata delle attività proposte, redatta sui moduli predisposti dall&#8217;Ufficio regionale per l&#8217;agriturismo ed il turismo rurale. Il Comune e l&#8217;Ufficio regionale, verificata la corrispondenza dell&#8217;attività proposta alle prescrizioni della presente legge, nei sessanta (60) giorni successivi rilasciano la nuova autorizzazione e procedono all&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco regionale, sezione operatori agrituristici. E&#8217; fatta salva, nello stesso termine dei 4 mesi, la possibilità di modificare la qualificazione della propria azienda, con l&#8217;eventuale assunzione della stessa nell&#8217;ambito del turismo rurale, ove ricorrano le condizioni di cui già alla presente legge e nel rispetto della normativa del settore commercio e turismo. L&#8217;operatore agrituristico che venga autorizzato come operatore di turismo rurale non decade dai contributi a lui precedentemente concessi per l&#8217;attività agrituristica.</p>
<p class="comma">5. Qualora l&#8217;operatore agrituristico autorizzato ai sensi della legge 27 aprile 1996 n.24, ma non conforme ai requisiti previsti dalla presente legge, non comunichi entro il termine di cui al precedente coma 4, nelle forme e con le modalità previste, la sua opzione per una delle due attività di cui al precedente comma 4, alla scadenza del predetto termine di mesi 4 (quattro) l&#8217;attuale autorizzazione per lo svolgimento di attività agrituristiche dovrà intendersi inefficace con conseguente obbligo di cessazione dell&#8217;attività in essere.</p>
<p class="articolo">Art. 33<br />
Pubblicazione</p>
<p class="comma">1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>
<p class="comma">2. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.</p>
<p class="link_legge"><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi1996/L1996-024.asp">l.r. 27 aprile 1996 n.24</a></p>
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<ul>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2008/leggi_2008.asp">Anno 2008</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2007/leggi_2007.asp">Anno 2007</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2006/leggi_2006.asp">Anno 2006</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2005/leggi_2005.asp">Anno 2005</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2004/leggi_2004.asp">Anno 2004</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2003/leggi_2003.asp">Anno 2003</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2002/leggi_2002.asp">Anno 2002</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2001/leggi_2001.asp">Anno 2001</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2000/leggi_2000.asp">Anno 2000</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi1999/leggi_1999.asp">Anno 1999 </a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi1998/leggi_1998.asp">Anno 1998 </a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi1997/leggi_1997.asp">Anno 1997 </a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi1996/leggi_1996.asp">Anno 1996 </a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi_precedenti.asp">Anni precedenti</a></li>
<li><a href="http://www.aldomicheleradice.it/Lavori/leggi_promulgate/indici/materie.asp">Indici per materia</a> </li>
</ul>
</div>
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<p><a class="indice" accesskey="N" href="http://www.aldomicheleradice.it/consiglio_informa/">Il Consiglio Informa</a><br />
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<a class="indice" accesskey="M" href="http://www.aldomicheleradice.it/lucaninelmondo/lucani_mondo.asp">Lucani nel Mondo</a><br />
 <br />
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<div id="lex_end">Consiglio Regionale della Basilicata</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldomicheleradice.it/2005/titolo-ii%c2%b0-legge-regionale-25-febbraio-2005-n-17-b-u-r-n17-del-02-marzo-2005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legge Regionale Basilicata 25 febbraio 2005, n. 18, B. U. R N.17 del 02 marzo 2005</title>
		<link>http://www.aldomicheleradice.it/2005/legge-regionale-25-febbraio-2005-n-18-b-u-r-n17-del-02-marzo-2005/</link>
		<comments>http://www.aldomicheleradice.it/2005/legge-regionale-25-febbraio-2005-n-18-b-u-r-n17-del-02-marzo-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2005 20:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldomicheleradice.it/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Riformulazione della L.R. 4 luglio 2002 n.23 - Istituzione Premi Lucani Insigni
 
Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata conferisce a personalità lucane e straniere, che vivono in Italia o all&#8217;estero, un premio annuale:
a) per i meriti raggiunti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;
b) per la diffusione e la conoscenza dell&#8217;identità lucana.
Art. 2
Istituzione fondo
1. Per le finalità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="titolo" style="text-align: center;">Riformulazione della L.R. 4 luglio 2002 n.23 - Istituzione Premi Lucani Insigni</h1>
<p class="pubblicazione"> </p>
<p class="articolo"><span id="more-648"></span>Art. 1<br />
Finalità</p>
<p class="comma">1. La Regione Basilicata conferisce a personalità lucane e straniere, che vivono in Italia o all&#8217;estero, un premio annuale:</p>
<p class="el">a) per i meriti raggiunti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;</p>
<p class="el">b) per la diffusione e la conoscenza dell&#8217;identità lucana.</p>
<p class="articolo">Art. 2<br />
Istituzione fondo</p>
<p class="comma">1. Per le finalità della presente legge è istituito nel bilancio del Consiglio Regionale il fondo per il conferimento di:</p>
<p class="el">- quattro premi alle personalità, di cui al punto a) del precedente articolo;</p>
<p class="el">- due premi alle personalità, di cui al punto b) del precedente articolo.</p>
<p class="articolo">Art. 3<br />
Premi da corrispondere</p>
<p class="comma">1. Alle personalità premiate verrà corrisposto un premio cadauno nella misura di 2.582,00 Euro.</p>
<p class="comma">2. Alle stesse sono inoltre riconosciute le spese di viaggio e di soggiorno.</p>
<p class="comma">3. I premi sono attribuiti alle personalità, che a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice risultano meritevoli degli stessi.</p>
<p class="comma">4. I premi non ritirati vengono reincamerati nel fondo ed assegnati in beneficenza.</p>
<p class="articolo">Art. 4<br />
Modalità di presentazione delle istanze</p>
<p class="comma">1. Possono produrre domanda per la designazione di personalità, di cui al punto a) del precedente Art. 1, Enti ed Organismi pubblici, Associazioni culturali italiane ed estere, Associazioni e Federazioni dei Lucani nel Mondo, i Consiglieri Regionali.</p>
<p class="comma">2. Le domande annualmente dovranno essere presentate entro la fine del mese di Marzo all&#8217;Ufficio Segreteria dell&#8217;Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate di un curriculum vitae e professionale dettagliato, in cui viene precisato per quale campo di attività si propone la personalità: sociale, scientifico, artistico o letterario.</p>
<p class="comma">3. Possono produrre domanda per la designazione di personalità, di cui al punto b) del precedente Art. 1, gli Enti e gli Organismi pubblici, le Associazioni culturali italiane ed estere, le Associazioni e le Federazioni dei Lucani nel Mondo, i Consiglieri Regionali, le Case Editrici, i Critici d&#8217;arte, gli Autori.</p>
<p class="comma">4. Le domande annualmente dovranno essere presentate entro la fine del mese di Marzo all&#8217;Ufficio Segreteria dell&#8217;Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate di un curriculum vitae e professionale dettagliato, unitamente al lavoro prodotto nell&#8217;anno precedente, che ha contribuito efficacemente alla diffusione e alla conoscenza dell&#8217;identità lucana in Italia e nel mondo.</p>
<p class="articolo">Art. 5<br />
Commissione giudicatrice</p>
<p class="comma">1. La Commissione Giudicatrice è composta da:</p>
<p class="comma">a) cinque consiglieri regionali in carica designati dall&#8217;Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;</p>
<p class="comma">b) tre accademici o esperti nelle professioni, nelle arti e nel mondo della cultura designati dall&#8217;Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;</p>
<p class="comma">c) il Presidente della Commissione dei Lucani all&#8217;Estero.</p>
<p class="comma">2. Ai componenti esterni all&#8217;Amministrazione regionale è riconosciuto un gettone di presenza ed eventualmente il rimborso spese, così come previsto dall&#8217;apposito regolamento.</p>
<p class="articolo">Art. 6<br />
Onorificenze</p>
<p class="comma">1. Il Consiglio Regionale della Basilicata tramite l&#8217;Ufficio di Presidenza può autonomamente e per circostanze particolari assegnare a concittadini lucani onorificenze secondo le modalità più opportune.</p>
<p class="articolo">Art. 7<br />
Norma finanziaria</p>
<p class="comma">1. Gli oneri derivanti dall&#8217;applicazione della presente legge, quantificati per l&#8217;anno in corso in € 15.492,00, trovano copertura nello stanziamento di cui alla UPB 01, cap. 3, art.13 del Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale 2005.</p>
<p class="articolo">Art. 8<br />
Abrogazione</p>
<p class="comma">1. La Legge Regionale n.23 del 4 luglio 2002 è abrogata.</p>
<p class="articolo">Art. 9<br />
Pubblicazione</p>
<p class="comma">1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>
<p class="comma">2. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldomicheleradice.it/2005/legge-regionale-25-febbraio-2005-n-18-b-u-r-n17-del-02-marzo-2005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legge Regionale Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13, B. U. R N.14 del 23 febbraio 2005</title>
		<link>http://www.aldomicheleradice.it/2005/legge-regionale-22-febbraio-2005-n-13-b-u-r-n14-del-23-febbraio-2005/</link>
		<comments>http://www.aldomicheleradice.it/2005/legge-regionale-22-febbraio-2005-n-13-b-u-r-n14-del-23-febbraio-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2005 20:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldomicheleradice.it/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[ Norme per la protezione dei boschi dagli incendi
 
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
con sentenza della Corte Costituzionale n. 322 del 06.10.2006
(B.U. n. 67 del 01 novembre 2006)
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge detta le norme in materia di incendi boschivi in attuazione della Legge Quadro 21 novembre 2000, n. 353.
2. La Regione Basilicata, con la presente legge, persegue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="titolo" style="text-align: center;"> Norme per la protezione dei boschi dagli incendi</h1>
<p class="pubblicazione"> </p>
<p class="aggiornamento"><span id="more-645"></span>TESTO AGGIORNATO E COORDINATO<br />
con sentenza della Corte Costituzionale n. 322 del 06.10.2006<br />
<span class="pubblicazione">(B.U. n. 67 del 01 novembre 2006)</span></p>
<p class="articolo">Art. 1<br />
(Finalità)</p>
<p class="comma">1. La presente legge detta le norme in materia di incendi boschivi in attuazione della Legge Quadro 21 novembre 2000, n. 353.</p>
<p class="comma">2. La Regione Basilicata, con la presente legge, persegue le finalità di:</p>
<p class="el">a) conservare e difendere i boschi dagli incendi;</p>
<p class="el">b) preservare e tutelare la flora e la fauna regionale;</p>
<p class="el">c) attuare interventi di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;</p>
<p class="el">d) promuovere azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione ambientale, nonché corsi di formazione di base ed avanzati per il personale addetto alle attività antincendio;</p>
<p class="el">e) favorire studi e ricerche nel settore della prevenzione antincendio;</p>
<p class="el">f) provvedere a ricostituire i boschi danneggiati dal fuoco, secondo le indicazioni contenute nel presente testo.</p>
<p class="articolo">Art. 2<br />
(Programmazione)</p>
<p class="comma">L&#8217;Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata d&#8217;intesa con l&#8217;Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, per le finalità della presente legge, predispone il Piano Pluriennale Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato Piano Antincendio Regionale (P.A.R.).</p>
<p class="comma">Il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) è redatto ed approvato entro 1 anno dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, secondo le indicazioni contenute nel comma 3 dell&#8217;art.3 della legge quadro n.353 del 21 novembre 2000 e sulla base delle linee guida emanate dal Ministero dell&#8217;Ambiente.</p>
<p class="comma">Il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.), sottoposto a revisione triennale, è attuato mediante Programmi Annuali Antincendio (P.A.A.), da approvarsi in stretta correlazione al Piano Annuale di Forestazione.</p>
<p class="articolo">Art. 3<br />
(Compiti e ruoli della Regione)</p>
<p class="comma">1. La Regione Basilicata provvede altresì a:</p>
<p class="el">a) assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo, in modo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), così come previsto dal punto 1 dell&#8217;art. 7 della L. n. 353/2000;</p>
<p class="el">b) costituire le strutture operative ai diversi livelli (Centro Operativo Regionale, Centri Operativi Provinciali, Centri Operativi Zonali e Comunali);</p>
<p class="el">c) stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo dei Vigili del Fuoco;</p>
<p class="el">d) stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile per compiti di avvistamento, di sorveglianza e spegnimento degli incendi eseguito, in quest&#8217;ultimo caso, da personale con adeguata professionalità e con certificata idoneità fisica. I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante polizze da stipularsi a norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato antincendio boschivi, relativi alle attività di formazione di prevenzione, avvistamento e pronto intervento, sono a carico della Regione;</p>
<p class="el">e) assicurare la dotazione di personale idoneo per le operazioni di sorveglianza, avvistamento, e spegnimento degli incendi, nonché di mezzi e attrezzature terrestri ed aerei a ciò destinabili;</p>
<p class="el">f) curare l&#8217;organizzazione delle risorse umane e dei mezzi in caso di emergenza;</p>
<p class="el">g) organizzare i corsi di formazione e/o di aggiornamento tecnico-pratico rivolti ai soggetti da impiegarsi nelle azioni di antincendio boschivo.</p>
<p class="el">h) organizzare l&#8217;impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell&#8217;Ordine e di Pubblica Sicurezza; (1)</p>
<p class="el">i) concedere contributi a privati proprietari e/o gestori di boschi per prevenirne e ridurne gli incendi;</p>
<p class="el">l) istituire il Catasto degli incendi boschivi e predisporre la cartografia delle aree incendiate;</p>
<p class="el">m) stipulare eventuali convenzioni con l&#8217;Università o Istituti di Ricerca della Basilicata per le attività connesse agli Artt.1 e 2.</p>
<p class="comma">2. Uffici Regionali della Protezione Civile e delle Foreste e Tutela del Territorio sono preposti al coordinamento delle azioni antincendio, così come previste dal P.A.A. Ad essi è demandato il compito della istituzione e del corretto funzionamento della SOUP e del Centro Operativo Regionale, nonché della individuazione degli altri Centri Operativi d&#8217;intesa con gli Enti Delegati.</p>
<p class="articolo">Art. 4<br />
(Dichiarazione del periodo di grave pericolosità)</p>
<p class="comma">La Regione Basilicata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi, che di norma va dal 1 luglio al 15 settembre. Particolari condizioni atmosferiche, acquisite da strutture pubbliche a ciò preposte e su proposta degli Uffici Regionali incaricati al coordinamento antincendio, possono portare ad anticipare o posticipare tale periodo.</p>
<p class="comma">Della dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi è data ampia diffusione mediante i più vari sistemi di informazione.</p>
<p class="articolo">Art. 5<br />
(Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate)</p>
<p class="comma">1. La Regione Basilicata costituisce, d&#8217;intesa con i Comuni e gli Enti Delegati, il catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall&#8217;articolo 10, comma 3 della L. 353/2000, e predispone la cartografia delle aree incendiate.</p>
<p class="comma">2. Il catasto è redatto sulla base di standard procedurali definiti nel PAR.</p>
<p class="comma">3. Il catasto è aggiornato annualmente ed è trasmesso in copia al Ministero dell&#8217;Ambiente entro i limiti prescritti dalla legge 353/2000, dandone la più ampia diffusione pubblica.</p>
<p class="articolo">Art. 6<br />
(Enti Delegati ed Attuazione delle misure antincendio)</p>
<p class="comma">1) Gli Enti, delegati ai sensi della L.R. n.42/98, e/o la Regione Basilicata per il tramite di strutture appositamente convenzionate curano la realizzazione e la manutenzione di opere ed attuano interventi idonei all&#8217;attività antincendio, come definite e programmate nel PAR e nel PAA, quali:</p>
<p class="el">a) viali parafuoco e fasce taglia fuoco;</p>
<p class="el">b) strade forestali e piste di servizio;</p>
<p class="el">c) torri e posti di avvistamento, ivi compresi impianti di monitoraggio e telerilevamento A.I.B.;</p>
<p class="el">d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;</p>
<p class="el">e) serbatoi idrici e punti d&#8217;acqua fissi o mobili;</p>
<p class="el">f) interventi di selvicoltura preventiva idonei a limitare il rischio d&#8217;incendio attuati secondo il Piano Regionale di Forestazione e il Piano Antincendio Regionale, che ne descriverà le linee guida per tipologie di formazioni boscate;</p>
<p class="el">g) interventi selvicolturali di ricostituzione dei boschi danneggiati o percorsi dal fuoco, secondo le prescrizioni contenute al punto 1. lettera l) dell&#8217;Art.7 e le indicazioni dell&#8217;Art.11.</p>
<p class="el">h) interventi di spegnimento eseguito da idoneo personale e con idoneità fisica, accertata mediante visita medica e svolgimento di prove psico-fisiche.</p>
<p class="el">i) è fatto obbligo agli Enti Delegati dotare il personale indicato al precedente punto h) dei dispositivi di protezione individuali, di cui al D.lgs 626/94, curandone altresì la opportuna formazione per il corretto impiego.</p>
<p class="el">l) quant&#8217;altro ritenuto utile alla riduzione del rischio derivante da incendi boschivi.</p>
<p class="comma">2. Nelle aree naturali protette nazionali e regionali gli interventi antincendio, sono concordati con gli Enti Gestori, sentito il C.F.S, riservando le attività di sorveglianza e prevenzione agli stessi Enti Gestori e quelli dello spegnimento agli Enti Delegati.</p>
<p class="articolo">Art. 7<br />
(Divieti, prescrizioni, deroghe e cautele per l&#8217;accensione di fuochi nei boschi)</p>
<p class="comma">1. Nel territorio della Regione Basilicata è fatto divieto:</p>
<p class="el">a) bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l&#8217;abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti di cui al punto 1. del successivo Art.8;</p>
<p class="el">b) usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;</p>
<p class="el">c) gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi;</p>
<p class="el">d) abbandonare rifiuti nei boschi;</p>
<p class="el">e) usare il fuoco per l&#8217;eliminazione dei rifiuti in discarica.</p>
<p class="el">f) esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;</p>
<p class="el">g) esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;</p>
<p class="el">h) destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell&#8217;evento per almeno quindici anni. E&#8217; comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell&#8217;ambiente;</p>
<p class="el">i) realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e infrastrutture da destinare ad insediamenti civili o ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data antecedente l&#8217;incendio e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti a predetto evento, la relativa autorizzazione o concessione;</p>
<p class="el">l) intervenire nei boschi percorsi da fuoco con risorse pubbliche per attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale per cinque anni, salvo autorizzazione del Ministero dell&#8217;Ambiente, per le aree naturali protette di competenza nazionale, e della Regione, per le altre aree, esclusivamente per situazioni accertate di dissesto idrogeologico e di tutela di significativi ambienti naturali e paesaggistici.</p>
<p class="comma">2. Sono ammesse deroghe ai divieti del comma 1., valide solo dall&#8217;alba al tramonto e nelle giornate senza vento, per:</p>
<p class="el">a) l&#8217;accensione di fuochi nelle aree appositamente attrezzate, con focolai fissi e parascintille, per attività turistico-ricreative con l&#8217;obbligo dello spegnimento totale prima di abbandonare l&#8217;area;</p>
<p class="el">b) l&#8217;eliminazione mediante abbruciamento di eventuali residui vegetali provenienti da lavori selvicolturali eseguito da idoneo personale impiegato nei cantieri forestali. Tale pratica dovrà essere preferibilmente sostituita dalla triturazione in situ del materiale e suo successivo spandimento sul terreno;</p>
<p class="el">c) l&#8217;uso di fuoco controllato o prescritto (prescribed burning) e il controfuoco utilizzato durante gli incendi per evitare il propagarsi dell&#8217;incendio, e per la pulizia dei viali parafuoco deve essere eseguito da personale addetto ai cantieri forestali ed idoneo a tali pratiche. Nel P.A.R andranno inserite e dettagliatamente descritte apposite norme che regolino tali operazioni.</p>
<p class="comma">3. E&#8217; fatto obbligo a chiunque provvede alla accensione di fuochi, di cui al comma 2., procedere all&#8217;accensione solo dopo aver preventivamente messo in atto gli accorgimenti necessari ad isolare il fuoco ed eventualmente a contrastare la propagazione dello stesso.</p>
<p class="comma">4. Il personale addetto potrà allontanarsi solo a completo spegnimento del fuoco e delle braci.</p>
<p class="comma modifica">5. Per la esecuzione di fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si dovrà munire di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, fermo restando che dovranno essere messi in atto, d’intesa con gli Enti competenti, tutti gli accorgimenti per impedire lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi. <span class="note">(1 bis)</span></p>
<p class="comma"> </p>
<p class="articolo">Art. 8<br />
(Misure precauzionali)</p>
<p class="comma">Le Società Ferroviarie, l&#8217;ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, lungo le tratte di rispettiva competenza devono provvedere, prima del dichiarato periodo di grave pericolosità di incendio, alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.</p>
<p class="comma">I proprietari o i conduttori privati di boschi, che effettuano operazioni selvicolturali, devono asportare il materiale vegetale di risulta, possibile causa di provocazione e propagazione d&#8217;incendi boschivi.</p>
<p class="comma">I residui della potatura delle coltivazioni legnose possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree sgombere da piantagioni e distante da boschi.</p>
<p class="comma">I Comandi Militari sono tenuti, nell&#8217;allestimento dei campi e nell&#8217;effettuare le esercitazioni a fuoco, ad adottare tutte le necessarie precauzioni per prevenire gli incendi boschivi.</p>
<p class="comma">I rifornitori e depositi di carburante, di legname o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e ai criteri cautelativi di sicurezza e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alla prevenzione incendi; i relativi proprietari e gestori dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi, realizzare una fascia parafuoco costituita da terreno privo di vegetazione, la cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con frequenti ed abbondanti annaffiature. Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere ricomprese strade, strutture sportive, muri di cinta, fabbricati, etc.</p>
<p class="comma">I proprietari o gli amministratori degli insediamenti turistico-residenziali, i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi ubicati all&#8217;interno dei boschi o ad essi limitrofi dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi, realizzare una fascia parafuoco costituita da terreno privo di vegetazione, la cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con frequenti ed abbondanti annaffiature. Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere ricomprese strade, strutture sportive, muri di cinta, fabbricati, etc..</p>
<p class="comma">Per i tagli boschivi ci si deve attenere alle vigenti prescrizioni del Regolamento sulle &#8220;Norme per il taglio dei boschi in assenza dei Piani di Assestamento Forestale&#8221;.</p>
<p class="articolo">Art. 9<br />
(Bruciatura delle stoppie)</p>
<p class="comma">La bruciatura delle stoppie, salvo quanto diversamente disposto ai successivi punti 10 e 12, deve essere effettuata non prima del 15 luglio, nei comuni fino a 500 metri sul livello del mare, e non prima del 31 luglio, nei comuni con altitudine superiore.</p>
<p class="comma">Il processo di bruciatura, dall&#8217;accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale.</p>
<p class="comma">Su tutto il territorio regionale la bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.</p>
<p class="comma">Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l&#8217;obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell&#8217;inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l&#8217;esatta ubicazione del fondo.</p>
<p class="comma">Nel caso in cui ciò non avvenga l&#8217;interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed in caso di nuova data l&#8217;interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione.</p>
<p class="comma">Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti.</p>
<p class="comma">La precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l&#8217;estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro.</p>
<p class="comma">La precesa è ridotta a cinque metri, qualunque sia l&#8217;estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti anch&#8217;essi obbligati alla realizzazione della precesa.</p>
<p class="comma">La larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l&#8217;estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.</p>
<p class="comma">10. I sindaci, con propria ordinanza e nei propri comuni, possono:</p>
<p class="el">a) posticipare, per un periodo di venti giorni, le date di inizio della bruciatura, di cui al precedente punto 1;</p>
<p class="el">b) consentire, laddove normalmente sono praticate le colture intercalari estive, l&#8217;anticipo della bruciatura delle stoppie per un massimo di 15 giorni rispetto ai tempi previsti al precedente punto 1, su esplicita e comprovata richiesta del proprietario o del conduttore del fondo interessato.</p>
<p class="comma">11. L&#8217;ordinanza sindacale è trasmessa per opportuna conoscenza a tutti gli enti ed organismi preposti all&#8217;antincendio, competenti per territorio e così come individuati dalla presente legge, almeno dieci giorni prima dei nuovi termini stabiliti.</p>
<p class="comma">12. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, può variare i termini temporali della bruciatura , sull&#8217;intero o su parte del territorio regionale, per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, che risultino favorevoli allo sviluppo e propagazione degli incendi.</p>
<p class="articolo">Art. 10<br />
(Discariche)</p>
<p class="comma">1. Nella conduzione delle discariche autorizzate dovranno osservarsi tutte le precauzioni per evitare l&#8217;insorgere ed il propagarsi degli incendi, anche se non prescritte nei provvedimenti autorizzativi, assicurando la ricopertura delle discariche dei rifiuti con frequenza quotidiana ed intensificando l&#8217;attività di sorveglianza nelle giornate di maggiore pericolosità.</p>
<p class="comma">2. Quale ulteriore misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, i titolari responsabili della gestione delle discariche dovranno provvedere a creare intorno all&#8217;area interessata una idonea fascia di rispetto, sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile, di almeno 20 mt.</p>
<p class="articolo">Art. 11<br />
(Ricostituzione boschi percorsi dal fuoco)</p>
<p class="comma">1. Per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco il P.A.R. indicherà in apposito capitolo le linee guida, per il corretto svolgimento degli interventi, articolate per tipologie di formazioni boschive.</p>
<p class="comma">2. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei meccanismi naturali di ripristino degli ecosistemi.</p>
<p class="articolo">Art. 12<br />
(Sanzioni pecuniarie)</p>
<p class="comma">1. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1. dell&#8217;Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 2.000,00 EURO. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati.</p>
<p class="comma">2. Per le violazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell&#8217;Art.7 la sanzione pecuniaria varia da 100,00 a 500,00 EURO. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati.</p>
<p class="comma">3. Per le violazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell&#8217;Art.7 la sanzione pecuniaria varia da 30,00 a 60,00 EURO per capo di bestiame accertato.</p>
<p class="comma">4. Per le violazioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell&#8217;Art.7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 400,00 EURO.</p>
<p class="comma">5. Per le violazioni di cui alla lettera h) del comma 1 dell&#8217;Art.7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 2500,00 EURO.</p>
<p class="comma">6. Per le violazioni di cui alla lettera i) del comma 1 dell&#8217;Art.7 la sanzione pecuniaria varia da 2500,00 a 5000,00 EURO.</p>
<p class="comma">7. Per le violazioni di cui al punto 7. dell&#8217;Art.8 la sanzione pecuniaria varia da 25,00 a 50,00 EURO per ogni 500 mq o frazione di terreno non allestito o sgomberato.</p>
<p class="comma">8. Per le violazioni di cui al punto 1. dell&#8217;Art.9 la sanzione pecuniaria varia da 380,00 a 2600,00 EURO.</p>
<p class="comma">9. Per le violazioni di cui ai punti 2. e 3. dell&#8217;Art.9 la sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 EURO.</p>
<p class="comma">10. Per le violazioni di cui al punto 4. dell&#8217;Art.9 la sanzione pecuniaria è di 160,00 EURO.</p>
<p class="comma">11. Per coloro che non hanno provveduto ad eseguire le precese, così come previste dall&#8217;Art.9, la sanzione pecuniaria varia da 270,00 a 1600,00 EURO.</p>
<p class="comma">12. Per coloro che hanno eseguito le precese con larghezza inferiore a quelle prescritte dall&#8217;Art.9 la sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 EURO.</p>
<p class="comma">13. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale e seguono le procedure previste dalla legge regionale 27 dicembre 1983, n.36.</p>
<p class="comma">14. Le presenti sanzioni sono aggiornate ogni cinque anni con provvedimento di Giunta Regionale.</p>
<p class="articolo">Art. 13<br />
(Vigilanza)</p>
<p class="comma">1. La vigilanza sull&#8217;applicazione della presente legge è affidata <span class="abrogato">al Corpo Forestale dello Stato</span>, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale e Rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie<span class="abrogato">, a tutte le Forze dell&#8217;Ordine e di Pubblica Sicurezza</span>. <span class="note">(2)</span></p>
<p class="articolo">Art. 14<br />
(Proventi ed utilizzo fondi)</p>
<p class="comma">1. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno introitati in un apposito capitolo del bilancio regionale ed utilizzati:</p>
<p class="el">a) per concedere i contributi, così come previsto nel successivo Art.15;</p>
<p class="el">b) per le attività di formazione e aggiornamento professionale,</p>
<p class="el">c) per le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale,</p>
<p class="el">d) per la predisposizione di studi e ricerche;</p>
<p class="el">e) per le azioni specifiche di antincendio contenute nel P.A.A..</p>
<p class="articolo">Art. 15<br />
(Concessione Contributi)</p>
<p class="comma">1. La Regione Basilicata, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, concede:</p>
<p class="el">a) alle aziende agricole contributi a tasso agevolato nella misura del 70% per l&#8217;acquisto di attrezzature idonee alla trinciatura dei residui agricoli vegetali o altre idonee a prevenire e contrastare i fenomeni d&#8217;incendio;</p>
<p class="el">b) ai privati proprietari e/o gestori dei boschi singoli o associati contributi in conto capitale nella misura del 50% delle spese ammesse per effettuare le operazioni selvicolturali di prevenzione;</p>
<p class="el">c) ai Comuni contributi in conto capitale nella misura del 100% per l&#8217;acquisto di attrezzature idonee ai lavori indicati al comma 1. dell&#8217;Art.8.</p>
<p class="comma">2. Non sono concedibili contributi a coloro che hanno beneficiato o beneficiano di contributi pubblici per analoghe finalità.</p>
<p class="comma">3. Ai fini della presente legge e per la concessione dei contributi si intende bosco: &#8220;un territorio avente copertura superiore al 10% di alberi e/o arbusti forestali capaci di crescere in formazioni di ampiezza minima di 0,5 ha e di larghezza minima di 20 mt.</p>
<p class="comma">4. Ai fini della presente legge si intende per incendio boschivo un &#8220;fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all&#8217;interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree&#8221;.</p>
<p class="comma">5. La Giunta Regionale, entro un mese dall&#8217;approvazione della presente legge, con proprio provvedimento stabilisce le relative procedure amministrative, potendo per i contributi indicati al punto b) del comma 1 autorizzare, previa stima, l&#8217;impiego della manodopera bracciantile-forestale prevista nel Piano di Forestazione Annuale.</p>
<p class="articolo">Art. 16<br />
(Abrogazioni)</p>
<p class="comma">1. La presente norma abroga l&#8217;Art.11 della L.R.42/98 e la L.R. dell&#8217;11.06.1997 n. 28 e successive modifiche e modifica qualsiasi norma o regolamento con essa in contrasto e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
<p class="articolo">Art. 17<br />
(Norma finanziaria)</p>
<p class="comma">1. Nel Bilancio Regionale è istituito in entrata alla Categoria n.3.01, all&#8217;UPB n.3.02.01 il Capitolo denominato: &#8220;Introiti per le sanzioni pecuniarie dovute alle violazioni delle norme per la protezione dei boschi dagli incendi&#8221;.</p>
<p class="comma">2. All&#8217;onere derivante dall&#8217;applicazione della presente legge si provvede con i fondi iscritti nel Bilancio Regionale al Capitolo n.10100 delle U.P.B. n.0422.02 nella misura di 1.500.000,00 EURO per l&#8217;anno 2005.</p>
<p class="comma">3. Per gli anni successivi, in fase di approvazione dei Bilanci di Previsione, si provvederà ad iscrivere le somme occorrenti.</p>
<p class="articolo">Art. 18<br />
(Pubblicazione e dichiarazione d&#8217;urgenza)</p>
<p class="comma">1) La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.</p>
<p class="comma">2) E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.</p>
<p class="note">NOTE:</p>
<p> </p>
<p class="note">1) espressione dichiarata costituzionalmente illegittima per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 322 del 06.10.2006, pubblicata sulla G.U. 11 ottobre 2006, n. 41, 1° serie speciale;</p>
<p class="note">(1 bis) comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 luglio 2008, n.16;</p>
<p class="note">2) parole dichiarate costituzionalmente illegittime per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 322 del 06.10.2006, pubblicata sulla G.U. 11 ottobre 2006, n. 41, 1° serie speciale.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge Regionale Basilicata 22 febbraio 2005, n. 12, B. U. R N.14 del 23 febbraio 2005</title>
		<link>http://www.aldomicheleradice.it/2005/legge-regionale-22-febbraio-2005-n-12-b-u-r-n14-del-23-febbraio-2005/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Feb 2005 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldomicheleradice.it/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Modifiche alla L.R. 28.06.1994 n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata)
Art. 1
1. Il comma 2. dell&#8217;art. 2 è così modificato: le parole &#8220;ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 sulla &#8220;disciplina e riforma della legislazione in materia di boschi&#8221;" sono sostituite con le parole &#8220;nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="titolo" style="text-align: center;">Modifiche alla L.R. 28.06.1994 n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata)</h1>
<p class="articolo" style="text-align: center;"><span id="more-643"></span>Art. 1</p>
<p class="comma">1. Il comma 2. dell&#8217;art. 2 è così modificato: le parole &#8220;ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 sulla &#8220;disciplina e riforma della legislazione in materia di boschi&#8221;" sono sostituite con le parole &#8220;nella L.R. n.42/98&#8243;.</p>
<p class="articolo" style="text-align: center;">Art. 2</p>
<p class="comma">1. All&#8217;art.10, comma 1, alla lettera a) il punto 2) è sostituito dai seguenti:</p>
<p class="el">&#8220;2) Vulture - Grotticelle;</p>
<p class="el">2 bis) S.Croce - Montagna di Muro Lucano;</p>
<p class="el">2 ter) Bosco Grande.&#8221;</p>
<p class="articolo" style="text-align: center;">Art. 3</p>
<p class="comma">1. All&#8217;art.19 - comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:</p>
<p class="el">a) la lettera b) è così sostituita: &#8220;b) l&#8217;esercizio della pesca secondo le disposizioni della L.R. 27 marzo 2000 n.24&#8243;;</p>
<p class="el">b) la lettera m) è così sostituita: &#8220;m) l&#8217;accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme nazionali e regionali in merito agli incendi boschivi&#8221;;</p>
<p class="articolo" style="text-align: center;">Art. 4</p>
<p class="comma">1. All&#8217;art.27 la terza linea del comma 2. è così sostituita: &#8220;da Guardie Ecologiche Volontarie istituite con L.R. 27 marzo 2000 n.21&#8243;.</p>
<p class="articolo" style="text-align: center;">Art. 5</p>
<p class="comma">1. All&#8217;art.30 comma 1. le parole &#8220;di Enti Pubblici comprese le strade interne e le chiarie&#8221; sono sostituite con le parole &#8220;e lungo le strade interne e nelle chiarie&#8221;.</p>
<p class="articolo" style="text-align: center;">Art. 6</p>
<p class="comma">1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>
<p class="comma">2. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge Regionale Basilicata 27 gennaio 2005, n. 4, B. U. R N. 9 del 01 febbraio 2005</title>
		<link>http://www.aldomicheleradice.it/2005/legge-regionale-27-gennaio-2005-n-4-b-u-r-n-9-del-01-febbraio-2005/</link>
		<comments>http://www.aldomicheleradice.it/2005/legge-regionale-27-gennaio-2005-n-4-b-u-r-n-9-del-01-febbraio-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2005 20:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldomicheleradice.it/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Misure per lo snellimento delle procedure per la realizzazione delle Opere Pubbliche - Modifiche alla L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999
 
Art. 1
(Modifiche all&#8217;art.62 del L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999)
1. Al comma 3 dell&#8217;art.62, dopo le parole &#8220;relativi progetti&#8221; sono aggiunte le parole &#8220;di importo complessivo fino a 7,5 milioni di euro.&#8221;
Art. 2
(Modifiche all&#8217;art.63 della L.R. n.7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="titolo" style="text-align: center;">Misure per lo snellimento delle procedure per la realizzazione delle Opere Pubbliche - Modifiche alla L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999</h1>
<p class="pubblicazione"> </p>
<p class="articolo"><span id="more-653"></span>Art. 1<br />
(Modifiche all&#8217;art.62 del L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999)</p>
<p class="comma">1. Al comma 3 dell&#8217;art.62, dopo le parole &#8220;relativi progetti&#8221; sono aggiunte le parole &#8220;di importo complessivo fino a 7,5 milioni di euro.&#8221;</p>
<p class="articolo">Art. 2<br />
(Modifiche all&#8217;art.63 della L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999)</p>
<p class="comma">1. All&#8217;art.63 sono apportate le seguenti modifiche:</p>
<p class="el">a ) Il comma 1. è così sostituito:</p>
<p class="el">&#8220;1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali, che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l&#8217;amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull&#8217;opera ne promuove la conclusione mediante l&#8217;Accordo di Programma, ai sensi dell&#8217;art. 34 del T.U. n.267/2000, purché sia intervenuta positivamente la valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente. L&#8217;adesione dei Sindaci all&#8217;eventuale Accordo di Programma deve essere ratificata dai rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. La conclusione dell&#8217;Accordo di Programma comporta variazioni agli strumenti urbanistici, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza delle amministrazioni interessate, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza.&#8221;</p>
<p class="el">b ) Il comma 2. è abrogato.</p>
<p class="el">c ) Il comma 3. è così sostituito dal seguente:</p>
<p class="el">&#8220;3. Qualora non si addiviene all&#8217;Accordo di Programma ovvero l&#8217;Accordo non sia stato ratificato dai rispettivi Consigli Comunali interessati, l&#8217;amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente può richiedere la conclusione del procedimento al Consiglio Regionale, che vi provvede entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. L&#8217;approvazione comporta variazioni agli strumenti urbanistici, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza delle amministrazioni interessate, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza.&#8221;</p>
<p class="articolo">Art. 3<br />
(Modifiche all&#8217;art.64 della L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999)</p>
<p class="comma">1. Il primo comma dell&#8217;art.64 è così sostituito:</p>
<p class="el">&#8220;1. Gli Enti Locali e gli Enti delegati, ai fini della redazione di atti di pianificazione, della progettazione, dell&#8217;appalto, della direzione e contabilità delle opere pubbliche, possono avvalersi degli uffici regionali, previa intese.&#8221;</p>
<p class="articolo">Art. 4<br />
(Vigilanza)</p>
<p class="comma">1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale adotta, sentita la competente Commissione Consiliare, le modalità e le procedure per l&#8217;espletamento dei controlli di cui al II comma dell&#8217;art.65 della L.R. n.7 dell&#8217;8.3.1999&#8243;.</p>
<p class="articolo">Art. 5<br />
(Modifiche all&#8217;art.66 della L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999)</p>
<p class="comma">1. L&#8217;art.66 è sostituito dal seguente:</p>
<p class="el">&#8220;Art. 66 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione d&#8217;urgenza)</p>
<p class="el">1. Le Amministrazioni interessate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni amministrative relative ai provvedimenti di esproprio e di occupazione temporanea, secondo le procedure previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n.327.</p>
<p class="comma">2. La conclusione della Conferenza di Servizi o dell&#8217;Accordo di Programma, così come previsto dall&#8217;art.10 del D.P.R. n.327/2001, costituisce apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio e comporta l&#8217;avvio delle procedure di dichiarazione di pubblica utilità dell&#8217;opera&#8221;.</p>
<p class="articolo">Art. 6<br />
(Modifiche all&#8217;art.68 della L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999)</p>
<p class="comma">1. L&#8217;art.68 è sostituito dal seguente:</p>
<p class="el">&#8220;Art.68 (Funzioni Consultive)</p>
<p class="el">1. E&#8217; istituito presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità il Comitato Regionale delle Opere Pubbliche di seguito denominato CROP, con funzioni di organo consultivo della Regione.</p>
<p class="comma">2. Il CROP provvede, entro 30 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, a dotarsi di apposito regolamento, che ne disciplina il proprio funzionamento.</p>
<p class="comma">3. Al CROP compete di esprimere pareri obbligatori:</p>
<p class="el">a) su progetti relativi ad opere pubbliche di importo progettuale complessivo superiore a 7,5 milioni di Euro da eseguirsi a cura di soggetti aggiudicatori;</p>
<p class="el">b) su progetti di opere pubbliche di qualsiasi importo di interesse sovra regionale o nazionale, ovvero per i quali la Regione svolge le funzioni di stazione appaltante, nonché su progetti di qualsiasi importo cofinanziati dalla U.E. che gli uffici regionali ritengono sottoporre;</p>
<p class="el">c) sulle varianti relative ai progetti di cui alle lettere a) e b).</p>
<p class="comma">4. Il Comitato esprime inoltre parere su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, che il Presidente della Giunta e la Giunta stessa gli sottoponga.</p>
<p class="comma">5. Il CROP è composto:</p>
<p class="el">a ) dal Dirigente Generale del Dipartimento che ha competenza in materia di Lavori Pubblici, o suo delegato, che lo convoca e lo presiede;</p>
<p class="el">b ) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale che ha competenza in materia di Difesa del Suolo o suo delegato;</p>
<p class="el">c ) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale che ha competenza in materia di Infrastrutture o suo delegato;</p>
<p class="el">d ) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale, con sede a Matera, che ha competenza in materia di Difesa del Suolo ed Infrastrutture o suo delegato;</p>
<p class="el">e ) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale che ha competenza in materia di Urbanistica e di Tutela del Paesaggio o suo delegato;</p>
<p class="el">f ) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale che ha competenza in materia di Geologia o suo delegato;</p>
<p class="el">g ) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale che ha competenza in materia di Protezione Civile e Completamento di Costruzione o suo delegato;</p>
<p class="el">h ) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale che ha competenza in materia di Compatibilità Ambientale o suo delegato;</p>
<p class="el">i ) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale che ha competenza in materia Forestale e di Tutela del Territorio o suo delegato;</p>
<p class="el">l) dal Dirigente dell&#8217;Ufficio regionale che ha competenza in materia di Edilizia o suo delegato;</p>
<p class="el">j ) dalla Segreteria Generale dell&#8217;Autorità di Bacino con sede in Potenza o suo delegato.</p>
<p class="comma">6. Il parere del CROP è reso a maggioranza assoluta dei componenti.</p>
<p class="comma">7. Il Presidente del Comitato può convocare di volta in volta alle adunanze dirigenti o funzionari regionali dei settori interessati e/o rappresentanti di organi e di uffici centrali e periferici dello Stato e/o di altri Enti interessati.</p>
<p class="comma">8. I pareri del CROP sono espressi entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione, per i progetti facenti parte di programmi regionali o delegati dalla Regione ad altre amministrazioni, ed entro 60 giorni in tutti gli altri casi.</p>
<p class="comma">9. I pareri espressi positivamente dal CROP sostituiscono a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza regionale.&#8221;</p>
<p class="articolo">Art. 7<br />
(Modifiche all&#8217;art.69 della L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999)</p>
<p class="comma">1. All&#8217;art.69 sono apportate le seguenti modifiche:</p>
<p class="el">a) La lettera b) del secondo comma è così sostituita:<br />
&#8220;b) alla definizione dei progetti secondo le procedure previste dal precedente art.68;&#8221;</p>
<p class="el">b) Alla lettera c) le parole &#8220;alla definizione dei criteri relativi&#8221;, sono abrogate.</p>
<p class="articolo">Art. 8<br />
(Modifiche all&#8217;art.71 della L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999)</p>
<p class="comma">1. Al comma 1. dopo le parole &#8220;nonché alla&#8221;, le parole &#8220;determinazione dei criteri per la fissazione e la&#8221;, sono soppresse.</p>
<p class="articolo">Art. 9<br />
Pubblicazione</p>
<p class="comma">1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>
<p class="comma">2. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.</p>
<p class="link_legge"><a href="http://www.aldomicheleradice.it/leggi1999/L1999-007.asp">L.R. n.7 dell&#8217;8 marzo 1999</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldomicheleradice.it/2005/legge-regionale-27-gennaio-2005-n-4-b-u-r-n-9-del-01-febbraio-2005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Art.9 e Art.12 Legge Regionale Basilicata n.34 del 2002</title>
		<link>http://www.aldomicheleradice.it/2002/art9-e-art12-lr-n34-del-2002/</link>
		<comments>http://www.aldomicheleradice.it/2002/art9-e-art12-lr-n34-del-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2002 15:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldomicheleradice.it/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[ Articoli 9 e 12 
Art.9
Trasporto Pubblico Locale
1. L&#8217;art. 12 della Legge Regionale n. 31 del 6 Settembre 2001 è modificato ed integrato nelle seguenti parti:
al comma 2, i capoversi a), b), e c) sono sostituiti dai seguenti:
a) Servizi di interesse provinciale:
- Percorrenze fino a Km.1.000.000: costo di euro 1,65266/km. (£.3.200) e contributo di euro 1,07423/Km. (£2.080);
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"> Articoli 9 e 12 </h1>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><span id="more-628"></span>Art.9</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><em>Trasporto Pubblico Locale</em></p>
<p align="justify">1. L&#8217;<a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG20010906000000000000031BAA0012S00">art. 12 della Legge Regionale n. 31 del 6 Settembre 2001</a> è modificato ed integrato nelle seguenti parti:<br />
al comma 2, i capoversi a), b), e c) sono sostituiti dai seguenti:<br />
a) Servizi di interesse provinciale:<br />
- Percorrenze fino a Km.1.000.000: costo di euro 1,65266/km. (£.3.200) e contributo di euro 1,07423/Km. (£2.080);<br />
- Percorrenze da Km.1.000.001 a Km.2.500.000: costo di euro 1,73374/km. (£.3.357) e contributo di euro 1,12690/km. (£.2.182) ;<br />
- Percorrenze da Km.2.500.001a Km. 5.000.000: costo di euro1,78797/km.(£.3.462) e contributo di euro 1,16202/km. (£.2.250) ;<br />
- Percorrenze superiori a Km.5.000.000; costo di euro 2,05808/km. (£.3.985) e contributo di euro1,33775/km. (£.2.590);<br />
b) Servizi di interesse regionale:<br />
- Per qualsiasi percorrenza: costo di euro 1.48740/Km.(£.2.880) e contributo di euro 0,74370 K/m (£.1.440).<br />
c) Fino al 31/12/2003 il contributo chilometrico previsto dal comma 2 dell&#8217;<a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG20010125000000000000004BAA0002S00">art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2001, n. 4</a>, è rideterminato in euro 0.69205/Km. (£.1.340).<br />
Il comma 3, dopo il capoverso f), è integrato dal seguente capoverso:<br />
g) laddove le imprese concessionarie dei servizi di T.P.L. dovessero svolgere minori percorrenze rispetto a quelle concesse e tali minori percorrenze siano imputabili a cause comunque indipendenti dalla volontà delle stesse imprese, idoneamente attestate e/o certificate, il relativo contributo di esercizio è corrisposto nella misura del 75% rispetto a quello stabilito al comma 2 dell&#8217;art. 2 dell&#8217;art. 12 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 31, così come modificato dal comma 1 dell&#8217;<a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG20020807000000000000034BAA0009S00">art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 34</a>   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20020807000000000000034BAA0009S00N001">[1]</a>.</p>
<h2 class="western" style="text-align: center;">Articolo 12</h2>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><em>Interventi di somma urgenza a edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">1. La Regione Basilicata autorizza interventi di carattere urgente allo scopo di salvaguardare la conservazione, funzionalità ed agibilità di edifici di culto, ivi comprese le pertinenze e gli impianti tecnologici   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20020807000000000000034BAA0012S00N001">[2]</a>.<br />
2. Le richieste, avanzate dall&#8217;ordinario Diocesano o suo delegato al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, devono essere corredate da una descrizione sommaria dei danni riscontrati ad immobili e/o impianti esistenti e delle cause che li hanno determinati indicando la spesa presunta per gli interventi   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20020807000000000000034BAA0012S00N001">[2]</a>.<br />
3. La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte delle competenti strutture regionali, assegna il contributo ammissibile, determinato in relazione alle disponibilità di bilancio   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20020807000000000000034BAA0012S00N001">[2]</a>.<br />
4. Alla esecuzione dei lavori provvede l&#8217;Ordinario Diocesano o suo delegato   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20020807000000000000034BAA0012S00N001">[2]</a>.<br />
5. Per la realizzazione di interventi su immobili sottoposti al vincolo di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e <a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/DLT_____19991029000000000000490">D.Lgvo 29 ottobre 1999, n. 490</a>, è necessaria l&#8217;acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dalla competente amministrazione in materia di beni ed attività culturali   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20020807000000000000034BAA0012S00N001">[2]</a>.<br />
6. L&#8217;erogazione della spesa avverrà da parte delle competenti strutture regionali secondo le seguenti modalità:<br />
a) 50% a seguito della trasmissione del verbale di inizio lavori:<br />
b) il residuo, a saldo, ad avvenuta ultimazione dei lavori, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, con rendiconto di spesa   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20020807000000000000034BAA0012S00N001">[2]</a>.<br />
7. Omissis   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20020807000000000000034BAA0012S00N002">[3]</a>.<br />
8. Omissis   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20020807000000000000034BAA0012S00N002">[3]</a>.<br />
9. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo saranno utilizzate le risorse regionali già previste per l&#8217;attuazione della <a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG19951230000000000000069BA">legge regionale 30 dicembre 1995, n.69 </a>e stanziate alla Unità Previsionale di Base 0473.01 &#8220;Interventi di recupero del patrimonio storico, artistico, termale e di realizzazione di opere di culto&#8221; del bilancio di previsione dell&#8217;esercizio finanziario 2002.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge Regionale Basilicata 26/11/2001, n.46, B.U.R. 1/12/2001 n.77</title>
		<link>http://www.aldomicheleradice.it/2001/legge-regionale-basilicata-26112001-n46/</link>
		<comments>http://www.aldomicheleradice.it/2001/legge-regionale-basilicata-26112001-n46/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2001 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldomicheleradice.it/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[ MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL&#8217;ART. 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 38, RECANTE NORME PER L&#8217;ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO
Articolo 1
L&#8217;art. 7, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 38, è sostituito dal seguente:
&#8220;Non sono tenuti al rispetto delle norme contenute nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"> MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL&#8217;ART. 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 38, RECANTE NORME PER L&#8217;ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO</h1>
<h2 class="western"><span id="more-630"></span>Articolo 1</h2>
<p align="justify">L&#8217;art. 7, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 38, è sostituito dal seguente:<br />
&#8220;Non sono tenuti al rispetto delle norme contenute nella presente legge coloro i quali, alla data di entrata in vigore della stessa abbiano provveduto al deposito degli elaborati progettuali, ovvero abbiano iniziato o ultimato una costruzione.&#8221;</p>
<h2 class="western">Articolo 2</h2>
<p>La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.<br />
E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldomicheleradice.it/2001/legge-regionale-basilicata-26112001-n46/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Articolo 12 Legge Regionale Basilicata n.31 del 2001</title>
		<link>http://www.aldomicheleradice.it/2001/articolo-12-lr-n31-del-2001/</link>
		<comments>http://www.aldomicheleradice.it/2001/articolo-12-lr-n31-del-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2001 15:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldomicheleradice.it/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[ Articolo 12

Art.12
Trasporto Pubblico Locale 
1. Nel periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, previsto dal comma 3/bis dell&#8217;art. 18 del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e successive integrazioni, la Regione, le Province ed i Comuni hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale agli attuali concessionari.
2. Dal 1° gennaio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"> Articolo 12</h1>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><em></em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><em><span id="more-625"></span>Art.12</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><em>Trasporto Pubblico Locale </em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="center">1. Nel periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, previsto dal <a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/DLT_____19971119000000000000422A0018S00">comma 3/bis dell&#8217;art. 18 del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422</a> e successive integrazioni, la Regione, le Province ed i Comuni hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale agli attuali concessionari.<br />
2. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 i contributi di esercizio, di cui al comma 1 dell&#8217;art. 1 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 26, sono rideterminati nella seguente misura massima:<br />
a) Servizi di interesse provinciale:<br />
- Percorrenze fino a Km.1.000.000: costo di euro 1,65266/km. (£.3.200) e contributo di euro 1,07423/Km. (£2.080);<br />
- Percorrenze da Km.1.000.001 a Km. 2.500.000: costo di euro 1,73374/km. (£.3.357) e contributo di euro 1,12690/km. (£.2.182) ;<br />
- Percorrenze da Km.2.500.001a Km. 5.000.000: costo di euro1,78797/km. (£.3.462) e contributo di euro 1,16202/km. (£.2.250) ;<br />
- Percorrenze superiori a Km.5.000.000: costo di euro 2,05808/km. (£.3.985) e contributo di euro1,33775/km. (£.2.590)    <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20010906000000000000031BAA0012S00N001">[1]</a>.<br />
b) Servizi di interesse regionale:<br />
- Per qualsiasi percorrenza: costo di euro 1.48740/Km.(£.2.880) e contributo di euro 0,74370 K/m (£.1.440)    <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20010906000000000000031BAA0012S00N001">[1]</a>.<br />
c) Fino al 31/12/2003 il contributo chilometrico previsto dal comma 2 dell&#8217;<a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG20010125000000000000004BAA0002S00">art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2001, n. 4</a>, è rideterminato in euro 0.69205/Km. (£.1.340)    <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20010906000000000000031BAA0012S00N001">[1]</a>.<br />
3. Nel periodo transitorio e fino alla stipula dei contratti di servizio a seguito dell&#8217;espletamento delle procedure concorsuali vigono le seguenti disposizioni:<br />
a) le concessioni relative ai servizi balneari e di gran turismo, già assentite ed esercitate al 31.12.1999, sono rinnovabili alle stesse imprese senza alcun onere finanziario o contributo a carico delle Pubbliche Amministrazioni;<br />
b) le modifiche di esercizio, di lieve entità che comunque non alterino la finalità originaria del servizio, ma servono a migliorare il Trasporto Pubblico Locale, sono concesse con atto deliberativo dall&#8217;Ente concedente, entro i limiti chilometrici massimi fissati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1194 del 28.09.99;<br />
c) la decadenza e la revoca delle concessioni sono disciplinate dagli articoli 19 e 20 dell&#8217;abrogata Legge Regionale 10.07.81 n. 19;<br />
d) i concessionari, entro il mese di febbraio dell&#8217;anno successivo, hanno l&#8217;obbligo di presentare all&#8217;Ente concedente apposita autocertificazione, resa nei modi previsti dalla legge, attestante le percorrenze chilometriche annuali effettivamente svolte, in relazione alle quali si procederà al conguaglio finale dei contributi di esercizio erogati in via anticipata. Per il riconoscimento dei contributi relativi ad eventuali corse bis, le stesse dovranno essere autorizzate preventivamente, nei casi di comprovata necessità, dall&#8217;Ente concedente;<br />
e) per l&#8217;accertamento delle violazioni alle norme sull&#8217;esercizio dei servizi si applicano gli articoli 16 e 17 dell&#8217;abrogata Legge Regionale 25 agosto 1981 n. 29. Anche la mancata applicazione del C.C.N.L. al personale dipendente costituisce causa di decadenza delle concessioni. L&#8217;Ente concedente irroga le sanzioni di cui all&#8217;<a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG19870811000000000000023BAA0005S00">art. 5 dell&#8217;abrogata Legge Regionale 11 agosto 1987 n. 23</a>;<br />
f) per tutti gli autobus sovvenzionati si applicano, oltre alle norme previste dall&#8217;art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e dalla <a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG20000202000000000000002BA">L.R. 2 febbraio 2000, n. 2</a>, l&#8217;<a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG19870811000000000000023BAA0004S00">art. 4 della L.R. 11 agosto 1987, n. 23</a> secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n° 5141 del 16/10/87 e dalle eventuali successive modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate.<br />
g) laddove le imprese concessionarie dei servizi di T.P.L. dovessero svolgere minori percorrenze rispetto a quelle concesse e tali minori percorrenze siano imputabili a cause comunque indipendenti dalla volontà delle stesse imprese, idoneamente attestate e/o certificate, il relativo contributo di esercizio è corrisposto nella misura del 75% rispetto a quello stabilito al comma 2 dell&#8217;art. 2 dell&#8217;art. 12 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 31, così come modificato dal comma 1 dell&#8217;<a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG20020807000000000000034BAA0009S00">art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 34</a>   <a href="http://www.aldomicheleradice.it/wp-admin/#NotaLEGGEREG20010906000000000000031BAA0012S00N002">[2]</a>.<br />
4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.</p>
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		<title>Legge Regionale Basilicata 16/7/2001 n.27, B.U.R. 18/7/2001 n.48</title>
		<link>http://www.aldomicheleradice.it/2001/legge-regionale-basilicata-1672001-n27/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Jul 2001 10:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Radice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attività Legislativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldomicheleradice.it/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[ABROGAZIONE LEGGE REGIONALE 30/08/1976 N. 25 - NORME PER L&#8217;AFFIDAMENTO E L&#8217;ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA  Articolo 1
E&#8217; abrogata la Legge Regionale n. 25 del 30/8/1976.
Articolo 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell&#8217;art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">ABROGAZIONE <a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG19760830000000000000025BA">LEGGE REGIONALE 30/08/1976 N. 25</a> - NORME PER L&#8217;AFFIDAMENTO E L&#8217;ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA  <span id="more-602"></span>Articolo 1</h1>
<p>E&#8217; abrogata la <a href="file:///F:/LLRR2001-2005/LL.RR.%20approvate%20dal%202001/LEGGEREG19760830000000000000025BA">Legge Regionale n. 25 del 30/8/1976</a>.</p>
<h2 class="western">Articolo 2</h2>
<p>La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell&#8217;art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione</p>
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